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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.05.2004 15.2004.86

12 mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·618 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2004.86

Lugano 12 maggio 2004 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 marzo 2004 di

RI 1 __________  

  Contro  

__________ e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 3 febbraio 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1;  

viste le osservazioni 28 aprile 2004 __________;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

In fatto:

                                          A.   Con PE n. __________ del 4 agosto 2003 la PI 1 Materiali da Costruzione SA ha escusso la RI 1 per l'incasso di suoi crediti.

                                                 Interposta opposizione, nell'ambito dell'udienza di contraddittorio tenutasi davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona il 16 ottobre 2003 l'escussa l'ha ritirata.

                                                 Su richiesta 26 gennaio 2004 della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 3 febbraio 2004 __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il 22 marzo 2004.

                                          B.   Contro siffatto provvedimento si è aggravata laRI 1 contestando la procedura in oggetto e sostenendo che al PE è stata interposta opposizione, il giudice di prima sede non ha ancora emesso alcuna sentenza e l'azione creditoria è stata ritirata.                   

                                          C.   Delle osservazioni __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                          1.    Per ragioni formali vi è possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

                                                 -    l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                                 -    l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                                 -    è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                                 -    la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;

                                                 -    l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                          2.    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                                          3.    La ricorrente allega da un canto questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub B), che non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale. D'altro canto la __________ ha ritirato in sede pretorile, durante l'udienza di contraddittorio, l'opposizione, per cui la procedura esecutiva poteva ex art. 79 LEF essere proseguita. Infatti in caso di ritiro dell'opposizione non occorre presentare una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione.

                                                 La comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo. Il ricorso 3 marzo 2004 della RI 1 va di conseguenza respinto.

                                          4.    Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 39 LEF

pronuncia:

                                          1.    Il ricorso 3 marzo 2004 dellaRI 1, Cadenazzo, è respinto.

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.    Intimazione:

                                                 -RI 1, __________PI 1 ____________________     

-       __________Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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