Incarto n. 15.2004.139
Lugano 21 ottobre 2004 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 luglio 2004 di
RI 1 rappr. dall' RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica 15 luglio 2004 del precetto esecutivo n. __________ diretto contro la ricorrente su domanda di
PI 1
viste le osservazioni 19 agosto 2004 dell'CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 9 luglio 2004, su domanda di __________ __________ a nome del procedente __________ PI 1, l'CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n. __________ per l'importo di fr. 800.-- oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004. Il 15 luglio 2004, l'atto è stato notificato tramite posta alla ricorrente, che ha interposto opposizione.
B. Con ricorso 19 luglio 2004, __________ RI 1 impugna tale notifica in quanto effettuata durante le ferie esecutive estive ai sensi dell'art. 56 LEF. Contesta inoltre il potere di rappresentanza di ____________________, che non rientra nella lista delle persone indicate agli art. 64 e 64a CPC.
considerando
in diritto:
1. In virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi nei periodi preclusi (tra le ore 20 e le 7, di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 al 31 luglio), salvo nell’esecuzione cambiaria, e contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57–62 LEF).
2. L’art. 56 LEF non disciplina le conseguenze della sua inosservanza, ossia non determina se l’atto esecutivo eseguito durante i periodi preclusi, le ferie o le sospensioni è nullo, annullabile oppure né nullo né annullabile, ma temporaneamente inefficace, nel senso che esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile seguente la conclusione delle ferie. Per quanto riguarda la notifica di un precetto esecutivo, la giurisprudenza federale conclude proprio che la sanzione è quella dell'inefficacia fino al decorso delle ferie esecutive, così che il termine per interporre opposizione inizia a decorrere solo a partire dal primo giorno utile dopo la fine di quel periodo (DTF 121 III 285; 127 III 176, cons. 3b; cfr. peraltro l'approfondimento in CEF 31 ottobre 2003 [15.03.131]).
3. In concreto, la notifica del precetto esecutivo n. __________ dell'CO 1, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, non è né nulla né annullabile. Per il resto, basta osservare che essa non ha subito alcun pregiudizio, avendo interposto opposizione già al momento della notifica del precetto esecutivo.
4. Ma anche la seconda censura ricorsuale non può trovare accoglimento. Infatti, giusta l'art. 27 LEF, i Cantoni possono disciplinare la funzione di rappresentante a titolo professionale delle persone interessate nel procedimento esecutivo. Il Canton Ticino non ha fatto uso di tale competenza. La rappresentanza, anche professionale, davanti agli Uffici del Cantone è pertanto libera. D'altra parte, il rinvio dell'art. 25 LALEF al Codice di procedura civile, e in particolare agli art. 64 e 64a CPC, vale solo per le procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimento (cfr. titolo IV della LALEF).
5. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 27, 56 LEF; 64, 64a CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 19 luglio 2004 di __________ RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – __________ __________ RA 1, __________;
– __________ PI 1, __________
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario