Incarto n. 15.2004.135
Lugano 16 agosto 2004 FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 27 luglio 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’
CO1
nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI1 rappr. da: RA1 __________ rappr. da Cancelleria di __________ __________ __________ __________
viste le osservazioni
– 29 luglio 2004 di __________;
– 30 luglio 2004 di PI1;
– 3 agosto 2004 del __________;
– 11 agosto 2004 dell'UfficioCO1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di RI1 per l’incasso dei propri crediti.
B. In data 11 marzo 2003 l’CO1 pignorava diversi trapani e altri utensili, nonché materiale elettrico di proprietà dell’escusso.
C. Il 22 giugno 2004 l’CO1 dava avvio alla procedura di ritiro forzato degli oggetti pignorati, non avendo il debitore dato seguito all’ingiunzione 2 giugno 2004, con la quale veniva fatto ordine di consegnare i beni.
D. Con ricorso 27 luglio 2004 RI1 insorge contro tale provvedimento sostenendo che gli oggetti pignorati sarebbero necessari per poter espletare la propria attività di elettricista
E. Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell’CO1 si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. (cfr. Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2003, § 23 n. 20 segg., p. 169). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).
2. Orbene nel caso di specie risulta dagli atti che il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di elettricista in proprio ( cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento del 13 novembre 2003)
3. Dall’esame del verbale di pignoramento 11 marzo 2003 risulta inequivocabilmente che i beni pignorati sono costituiti da utensili e materiale elettrico connessi con l’attività del debitore. Di conseguenza tali beni devono essere considerati impignorabili, in quanto necessari all’escusso per il conseguimento del proprio reddito.
4. Il ricorso viene quindi accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a e 92 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 27 luglio 2004 di RI1, , è accolto.
2. Di conseguenza gli oggetti di cui al verbale di pignoramento 11 marzo 2003 dell’CO1 sono dichiarati impignorabili.
3. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: RI1,;
RA1;
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- __________;
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Comunicazione all’CO1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario