Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.2006 15.2005.131

22 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,518 mots·~8 min·1

Résumé

Ricorso dell'aggiudica-tario contro lo stato di riparto. Legittimazione. Piede d'asta.

Texte intégral

Incarto n. 15.2005.131

Lugano 22 febbraio 2006 EC/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 di

 RI 1 __________   RA 1   

  contro  

l¿operato dell¿CO 1 nelle varie procedure esecutive promosse contro

 PI 2 ;

ricorso che interessa anche

__________, __________

in tema di stato di riparto;

viste le osservazioni 15 dicembre 2005 dell¿CO 1, __________;

richiamata l¿ordinanza presidenziale 29 novembre 2005 di concessione dell¿effetto sospensivo parziale;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell¿ambito delle varie esecuzioni promosse contro PI 2 con avviso d¿incanto unico datato __________ __________2005, pubblicato sul FUC n. __________ del __________ __________ 2005, l¿Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari al __________ 2005, il deposito delle condizioni d¿asta a decorrere dal __________ 2005 e al __________ 2005 l¿incanto della quota __________ di __________ di comproprietà del foglio di PPP n. __________ di __________ del fondo base part. n. __________RFD di ____________________ con diritto esclusivo sull¿unità n. __________ composta di: __________, __________, __________ al __________; __________, __________, __________ al __________.

                                  B.   Il __________ 2005 l¿Ufficio ha depositato le condizioni d¿asta, che prevedono sub condizioni di pagamento alla n. 1 che:

                                         ¿1.    Il fondo è aggiudicato al maggior offerente dopo le tre chiamate se l¿offerta di questi supera Fr. 1'060'276.50* (unmilionesessantamiladuecentosettantasei e 50/100)

                                                 *(di cui fr. 6'400.-- TUI e fr. 6'300.-- spese UE)¿.

                                  C.   Il __________ 2005 la quota di comproprietà __________ di __________ di comproprietà della PPP n. __________ di __________ è stata aggiudicata a RI 1 per l¿importo di fr. 1¿062'500.--.

                                  D.   Il 16 agosto 2005 l¿Ufficio ha ordinato l¿amministrazione coatta del fondo e il 25 ottobre 2005 ha ricevuto dell¿amministratore l¿importo netto di fr. 5'100.--.

                                  E.   Il 17 novembre 2005 l¿CO 1 ha allestito lo stato di riparto riferito alla proprietà venduta all¿incanto, dal quale emerge che l¿attivo da ripartire assomma a complessivi fr. 1'061'300.--. Tale importo si compone del ricavo della realizzazione (fr. 1'062'500.--) e del provento netto dell¿amministrazione coatta (fr. 5'100.--), a cui è stato dedotto l¿importo di fr. 6'300.-- per le spese di realizzazione. L¿Ufficio ha ripartito l¿attivo nella misura di fr. 1'576.50 a favore del Comune di __________ per imposte comunali al beneficio di ipoteca legale (punto n. 1 dello stato di riparto), di fr. 1'046'000.-- a favore del creditore ipotecario (punto n. 2) e di fr. 13'723.50 a favore dei creditori pignoranti del gruppo di pignoramento n. __________ (punto n. 3).

                                  F.   Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2005 RI 1 ha in sostanza chiesto che dell¿importo di fr. 13'723.50, che l¿CO 1 intende versare ai creditori pignoranti del gruppo di pignoramento n. __________, fr. 11'500.-- gli vengano retrocessi nella sua qualità di aggiudicatario.

                                         Il ricorrente ha evidenziato che la legittimazione a presentare ricorso deve essere riconosciuta ad ogni persona toccata nei suoi interessi personali, di fatto o giuridicamente protetti, da una misura dell¿Ufficio. Egli, pur non essendo un creditore direttamente interessato dallo stato di riparto, vanterebbe un interesse personale, atteso che quale aggiudicatario quando ha presentato la propria offerta ha dovuto attenersi a quanto stabilito nelle condizioni d¿incanto e segnatamente al prezzo minimo fissato dall¿Ufficio in fr. 1'060'276.50 e comprensivo degli importi di fr. 6'400 per la TUI e di fr. 6'300.-- per le spese.

                                         RI 1 rileva che, sebbene il conteggio di tali importi era di principio corretto, ora dallo stato di riparto emerge che la TUI non verrà pagata e che le spese dell¿Ufficio sono state coperte nella misura di fr. 5'100.-- dal provento dell¿amministrazione coatta. L¿aggiudicatario avrebbe pertanto anticipato degli importi che in luogo di coprire tasse e spese sono serviti a pagare creditori pignoranti. Il ricorrente avrebbe pertanto subito un danno patrimoniale di fr. 11'500.--.

