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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.127

1 août 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·296 mots·~1 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2004.127

Lugano 1. agosto 2004 /FP/fp/dp    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sull’istanza 15 luglio 2004 di

IS1  

tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI1 Nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto: PI2 composta di: PI3 __________, __________,  PI4 PI5 PI6  

nelle esecuzioni di cui ai tre gruppi dell’IS1

promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

preso atto delle domande di vendita 3 febbraio e 28 febbraio 2004;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 28 maggio 2004 in conformità della citazione del 12 maggio 2004;

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 28 maggio 2004 agli interessati, non è giunta all’IS1 alcuna proposta concreta sulle modalità di realizzazione;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:                    

                                          1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante all’escusso PI1, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu PI2, PI3, PI1, PI4, e PI6, interessenza pignorata nelle esecuzioni di cui ai tre gruppi dell’IS1 promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

                                          2.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          3.   Intimazione all'IS1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                       Il segretario

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