Incarto n. 15.2004.89
Lugano 18 ottobre 2004 EC/sc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 aprile 2004 di
__________ RI1 __________
contro
l’operato dell’CO1 e meglio contro il calcolo del minimo d'esistenza del debitore del 4 marzo 2004/28 aprile 2004 nell'ambito di diverse procedure esecutive (gruppo n. 1) promosse contro il ricorrente da
__________ rappr. da __________ (es. n. __________); __________ rappr. da __________ (es. n. __________); __________rappr. da __________ (es. n. __________).
viste le osservazioni 19 maggio 2004 dell'CO1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 marzo/28 aprile 2004 l'CO1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di __________ RI1, __________, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 538.--, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 3'875.--
Totale mensile fr. 3'875.--
Minimo di esistenza:
Minimo base fr. 1'550.-locazione fr. 1’100.-riscaldamento fr. 100.-cassa malati fr. 587.--
Totale deduzioni fr. 3'337.--
Eccedenza mensile
pignorabile fr. 538.--
B. Con tempestivo ricorso 30 aprile 2004 __________ RI1 è insorto contro il conteggio allestito dall’ufficio, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un importo pignorabile.
A mente del ricorrente l’importo di fr. 1'100.-- riconosciuto per i costi della locazione risulterebbe manifestamente insufficiente, ritenuto che egli pagherebbe una pigione mensile di fr. 1'750.--. I costi del riscaldamento dovrebbero essere determinati in perlomeno fr. 150.-- mensili.
Il ricorrente chiede se le spese per l’elettricità, la spazzatura, l’acqua potabile, la macchina da lavare, il telefono, l’AVS rientrano nel minimo vitale mensile di fr. 1'550.--.
C. Con osservazioni 19 maggio 2004 l’ufficio ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, per quanto necessario, verranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
3. L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
4. Il ricorrente ha sostenuto che l’importo di fr. 1'100.-- riconosciuto per i costi della locazione risulterebbe manifestamente insufficiente, ritenuto che egli pagherebbe una pigione mensile di fr. 1'750.--. I costi del riscaldamento dovrebbero essere determinati in perlomeno fr. 150.-- mensili.
Il ricorrente ha chiesto se le spese per l’elettricità, la spazzatura, l’acqua potabile, la macchina da lavare, il telefono, l’AVS rientrano nel minimo vitale mensile di fr. 1'550.--.
5. In merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a) la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto I.3. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da parte dell’CO1, l’importo base mensile per coniugi ammonta a fr. 1'550.--.
L’importo base mensile di fr. 1’550.-- rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso e della sua famiglia. Esso è pertanto comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare, telefono (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93).
b) Secondo il punto II. 3 della Tabella l’ufficio deve riconoscere all’escusso, quale supplemento all’importo base mensile, quanto egli corrisponde a titolo di oneri sociali quali i contributi AVS/AI/IPG. In concreto __________ RI1 ha documentato in sede di ricorso che egli deve corrispondere annualmente l’importo di fr. 1'062.80 alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a titolo di contributo quale persona senza attività lucrativa. Per questo motivo quindi nel calcolo del suo minimo di esistenza deve essere conteggiato l’importo mensile di fr. 89.-- a tale titolo.
c) Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
RI1 ha allegato di pagare fr. 1'750.-- mensili di pigione oltre a fr. 150.-mensili per le spese di riscaldamento.
aa) Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio.
bb) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).
cc) In concreto, il costo per l'alloggio occupato dal ricorrente e dalla sua famiglia (composta di due persone) appare sproporzionato. Il contratto di locazione è stato stipulato con inizio al 1. gennaio 2004, ossia quando contro il ricorrente erano già pendenti diverse procedure esecutive. L’escusso, alfine di poter soddisfare i creditori, deve ridurre le proprie spese per tutta la durata delle procedure esecutive a suo carico. __________ RI1 ha chiaramente violato tale principio sottoscrivendo quel contratto di locazione. L’operato dell’CO1 è stato pertanto corretto, atteso che l’ufficio ha riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1'100.-- mensili a titolo di canone locatizio e fr. 100.-mensili per le spese del riscaldamento, importi corrispondenti ai costi di un appartamento per una famiglia di due persone a Cugnasco o in un Comune viciniore.
6. Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di RI1 __________ si presenta come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'875.--
Totale mensile fr. 3'875.--
Minimo di esistenza:
Minimo base fr. 1'550.-locazione fr. 1’100.-riscaldamento fr. 100.-cassa malati fr. 587.--
AVS/AI/IPG fr. 89.--
Totale deduzioni fr. 3'426.--
Eccedenza mensile
pignorabile fr. 449.--
Il ricorso di __________ RI1 è quindi parzialmente accolto per l’importo di fr. 89.50.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 22 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 30 aprile 2004 di __________ RI1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza il minimo vitale di __________ RI1 è stabilito in fr. 3'426.--.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________ RI1, __________;
- __________;
- __________;
- __________.
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario