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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2006 15.2005.114

20 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,361 mots·~7 min·3

Résumé

Notifica di un precetto esecutivo al coniuge dell'escusso. Domanda di restituzione del termine di opposizione.

Texte intégral

Incarto n. 15.2005.114

Lugano 20 gennaio 2006 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza/ricorso 6 ottobre 2005 di

RI 1  

contro  

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 22 settembre 2005 nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1  

viste le osservazioni preliminari del 18 ottobre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                   1.   In virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla controparte.

                                   2.   Il 7 ottobre 2005, la Pretura di Locarno-Città, fondandosi sull’art. 142 CPC, ha trasmesso a questa Camera la richiesta di sospensione dell’esecuzione n° __________ formulata da RI 1 il 6 ottobre 2005, ritenendo che si trattasse di una richiesta di restituzione del termine per interporre opposizione giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.

                                         In tale scritto la ricorrente espone di non aver saputo dell’esistenza del precetto esecutivo, in quanto era stato ritirato da suo marito, che non l’aveva avvisata. RI 1 precisa che il credito posto in esecuzione è riferito a un contratto di leasing per l’acquisto di un’autovettura, sottoscritto dal marito a nome della moglie e all’insaputa della medesima.

                                   3.   Giusta l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione oppure, in caso di sua assenza, a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (cfr. CEF 14 giugno 2005 [15.05.62] Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

                                         Nel caso concreto, il precetto esecutivo è stato notificato a __________, marito dell’escussa, presso l’abitazione coniugale in via __________. La notifica risulta pertanto valida ai sensi di legge, indipendentemente dal fatto che – a detta dell’escussa – l’atto non le sia stato trasmesso dal marito (cfr. DTF 71 III 74; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 64).

                                   4.   Lo scritto 6 ottobre 2005 di RI 1 può tuttavia anche essere considerato quale domanda implicita di restituzione del termine per interporre opposizione ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, siccome la medesima vi dichiara che avrebbe interposto opposizione se il precetto esecutivo fosse stato consegnato a lei invece che al marito. La richiesta è d’altronde da ritenere tempestiva, non essendo possibile stabilire la data di ricezione dell’avviso di pignoramento, spedito per posta con invio non raccomandato.

                               4.1.   L’esistenza stessa dell’istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell’economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) esclude che si possa considerare l’asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo generale di restituzione del termine di opposizione. Questa Camera ha così stabilito che, salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della colpa del membro della sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo (CEF 12 agosto 2005 [15.05.80], cons. 3; cfr. pure decisione 21 febbraio 2003 del Tribunale cantonale vodese, in BlSchK 2004, 99, cons. II i.f.).

                               4.2.   Questa giurisprudenza poggia implicitamente sul presupposto secondo cui l’art. 55 CO sarebbe applicabile alla questione della notifica sostitutiva, di modo che l’escusso potrebbe discolparsi – e così pretendere alla restituzione del termine scaduto – dimostrando di aver correttamente scelto, istruito e controllato il suo ausiliario (“cura in eligendo, instruendo e custodiendo”). In realtà, questa norma regge la questione della responsabilità delittuale del padrone per gli atti dei suoi ausiliari che hanno illecitamente causato un danno a terzi, ovvero una questione fondamentalmente diversa da quella di sapere in quale misura l’inosservanza colpevole di un termine da parte di un ausiliario dell’escusso (membro della famiglia, impiegato) possa essere imputata a quest’ultimo (in questa seconda ipotesi, semmai sussiste un danno ne patisce infatti l’escusso e non un terzo, cfr. decisione 21/2/2003 citata sopra, BlSchK 2004, 99, cons. II [obiter dictum]). Per il medesimo motivo, occorre pure escludere l’applicazione dell’art. 101 CO, il quale regge anch’esso una questione di responsabilità, ancorché contrattuale (ciò che è stato misconosciuto nella DTF 114 Ib 73, cons. 2e). A ben vedere, la relazione tra escusso e ausiliario deve piuttosto essere analizzata come un caso di rappresentanza legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che l’istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall’art. 64 cpv. 1 LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere dei membri della famiglia dell’escusso e dei suoi impiegati di ricevere atti esecutivi per conto suo. Gli atti e le omissioni dell’ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se fossero della parte. Nella misura in cui il comportamento dell’ausiliario, qualora fosse stato assunto dall’escusso, è da ritenere colpevole ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF e il termine scaduto non deve essere restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell’ipotesi in cui l’inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto dall’escusso (cfr. Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33; DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all’art. 35 OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d’interessi tra ausiliario ed escusso, ossia quando l’ausiliario è pure il creditore procedente o quando la legge esige una notifica personale al destinatario dell’atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per il resto, l’esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze imputabili esclusivamente ai membri della sua economia domestica o ai suoi impiegati. Se ne ha subito un danno, egli potrà rivalersi sull’ausiliario.

                               4.3.   Nel caso concreto, il marito dell’escusso ha chiaramente commesso una colpa nell’omettere di trasmettere il precetto esecutivo a sua moglie e d’interporre opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata alla ricorrente. Non si giustifica pertanto la restituzione del termine di opposizione.

                                   5.   Questa Camera non è competente per pronunciarsi sulla censura – di merito – fondata sull’allegazione secondo cui il contratto posto a fondamento dell’esecuzione non è stato sottoscritto dall’escussa bensì da suo marito. L’escussa deve semmai farla valere con un’azione di annullamento dell’esecuzione in virtù dell’art. 85a LEF.

                                   6.   Sia il ricorso contro la notifica del precetto esecutivo al marito sia l’istanza – implicita – di restituzione del termine di opposizione vanno pertanto respinte.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 33 cpv. 4, 64 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 6 ottobre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

                                   2.   L’istanza 6 ottobre 2005 di RI 1 tendente alla restituzione del termine di opposizione al precetto esecutivo n° __________ è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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