                                         RI 1 argomenta che gli importi anticipati dall¿aggiudicatario a copertura di ben determinate posizioni che in seguito si rivelano inesistenti non possono essere ripartiti tra i creditori pignoranti ma devono essere retrocessi a chi li ha anticipati, a cui è stato imposto di formulare un¿offerta minima comprendente anche tali posizioni. Eventuali eccedenze in sede di riparto a dipendenza degli aggiornamenti dei conteggi TUI e delle spese dell¿Ufficio devono quindi essere retrocesse a chi è stato costretto ad anticiparle, ossia all¿aggiudicatario. Nel caso di specie al ricorrente devono essere retrocessi complessivi fr. 11'500.-- in quanto l¿importo di fr. 6'400.-- per la TUI non è dovuto e l¿importo di fr. 5'100.-- per parte delle spese esecutive è stato già incassato dall¿Ufficio quale provento netto dell¿amministrazione coatta.

                                  G.   Con osservazioni 15 dicembre 2005 l¿CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, atteso che RI 1 quale aggiudicatario non creditore, non sarebbe legittimato a ricorrere contro lo stato di riparto.

Considerato

in diritto:                  1.

                                  a)   Secondo la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale. Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons. 1b ) come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons. 4; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).

                                  b)   Sebbene RI 1 non sia parte nelle esecuzioni promosse contro PI 2, egli si aggrava contro lo stato di riparto, postulandone una modifica dalla quale trarrebbe vantaggi di natura economica, ritenuto che, nell¿ipotesi in cui il gravame venisse accolto, gli verrebbero retrocessi fr. 11'500.-- quale parte del prezzo di aggiudicazione. Si potrebbe così pensare di riconoscere a __________ la legittimazione a presentare ricorso; la questione può tuttavia restare aperta dal momento che comunque il ricorso dev'essere respinto.

                                   2.   Le condizioni d¿incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §31 n. 6 p. 439). Esse sono allestite dall¿Ufficio di esecuzione e fallimenti in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. art. 134 LEF).

                                   3.   Secondo l¿art. 126 LEF gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, dopo le usuali tre chiamate, purché la sua offerta ecceda l¿importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente. Il principio dell¿offerta sufficiente vale pure per la realizzazione di beni immobili, in virtù del rimando degli art. 142a e 143 LEF (Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, n. 14 s. ad art. 126). Di conseguenza quando l¿Ufficio allestisce le condizioni d¿asta deve fissare il piede d¿asta in modo tale da rispettare il principio dell¿offerta sufficiente.

                                   4.   L¿Ufficio ha stabilito alla cifra n. 1 delle condizioni d¿asta che il fondo viene aggiudicato al maggior offerente se la sua offerta supera l¿importo di Fr. 1'060'276.50. L¿CO 1 ha determinato il piede d¿asta aggiungendo all¿ammontare pretese al beneficio dell¿ipoteca legale del Comune di __________ e crediti garantiti da ipoteca convenzionale, l¿importo di fr. 6'400.-- per il pagamento della tassa sui presumibili utili immobiliari e di fr. 6'300.-- a copertura delle sue spese. In concreto le condizione d¿asta sono state depositate il __________ 2005 e nel termine di ricorso nessuna delle parti interessate alla procedura esecutiva le ha impugnate, argomentando per esempio che se il fondo fosse aggiudicato al prezzo di partenza non vi sarebbe utile immobiliare, che l¿Ufficio dovrebbe meglio determinare l¿ammontare della tassa sull¿utile immobiliare oppure ancora che dalle spese dell¿Ufficio dovrebbe essere detratto quando ricavato dall¿amministrazione coatta del fondo. A seguito della mancata impugnazione, il provvedimento con il quale è stato determinato l¿ammontare del piede d¿asta ha acquisito forza di cosa giudicata. Pertanto l¿Ufficio non può in sede di riparto restituire all¿aggiudicatario, che del resto all¿asta ha espresso la propria volontà incondizionata di acquistare il fondo per fr. 1'062.500.--, l¿importo originariamente riservato al pagamento della tassa sugli utili immobiliari e l¿importo ricevuto dall¿amministrazione coatta del fondo. Tali somme devono infatti in concreto essere ripartite tra i creditori al beneficio di pignoramento, ciò che è stato fatto dall¿Ufficio.

                                   5.   Il ricorso 28 novembre 2005 di RI 1, __________, è pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 126, 134, 142a, 143 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 28 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         avv. RA 1, __________;

                                         - PI 2, __________;

                                         - ____________________.

                                         Comunicazione all¿CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            Il segretario

15.2005.131 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.2006 15.2005.131 — Swissrulings