Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.03.2005 15.2005.31

31 mars 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·717 mots·~4 min·2

Résumé

Ricorso rinviato all'UEF per completare istruttoria

Texte intégral

Incarto n. 15.2005.31

Lugano 31 marzo 2005 PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 6 marzo 2005 di

 RI 1   

  contro  

l¿operato dell¿

CO 1   

nell¿esecuzione n. 654990 promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1      

Viste le osservazioni:

16 marzo 2005 di PI 1;

21 marzo 2005 dell¿CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:                     A.   Le cassa malati PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l¿incasso dei propri crediti.

                                   B.   In data 2 marzo 2005  l¿CO 1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico di RI 1:

                                          Introito debitrice                                                     fr.   3¿709.--

                                          Minimo di esistenza

                                          minimo base                                                          fr.   1'250.-locazione                                                                fr.   1¿220.--

                                          Totale                                                                      fr.   2'470.--

                                   C.   Con ricorso 6 marzo 2005 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti i seguenti importi mensili:

                                          fr.1'280.canone di locazione;

                                          fr.  700.-- cassa malati;

                                          fr.  394.-- leasing autovettura;

                                          fr.  330.-- credito privato.

                                          La debitrice postula inoltre il riconoscimento delle spese di riscaldamento, luce e telefono. Sostiene inoltre di provvedere al mantenimento agli studi dei due figli, di cui uno minorenne.

                                   D.   Con osservazioni 16 marzo 2005 la cassa malati PI 1 produce la distinta dei premi impagati dalla ricorrente, mentre l¿CO 1 chiede la reiezione del ricorso , ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d¿ufficio le circostanze determinanti al momento dell¿esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                    2.   La ricorrente pretende il riconoscimento nel minimo vitale degli importi di fr. 700.--  a titolo di premio della cassa malati. Orbene ritenuto che possono essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati ( cfr. DTF 121 III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che l¿escussa non paga il premio della cassa malati __________, essendo la stessa creditrice pignorante, non vi è spazio per la deduzione richiesta.

                                     3.  Sennonché, in virtù dell¿art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all¿organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti l¿Autorità di vigilanza riforma il giudizio: in caso contrario la vertenza è rinviata all¿organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. Nel caso di specie, dall¿esame degli atti risulta che CO 1 ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il minimo di esistenza dell¿escussa, in particolare per quanto attiene l¿ammontare del canone di locazione e la necessità di possedere un¿autovettura. Inoltre non è stato considerato alcun importo per il mantenimento del figlio minorenne. L¿incarto viene quindi retrocesso all¿CO 1 per esperire i necessari accertamenti atti a determinare il minimo di esistenza e la conseguente eccedenza pignorabile a carico di RI 1.

                                    4.   Il ricorso va pertanto accolto.

                                          Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).    

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

                                    1.   Il ricorso 6 marzo 2005 di RI 1,  è parzialmente accolto.

                                     1.1    Gli atti sono retrocessi all¿ CO 1 per esperire i necessari accertamenti atti a determinare il minimo di esistenza e la conseguente eccedenza pignorabile a carico di RI 1.

                                    2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                    3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

                                    4.   Intimazione a:

                                          - RI 1, ;

                                          - PI 1, ;

                                          Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                 Il segretario

15.2005.31 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.03.2005 15.2005.31 — Swissrulings