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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2004 15.2004.196

22 novembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·505 mots·~3 min·1

Résumé

domanda di realizzazione

Texte intégral

Incarto n. 15.2004.196

Lugano 22 novembre 2004 PF/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 4 novembre 2004 di

 RI 1   

  contro  

l’operato dell’

CO 1   

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1      

richiamata l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo;

Viste le osservazioni:

16 novembre 2004 di PI 1;

17 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che PI 1 procede nei confronti di  RI 1 per l’incasso del proprio credito;

                                         che al precetto esecutivo l’escussa, ha interposto opposizione, ritirandola l’11 ottobre 2004;

                                         che in data 20 ottobre 2004 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti dell’escussa;

                                         che tale domanda veniva comunicata dall’CO 1 alla debitrice in data 21 ottobre 2004;

                                         che con ricorso 4 novembre 2004  RI 1 si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che la stessa sarebbe prematura, non essendo rispettati i termini previsti dall’art. 154 LEF;

                                         che delle osservazioni di PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

                                         che per l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo;

                                         che se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l’azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. art. 154 cpv. 1 LEF);

                                         che secondo il Tribunale federale la disposizione dell’art. 154 cpv. 1 LEF sulla sospensione dei termini durante un processo si riferisce solamente al termine massimo,  non invece a quello minimo (cfr. DTF 124 III 79);

                                         che il precetto esecutivo n. ____________________ è stato notificato alla ricorrente il 24 febbraio 2004, mentre la domanda di vendita è stata inoltrata da PI 1 il 20 ottobre 2004;

                                         che di conseguenza il termine minimo di sei mesi previsto dall’art. 154 cpv. 1 per richiedere la realizzazione di un pegno immobiliare risulta rispettato;

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 154 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 4 novembre 2004 di  RI 1,  è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:  –  RI 1,

                                                                   – PI 1,                                                              

                                          Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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