Incarto n. 15.2003.53
Lugano 28 maggio 2003 CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio il pignoramento 28 febbraio 2003 nell’esecuzione n.__________ promossa contro il ricorrente da
__________
viste le osservazioni 24 marzo 2003 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente si aggrava contro il provvedimento impugnato, allegando di aver avuto notizia dell’esecuzione per la prima volta solo il 28 febbraio 2003 quando suo padre l’ha avvisato che un cursore dell’UE di Lugano stava procedendo a un pignoramento al suo domicilio;
che stando al ricorrente il precetto esecutivo sarebbe stato notificato con pubblicazione ai sensi dell’art. 66 LEF, in violazione dei presupposti stabiliti da tale norma;
che dalla copia del precetto esecutivo figurante agli atti si evince come il precetto esecutivo sia stato notificato al ricorrente dalla polizia di ________ l’11 novembre 2002;
che con scritto 13 marzo 2003 indirizzato all’UE di Lugano, il __________ della Polizia comunale di __________ ha confermato che il precetto esecutivo n. __________ era stato ritirato l’11 novembre 2002 da __________, madre del ricorrente;
che ex 64 cpv. 1 LEF, quando l’escusso non si trova nella sua abitazione al momento della notifica, essa può essere fatta a persona adulta della sua famiglia, in particolare ai propri genitori (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 19 ad art. 64);
che non è d’altronde necessario che il destinatario dell’atto da notificare eserciti l’autorità domestica, è sufficiente che faccia parte della comunione domestica (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 24 ad art. 64);
che in concreto risulta dallo stesso atto ricorsuale che il ricorrente risiede presso i suoi genitori;
che la notifica 11 novembre 2002 è quindi regolare;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 64 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 10 marzo 2003 di _______, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario