Incarto n. 15.2004.37
Lugano 26 maggio 2004 CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione 2 marzo 2004 di
RI1
concernente la sentenza 13 febbraio 2004 di questa Camera (inc. 15.2003.205) resa nella procedura esecutiva n. 471'245 dell'CO1 promossa contro l'istante da
PI1
considerato che la sentenza di cui si chiede la revisione è stata intimata il 17 febbraio 2004 ed è stata ritirata dall'istante, secondo l'esito della ricerca postale, il giorno seguente;
atteso che secondo l'art. 28 cpv. 1 LPR, la domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni alla notifica all'autorità di vigilanza che ha giudicato;
visto che nel caso concreto l'istante ha consegnato, a mano, l'istanza di revisione solo il martedì 2 marzo 2004, ossia un giorno dopo la scadenza del termine dell'art. 28 cpv. 1 LPR;
ritenuto che l'istanza è pertanto tardiva;
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);
richiamati gli art. 16, 17 e 28 LPR;
pronuncia:
1. L'istanza di revisione 2 marzo 2004 di __________ RI1, __________, è irricevibile per tardività.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________ RI1, __________;
- PI1, __________.
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario