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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.11.2004 15.2004.178

11 novembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·860 mots·~4 min·2

Résumé

pignoramento di redditi

Texte intégral

Incarto n. 15.2004.178

Lugano 11 novembre 2004 PF/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 14 ottobre 2004 di

RI 1 rappr. da RA 1  

  contro  

l’operato dell’

CO 1  

nell’esecuzione n__________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1 rappr. dall’ RA 2  

richiamata l’ordinanza presidenziale 18 ottobre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni

21 ottobre 2004 della PI 1;

25 ottobre 2004 dell’CO 1

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:                    A.   La PI 1, procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito.

                                  B.   In data 11 ottobre 2004 l’CO 1 notificava alle parti il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico di RI 1:

                                         Introito                                                                    

                                         debitore                         fr. 3’287.-- (62%)

                                         coniuge                          fr. 2'042.-- (38%)

                                         Totale                             fr. 5'329.--

                                         Minimo di esistenza

                                         minimo base                 fr.1'550.-cassa malati                  fr.  605.-riscaldamento               fr.  150.-trasferte moglie             fr.    58.--

                                         Totale                             fr. 2’363.--    62% fr. 1'465.10

                                         Eccedenza pignorabile fr.3’287.-- - fr. 1465.10 = fr. 1821.90

                                  C.   Con ricorso 14 ottobre 2004 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel calcolo del minimo di esistenza andrebbero inserite le spese per l’utilizzo di un’autovettura, che sarebbe necessaria all’escusso per la ricerca di un nuovo posto di lavoro. Inoltre il ricorrente sostiene che l’importo riconosciuto a titolo di premi della cassa malati sarebbe troppo basso, essendo tali costi mensili pari a fr. 1'435.20. __________PI 1 la PI 1 e dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                         Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79, n.247). Nel caso di specie l’CO 1 ha quindi agito correttamente conteggiando nei redditi dell’escusso gli introiti percepiti dalla moglie .

                                   3.   E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le    spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit., n.171 ss.51, p). Nel caso in esame il debitore non esercita attualmente alcuna attività lucrativa, essendo disoccupato. Di conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente non riconoscendo alcun importo a titolo di spese di trasferta. Eventuali modifiche della situazione reddituale del ricorrente, potranno, se del caso, essere oggetto di riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.

                                         Secondo il punto II 3 della Tabella dei minimi di esistenza, edita da questa Camera (di seguito: Tabella), vanno computati nel calcolo del minimo di esistenza i premi della cassa malati secondo la LA

                                         Mal, mentre i premi per le assicurazioni complementari non possono essere presi in considerazione. Nel caso di specie dall’esame dei certificati di assicurazione prodotti dal ricorrente si evince che il premio mensile per la copertura secondo la LAMal ammonta a fr. 302.10 per ciascun coniuge (cfr. doc. E e F). Di conseguenza l’importo di fr. 605.--,riconosciuto dall’CO 1 a titolo di premi della cassa malati, è da ritenere conforme a quanto previsto dalla Tabella.

                                         Il ricorso di RI 1 va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).    

Richiamati gli art. 17, 20a e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 14 ottobre 2004 di RI 1, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         -avv. RA 1,;

                                         __________                

                                         Comunicazione all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario

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