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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.2004 15.2004.33

2 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·638 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2004.33

Lugano 2 giugno 2004 FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 febbraio 2004 di

RI1  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da

PI1  

richiamata l’ordinanza presidenziale 2 marzo 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni 27 febbraio e 26 marzo 2004 dell’UEF di

ritenuto

in fatto:                          A.  La PI1 procede nei confronti di __________ RI1 per l’incasso dei propri crediti.

                                         B.  In data 5 settembre 2003 l’UEF di pignorava l’autovettura Hyundai Lantra Wagon, modello 1997, di proprietà dell’escussa.

                                         C.  Il 2 febbraio 2004 veniva notificata alla debitrice la comunicazione della domanda di realizzazione relativa all’autovettura pignorata.

                                         D.  Con ricorso 1° febbraio 2004 __________ RI1 insorge contro tale provvedimento sostenendo che l’autovettura in oggetto sarebbe necessaria per poter espletare la propria attività lavorativa, nonché per ragioni di carattere familiare.

                                         E.  Delle osservazioni dell’UEF di si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:                        1.   Per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Anche l’automobile, che occorre ad una persona per svolgere la sua attività lavorativa, può, in caso di sufficiente redditività, risultare impignorabile (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 92 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2003, § 23 n. 27, p. 170). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).

                                         2.   Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di svolgere l’attività di aiuto gerente presso il percependo un reddito lordo mensile di fr. 2'000.--. La debitrice asserisce di aver bisogno dell’autovettura per svolgere la propria attività lavorativa e per assistere il figlio malato. Orbene, ritenuto che la debitrice vive in una zona periferica del Cantone, limitatamente servita da mezzi di trasporto pubblico e che il veicolo pignorato serve all’esercizio dell’attività di aiuto gerente di un ristorante, con la conseguente necessità di spostamenti per l’acquisto di provviste e per tutte le necessità connesse con tale attività, il veicolo deve essere dichiarato impignorabile. Si rileva inoltre che a prescindere dal valore di stima, avendo l’escussa dichiarato che l’autovettura ha percorso a tutt’oggi 140’000 km (verbale interno per le operazioni di pignoramento 5 settembre 2003) e che la stessa aveva un valore a nuovo inferiore a fr. 20'000.-- ed essendo trascorsi sette anni dalla prima immatricolazione, il valore dell’oggetto pignorato è esiguo.

                                         4.   Ne consegue l’accoglimento del gravame.

                                              Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a e 92 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:                    1.   Il ricorso 10 febbraio 2004 di __________ RI1 è accolto.

                                     1.1.   Di conseguenza l’autovettura Hyundai Lantra, modello 1997, targata TI 21923 di proprietà di __________ RI1 è impignorabile ex art. 92 cpv.1 n. 3 LEF e la comunicazione della domanda di realizzazione 2 febbraio 2004, è annullata.

                                         2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                         3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                         4.   Intimazione a:

                                              - __________ RI1

                                              - PI1,

                                              Comunicazione all'UEF di

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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