Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.84

1 août 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·583 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2004.84

Lugano 1. agosto 2004 /FP/fp/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 28 aprile 2004 di

RI1    

Contro  

l’operato dell’

CO1  

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI1  

viste le osservazioni 13 maggio 2004 CO1

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che RI1 procede nei confronti di PI1 per l’incasso del proprio credito;

                                          che il 19 aprile 2004 CO1

                                         emetteva un attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________, promossa da RI1 nei confronti di PI1, non essendo stati rinvenuti beni o redditi pignorabili;

                                         che con ricorso 28 aprile 2004 RI1 si è aggravata contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni a carico di PI1, sostenendo che CO1 non avrebbe eseguito i necessari accertamenti atti a determinare il reale reddito dell’escusso;

                                          che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13);

                                         che il debitore è tenuto sotto minaccia di pena ad indicare sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF;

                                         che l’ufficio di esecuzione deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ricerche atte ad individuare altre entrate o beni pignorabili ove non vi siano indizi concreti in tale senso, ma unicamente asserzioni da parte del creditore in merito a presunti redditi dell’escusso (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 12 e 13 ad art. 91LEF);

                                         che nel caso di specie CO1 ha  emesso l’attestato di carenza di beni sulla base delle dichiarazioni rese dall’escussa in data 19 aprile 2004;

                                         che la debitrice ha dichiarato di essere vedova e di percepire unicamente la rendita AVS;

                                         che tale rendita è impignorabile giusta l’art. 92 cpv.1 n. 9a LEF;

                                         che di conseguenza CO1 ha agito correttamente, emettendo l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________                         che entro sei mesi dal ricevimento dell’attestato di carenza di beni la creditrice _RI1 può proseguire l’esecuzione nei confronti di PI1 senza la necessità di spiccare un nuovo PE (art. 149 cpv. 3 LEF);

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 92, 149 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 28 aprile 2004 di RI1, __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  – RI1,

                                                                   – PI1,

                                          Comunicazione CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                         Il segretario

15.2004.84 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.84 — Swissrulings