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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.2004 15.2004.29

2 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,517 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2004.29

Lugano 2 giugno 2004 CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 gennaio 2004 di

RI1 RI2 entrambi rappr. dall' RA1 Lugano  

  contro  

l’operato dell’CO1 e meglio contro il provvedimento 15 gennaio 2004 relativo alla delibera di lavori nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo n. __________ RFD di __________, proprietà dei ricorrenti, promossa da

CO2 rappr. da RA2  

procedura riguardante anche, in qualità di amministratrice dell’immobile oggetto del pegno:

PI1  

viste le osservazioni 12 febbraio 2004 di PI1 e 20 febbraio 2004dell’CO1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 Lpamm;

                                         che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);

                                         che con scritto 12 marzo 2003 (doc. 6b allegato alle osservazioni di PI1), l'incaricato dei servizi tecnico-amministrativi della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo ha riconfermato all'amministratrice del fondo n. __________ RFD di __________, la fiduciaria PI1, che il serbatoio dell'impianto di riscaldamento non era stato costruito da una ditta autorizzata e non poteva essere utilizzato finché, in ossequio all'art. 21 dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, del 1. luglio 1998, non gli fosse stato trasmesso un attestato di esame, da rilasciare da un esperto dell'Associazione svizzera di ispezione tecnica (ASIT) di Wallisellen;

                                         che al termine del suo controllo avvenuto il 14 novembre 2003, il perito della SVTI/ASIT ha concluso che il serbatoio non rispondeva alle esigenze delle Regole della tecnica per il calcolo statico, il dimensionamento, l'esecuzione e il controllo dei serbatoi prismatici di grandezza media in acciaio (RdT) T2, edizione 1999, dell'ASIT (doc. 5 prodotto da PI1, p. 2);

                                         che in considerazione della qualità e della redditività, il perito ha ritenuto più giudiziosa la sostituzione con un serbatoio nuovo invece dell'adattamento a dette Regole;

                                         che con il provvedimento impugnato, del 15 gennaio 2004, l'CO1, riferendosi al rapporto del perito dell'ASIT, ha autorizzato PI1 a procedere alla delibera dei lavori volti all'eliminazione della cisterna esistente, alla costruzione sul posto di una nuova di stessa capienza, come da offerta scritta della ditta __________, e al rivestimento della vasca in Sarnafil, come da offerta scritta della ditta __________, per un importo complessivo di fr. 22'345.--;

                                         che il ricorrente si aggrava contro tale provvedimento, in quanto ritiene l'intervento:

                                         –  inutile, siccome il problema dell'impianto esistente sarebbe stato risolto con la messa fuori esercizio della cisterna interrata e con la posa di un impianto provvisorio a norma e funzionante;

                                         –  sproporzionato quanto ai costi, PI1 avendo raccolto offerte più vantaggiose rispetto a quella ritenuta;

                                         –  inadeguata rispetto al periodo invernale prescelto per l'esecuzione dell'intervento;

                                         che nelle sue osservazioni 12 febbraio 2004, PI1 evidenzia come l'intervento sia necessario e urgente, siccome:

                                         –  l'impianto posato all'esterno è solo provvisorio e limitato a soli 2'000 litri, sicché necessita di fornitura quasi settimanale di nafta, ciò che implica disagi per gli inquilini oltre che un aumento di spese per acquisti numerosi, ravvicinati e di piccola quantità;

                                         –  sono state interpellate quattro ditte per i serbatoi in plastica, risp. tre per quello in lamiera (compreso il rivestimento della vasca di contenimento), le offerte essendo state comunicate al precedente patrocinatore dei ricorrenti, avv. __________, già il 5 febbraio 2003, senza riscontro;

                                         –  per un immobile del genere di quello in questione è consigliata la posa di un nuovo serbatoio della stessa capacità di quello messo fuori uso, cioè di 20'000 litri;

                                         –  delle tre ditte consultate in proposito secondo le indicazioni di un responsabile del Dipartimento del territorio e di un ingegnere, l'offerta migliore è quella di __________, ritenuto che __________ non effettua più questi lavori;

                                         –  l'installazione del nuovo impianto avviene senza dover interrompere l'erogazione di calore, quindi non vi sono problemi d'inadeguatezza del periodo d'intervento;

                                         –  che il creditore ipotecario ha dato il suo consenso per tale intervento;

