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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.2006 15.2005.141

22 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·831 mots·~4 min·3

Résumé

Fallimento. Realizzazione di marchi e brevetti.

Texte intégral

Incarto n. 15.2005.141

Lugano 22 febbraio 2006 CJ/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 14 dicembre 2005 di

IS 1   

tendente a determinare il modo di realizzazione di diversi marchi e brevetti inventariati nella procedura fallimentare aperta contro

PI 1   

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che l’Ufficio istante chiede a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei marchi e brevetti inventariati nel fallimento di PI 1 ai sensi dell’art. 132 LEF;

                                         che la realizzazione degli attivi nel fallimento è retta dagli art. 256 a 260 LEF, nonché da numerose altre norme legali e regolamentari (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 12 ad art. 256);

                                         che l'art. 132 LEF non trova invece applicazione nelle procedure esecutive generali e collettive, sicché, nei casi elencati da questa disposizione, spetta all'amministrazione del fallimento – e non all'autorità di vigilanza – determinare il modo di realizzazione più razionale nel rispetto delle norme topiche del diritto fallimentare (cfr. CEF 18 dicembre 2003 [15.03.171]; Gilliéron, op. cit., n. 8 ad art. 252-260; n. 19 ad art. 256; P. Cornaz, L'exécution forcée des droits de propriété intellectuelle, tesi Losanna 2002, n. 371 s.): in tal senso, l’istanza non è ricevibile;

                                         che comunque può essere ancora osservato che i diritti derivanti da un brevetto, così come i diritti relativi a un'invenzione depositata ma non ancora brevettata, sono diritti patrimoniali (attivi) che possono essere realizzati alle condizioni dell'art. 256 LEF, in principio mediante un'asta pubblica, ma anche mediante una vendita a trattative private (cfr. Cornaz, op. cit., n. 141 ss. e 373 ss.);

                                         che nella procedura di liquidazione ordinaria, la vendita a trattative private presuppone una decisione della maggioranza assoluta dei creditori votanti quando questo modo di realizzazione viene proposto nell’ambito di un’assemblea dei creditori (art. 235 cpv. 4 e 252 cpv. 3 LEF) (cfr. Bürgi, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 e 46 ad art. 256; Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ad art. 256; Cornaz ritiene, senza motivazione, che sia necessaria l’unanimità dei creditori), mentre, se la decisione avviene in via di circolare nei casi previsti all’art. 255a cpv. 1 LEF, è sufficiente la maggioranza relativa dei creditori favorevoli ed astenuti (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 24 s. ad art. 255a; Foëx, op. cit., loc. cit.; Merkt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 9 ad art. 255a);

                                         che nella procedura sommaria la vendita a trattative private può per contro essere decisa dall’amministrazione del fallimento, se del caso dopo consultazione dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 1 e 2 LEF; cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 35 ad art. 231; Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 256; Foëx, op. cit., n. 11 ad art. 256);

                                         che nei due tipi di liquidazione la vendita a trattative private è ammissibile solo alle condizioni dell’art. 256 cpv. 2 e 3 LEF (consenso dei creditori pignoratizi se l’attivo è gravato da pegno e concessione ai creditori della facoltà di formulare delle offerte superiori per i beni di cospicuo valore e per i fondi);

                                         che la "cessione" (recte: l'autorizzazione a far valere in giudizio la pretesa, cfr. tra altri Gilliéron, op. cit., n. 8 e 14 ss. ad art. 260) è possibile solo per le pretese litigiose o dubbie della massa (cfr. Berti, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 260; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 260), in particolare per i crediti inesigibili, contestati o difficilmente recuperabili (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 30 ad § 47), così come per tutte le altre pretese relative ad attivi della massa (ad es. contestazione della rivendicazione d'un attivo della massa), ossia per tutte le pretese la cui realizzazione necessita la promozione o la continuazione di una procedura giudiziaria o amministrativa (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 260);

                                         che invece gli attivi non oggetto di contestazione devono essere realizzati all'incanto pubblico o a trattative private (cfr. CEF 18 dicembre 2003 [15.03.171]; Berti, op. cit., n. 1 ad art. 260);

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 231 cpv. 3, 256 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   L’istanza 14 dicembre 2005 dell’IS 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione all’IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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