Incarto n. 15.2004.17
Lugano 25 maggio 2004 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 26 gennaio 2004 di
RI1 rappr. dalla __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. 479238 promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI1
viste le osservazioni 24 marzo 2004 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la Banca __________ procede nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei propri crediti;
che il 24 gennaio 2004 l’UEF di Bellinzona notificava alle parti l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. 479238 non avendo accertato alcun bene e reddito pignorabile a carico dell’escusso;
che con ricorso 26 gennaio 2004 la Banca __________ si aggrava contro tale atto postulandone l’annullamento;
che la ricorrente sostiene che l’UEF di Bellinzona nel calcolo del minimo di esistenza avrebbe tenuto conto di un importo troppo elevato a titolo di canone locatizio;
che nelle proprie osservazioni 24 marzo 2004 l’UEF di Bellinzona sostiene di aver riconosciuto spese di trasferta ben al di sotto di quelle effettive;
che inoltre l’UEF di Bellinzona ha affermato che nel conteggio impugnato è stato omesso il premio di cassa malati regolarmente pagato dall’escusso;
che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13);
che per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio,
che se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento;
che la decisione sulla specie di effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2 ad art 21, p. 260);
che nel caso di specie l’UEF di Bellinzona ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare l’esatta eccedenza pignorabile dell’escusso;
che di conseguenza l’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. 479238 deve essere annullato;
che l’incarto viene retrocesso all’UEF di Bellinzona per esperire i necessari accertamenti e determinare l’eccedenza pignorabile;
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 26 gennaio 2004 di Banca __________, __________, è accolto.
1.1.Di conseguenza e annullato l’attestato di carenza di beni
nell’esecuzione n. 479238 promossa nei confronti di, , da __________
1.2. Gli atti sono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinare l’eccedenza pignorabile a carico di.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario