Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.07.2003 15.2003.85

25 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,267 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2003.85

Lugano 25 luglio 2003 LG/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Chiesa e Giani

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 maggio 2003 di

__________ patrocinato da: __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, nell’ambito della procedura fallimentare

__________,  

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 14 febbraio 2003 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha decretato il fallimento della __________

                                  B.   L’appello 21 febbraio 2003 presentato dalla __________. contro il decreto di fallimento è stato respinto da questa Camera con decisione 15/28 aprile 2003; il fallimento della __________, è stato confermato con effetto al 29 aprile 2003.

                                  C.   Il 21 febbraio 2003 i funzionari dell’UEF di Bellinzona hanno dato inizio alle formalità di apertura del fallimento; in particolare l’Ufficio era intenzionato a chiudere il ristorante in cui la fallita esercitava la propria attività. Durante questa operazione la fallita ha preannunciato il proprio appello e ha presentato il signor __________ ai funzionari incaricati, il quale si è dimostrato disposto a versare all’Ufficio l’importo a copertura dei creditori che avevano chiesto il fallimento della __________.

                                  D.   Il 21 febbraio 2002 __________ ha consegnato all’Ufficio di __________ CHF 6'700.–; l’Ufficio ha emesso la seguente ricevuta:

                                         “Ricevuto da: __________

                                          la somma di: 6'700.00 franchi (seimilasettecento).

                                          Concerne:   x saldo es. 448008 fr. 5469.65

                                                               x saldo es. 454985 fr. 341.40

                                                               x saldo es. 455049 fr. 463,80 + spese

                                                               imp. depositati fino a ev. revoca FA”

                                  E.   Il 12 maggio 2003 __________ ha chiesto all’Ufficio la restituzione dell’importo di CHF 6'700.– da lui versati per evitare il fallimento della __________.

                                  F.   L’Ufficio, con decisione 13 maggio 2003, ha respinto la richiesta di __________, sostenendo che il versamento in questione sarebbe stato effettuato a nome della fallita, così come ben specificato sulla ricevuta rilasciata in seguito al versamento.

                                  G.   Con ricorso 26 maggio 2003 __________ chiede l’annullamento della decisione 13 maggio 2003 e l’attribuzione dell’importo di CHF 6'700.– sostenendo che il versamento da lui fatto sarebbe stato fatto a suo nome solo quale deposito condizionale, da restituirsi in caso di conferma del fallimento da parte di questa Camera.

                                  H.   Con osservazioni 16 giugno 2003 l’Ufficio ha chiesto la conferma della propria decisione e la reiezione del gravame.

considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: Basler Kommentar], n. 1 segg. ad art. 17; Flavio cometta, Commentario alla LPR [di seguito: Commentario], Lugano 1998, n. 3c pag. 15 seg.).

                                   2.   In virtù dell’art. 197 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Ne consegue che non possono soggiacere alla procedura di fallimento i beni, che pur trovandosi nella sfera di disponibilità del fallito, non gli appartengono (Lukas Handschin/Daniel Hunkeler, in: Basler Kommentar, n. 66 ad art. 197). L’Ufficio dei fallimenti è pertanto tenuto ad allestire l’inventario del fallimento, iscrivendovi tutti quei beni che a suo giudizio sono di spettanza del fallito o che quest’ultimo detiene al momento del suo fallimento e la cui titolarità non è chiara: in ogni caso, se l’amministrazione del fallimento riceve da parte di un terzo la rivendicazione di proprietà di beni iscritti nel fallimento, essa dovrà dare inizio alla procedura di rivendicazione di cui all’art. 242 LEF (Handschin/Hunkeler, op. cit., n. 103 ad art. 197 e Marc Russenberger, in: Basler Kommentar, n. 1 ad art. 242).

                               2.1.   La procedura di rivendicazione nella procedura di fallimento di cui all’art. 242 LEF ha, al pari di quella nell’esecuzione di cui agli art. 106 segg. LEF, la particolarità di rimettere nelle mani dell’organo di esecuzione forzata la decisione di attribuire ad una certa parte all’esecuzione il ruolo di parte nel processo di rivendicazione (Russenberger, op. cit. n. 3 ad art. 242); essa è tuttavia aperta unicamente per le questioni inerenti la titolarità di beni mobili e immobili, ad esclusione dunque di crediti ed in particolar modo importi pecuniari (Russenberger, op. cit. n. 10 ad art. 242). Eccezione a questo principio è unicamente il caso in cui soldi di spettanza di creditori del fallito sono chiaramente individualizzabili e non si sono ancora mescolati con quelli del fallito (Russenberger, op. cit. n. 21 ad art. 242).

                               2.2.   Nodo centrale della questione è il versamento effettuato da __________ nella mani dell’Ufficio di Bellinzona sul conto del fallimento della __________.

                                         L’esame della ricevuta 21 febbraio 2003 mette in luce il fatto che l’Ufficio ha preso in consegna CHF 6'700.– dalla __________ e non da __________: certo, l’Ufficio non nega che il versamento fisico è avvenuto da parte di __________, ma ha considerato che esso avveniva da parte della fallita stessa; se ciò non fosse stato il caso, __________ avrebbe dovuto immediatamente chiedere la rettifica di tale ricevuta, anche perché mal si comprende come avrebbe potuto in un qualche modo richiedere tale importo all’Ufficio o alla __________ – in caso di conferma del suo fallimento – se non avesse avuto nelle sue mani una ricevuta a suo nome.

                                         Nonostante il ricorrente abbia ottenuto l’iscrizione su tale ricevuta della frase “imp. depositati fino a ev. revoca FA”, ciò non prova ancora che l’importo versato gli dovesse essere restituito. Infatti l’indicazione su questa ricevuta di tre procedure esecutive a carico della fallita non poteva che significare che l’importo versato da __________ a nome della fallita serviva – in caso di revoca del fallimento – a tacitare i creditori procedenti: in questo caso l’importo qui in esame non sarebbe più stato retrocesso né alla __________ né a __________. Nel caso in cui invece il fallimento non fosse stato revocato, l’indicazione che il deponente era la __________ non poteva che significare che l’importo versato sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei creditori fallimentari iscritti in graduatoria.

                               2.3.   Occorre pertanto concludere che con la conferma da parte di questa Camera del fallimento della __________ l’importo detenuto dall’Ufficio a nome della fallita è diventato un bene della massa, da iscriversi nell’inventario fallimentare.

                                         Dal momento che l’importo litigioso è nel frattempo già confluito negli attivi della fallita, esso si è ormai confuso nella liquidità della fallita e non può più essere individualizzato: non torna pertanto applicabile l’art. 242 LEF. Il ricorrente dovrà pertanto insinuare il proprio credito nel fallimento della __________.

                               2.4.   Il ricorso di __________ va quindi respinto.

                                   3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati                        gli art. 17, 20a, 197 e 242 cpv. 2 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 26 maggio 2003 __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti, del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a____________________.

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

15.2003.85 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.07.2003 15.2003.85 — Swissrulings