                                         che in virtù dell'art. 18 cpv. 2 RFF (per il rinvio dell'art. 102 RFF), se non esiste pericolo nel ritardo, l'ufficio deve consultare anzitutto i creditori ed il debitore sottoponendo loro delle proposte concrete sui provvedimenti da prendersi e sul modo di coprirne le spese, impartendo loro congruo termine per opporvisi;

                                         che trascorso il termine senza opposizione, le proposte dell'ufficio si avranno per accettate;

                                         che se i creditori ed il debitore sono d'accordo su altri provvedimenti, l'ufficio si conformerà alle loro istruzioni, sempreché i creditori ne anticipino le spese o che esistano mezzi sufficienti;

                                         che se gli interessati non sono d'accordo sulle misure da prendersi, l'ufficio si rivolgerà all'autorità di vigilanza per istruzioni;

                                         che nel caso concreto, PI1, già il 5 febbraio 2003, aveva comunicato all'avv. __________ le diverse possibilità d'intervento e le relative offerte, indicando chiaramente la preferenza ed i motivi a favore della soluzione della costruzione in loco di un serbatoio in lamiera, secondo l'offerta della ditta __________ (cfr. doc. 1a allegato alle osservazioni);

                                         che con scritto 9 febbraio 2004, il creditore ipotecario, CO2, ha dato il suo consenso ai lavori (cfr. doc. 7 allegato alle osservazioni), mentre i ricorrenti non si sono determinati nel termine impartito, ma si sono opposti solo con il ricorso in esame;

                                         che spetta pertanto a questa Camera dare le necessarie istruzioni del caso ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 RFF;

                                         che le misure di amministrazione e coltura del fondo ex art. 102 cpv. 3 LEF (per rinvio dell'art. 155 cpv. 1 LEF) spettanti all'Ufficio di esecuzione devono limitarsi al necessario, ossia non devono andare oltre alla mera conservazione della cosa costituita in pegno, in particolare non devono portare ad una modifica del suo uso o della sua sostanza, seppur ciò dovesse apparire ragionevole dal profilo economico (cfr. DTF 120 III140, cons. 2b; André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art. 102);

                                         che la sistemazione attuale delle cisterne all'esterno, con i rischi di manomissione da parte di terzi e gli inconvenienti, non solo economici, procurati ai locatari connessi alla necessità di frequenti rifornimenti di nafta dovuti alla limitata capacità delle cisterne, non può essere mantenuta a lungo termine;

                                         che la procedura esecutiva non è vicina alla conclusione, siccome l'opposizione interposta dai ricorrenti, il cui rigetto provvisorio è stato confermato da questa Camera il 30 luglio 2001 (CEF 14.2000.111/112), non è tuttora stata definitivamente tolta, il dibattimento finale della causa di disconoscimento di debito essendo fissato per il 9 giugno 2004;

                                         che tenuto conto delle facoltà di ricorso e del tempo necessario per l'attuazione della procedura di accertamento degli oneri e la fissazione dell'incanto, si può ritenere che l'immobile non potrà verosimilmente essere aggiudicato prima della fine dell'anno prossimo;

                                         che in queste condizioni una sistemazione definitiva della cisterna s'impone;

                                         che siffatta sistemazione riveste anche un ruolo conservativo, siccome garantisce il mantenimento delle locazioni e delle possibilità di affittare i locali sfitti;

                                         che la soluzione propugnata dall'amministrazione appare quella migliore rispetto alle altre offerte ricevute ed ha ricevuto l'avallo del creditore pignoratizio;

                                         che gli escussi non propongono d'altronde offerte migliori;

                                         che siccome l'offerta di __________ è conforme ai prezzi di mercato, e poiché i lavori prospettati sarebbero in ogni caso dovuti essere effettuati dagli aggiudicatari, né i creditori né i debitori vengono pregiudicati con l'anticipare l'installazione di una nuova cisterna interna;

                                         che i relativi costi sono da addebitare al conto affitti gestito dalla PI1 per l’CO1 (CEF 20 ottobre 2003 [15.03.147], dispositivo n. 1.2);

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 102 LEF; 18, 102 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 23 gennaio 2003 di RI1, __________, è respinto.

                                   2.   Il ricorso 23 gennaio 2003 di RI2, __________, è respinto.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         RA1, __________;

                                         RA2, __________;

                                         PI1, __________.

                                          Comunicazione all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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