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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.02.2003 15.2003.32

25 février 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,200 mots·~6 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2003.32

Lugano 25 febbraio 2003 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 febbraio 2003 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 31 gennaio 2003 con la quale ha respinto l’istanza 22 gennaio 2003 del ricorrente tendente alla cancellazione dell’esecuzione n. __________ promossa contro di lui da:

__________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che per l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità cantonale di vigilanza, ricevuto un ricorso, può determinarsi sullo stesso senza ulteriori atti istruttori se il gravame è infondato o temerario, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9; CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]);

                                         che il ricorrente chiede l’annullamento del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UEF di Bellinzona nei suoi confronti, allegando che la stessa non concerne la sua persona “privata” bensì la ditta __________;

                                         che l’escusso fa valere che la domanda di esecuzione era sì rivolta contro __________, ma con l’indicazione dell’indirizzo della sede della ditta __________

                                         che inoltre nella domanda di esecuzione erano citate quali titoli di credito tre fatture emesse a carico della predetta ditta;

                                         che l’UEF di Bellinzona non avrebbe quindi potuto sostituire l’indirizzo indicato nella domanda di esecuzione con quello privato del ricorrente __________ e, in caso di dubbio, avrebbe dovuto perlomeno chiedere informazioni alla procedente;

                                         che in quanto il ricorrente contesta la facoltà per l’Ufficio di modificare l’indirizzo indicato dalla società procedente (peraltro ammessa da dottrina e giurisprudenza, cfr. DTF 102 III 63; cfr. anche DTF 114 III 63; CEF 5 aprile 1995 [15.95.49], cons. 2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 39 ad art. 69), il ricorso risulta tardivo, perché egli ha avuto conoscenza del provvedimento contestato già al momento della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 24 aprile 2002;

                                         che la tardività è manifesta anche se si considera il tempo necessario al ricorrente per prendere contatto con l’escutente e, se del caso, per ottenere dall’ufficio una copia della domanda di esecuzione;

                                         che comunque si evince dall’istanza di annullamento dell’esecuzione n. __________ che il ricorrente ha indirizzato alla Pretura del Distretto di Bellinzona il 5 gennaio 2003 (doc. 4) che questi ha avuto conoscenza della domanda di esecuzione (“Betreibungsbegehren”) già prima del 5 gennaio 2003;

                                         che, sebbene tempestiva, la censura contro il rifiuto da parte dell’UEF di Bellinzona di annullare l’esecuzione n. __________ va respinta, perché agli uffici di esecuzione, fatti salvi i casi di nullità assoluta ex art. 22 LEF, non viene riconosciuta tale competenza, la quale appartiene esclusivamente alle autorità giudiziarie in base agli art. 85 o 85a LEF oppure nell’ambito di un’azione ordinaria di accertamento negativo del debito (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 69-87; DTF 128 III 335) nonché, limitatamente agli aspetti formali, alle autorità di vigilanza ex art. 17 o 22 LEF;

                                         che anche volendo interpretare il ricorso in esame come domanda tendente al divieto di comunicare ai terzi l’esecuzione n. 435'921, lo stesso sarebbe comunque da respingere;

                                         che in effetti, in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF, gli uffici di esecuzione possono – recte: devono – non dare informazioni a terzi che non siano autorità giudiziarie o amministrative circa le esecuzioni pendenti o chiuse da meno di 5 anni (cfr. art. 8a cpv. 4 LEF) – ossia devono astenersi di menzionare un’esecuzione nell’estratto richiesto da un terzo – solo nelle seguenti ipotesi:

                                         ■  l’esecuzione è stata dichiarata nulla – anche ad opera dell’ufficio di esecuzione secondo la dottrina (cfr. James T. Peter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 30 ad art. 8a; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, Berna 2002, n. 27 ad § 2) – o è stata annullata in seguito ad impugnazione ex art. 17 o 22 LEF oppure ad una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF);

                                         ■  il debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 86 LEF (art. 8a cpv. 3 lett. b LEF);

                                         ■  il creditore ha ritirato l’esecuzione (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF);

                                         che non rientra segnatamente tra siffatte eccezioni le esecuzioni perente per la scadenza del termine di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF (cfr. FF 1991 III 25 ad n. 201.14, in cui il Consiglio federale ha esplicitamente elencato tra le ipotesi nelle quali un terzo avrebbe potuto ottenere informazioni le “esecuzioni perente (cfr. in particolare art. 88)”);

                                         che siffatte esecuzioni devono pertanto continuare ad essere comunicate ai terzi ai sensi dell’art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. CEF 21 maggio 2001 [15.01.14]), potendo nel caso concreto essere lasciata aperta la questione di sapere se la perenzione dell’esecuzione ex art. 88 cpv. 2 LEF sia da considerare o no come chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF (cfr. nel senso affermativo: Peter, op. cit., n. 30 ad art. 8a; Tribunale cantonale friborghese, 29 novembre 2000, in JdT 2001 II 67 s.; non esplicito: Gilliéron, op. cit., n. 60 ad art. 8a);

                                         che quindi nel caso in esame tre sono le soluzioni del ricorrente per ottenere che l’esecuzione in questione non venga più comunicata ai terzi:

                                         ■  ottenere dall’escutente che ritiri l’esecuzione, ciò che non dovrebbe essere difficile se la domanda di esecuzione effettivamente non era diretta contro il ricorrente personalmente, soluzione peraltro indicata dall’UEF di Bellinzona nella sua risposta 28 ottobre 2002 (doc. 3);

                                         ■  inoltrare contro l’escutente un’azione ordinaria di accertamento negativo di debito (cfr. DTF 128 III 334 ss. con rif.), l’azione dell’art. 85a LEF essendogli preclusa per il fatto di aver interposto opposizione;

                                         ■  pagare il credito posto in esecuzione, per poi promuovere un’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF;

                                         che pertanto il ricorso è da respingere;

                                         che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 8a, 17, 85a LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

1.      Il ricorso 4 febbraio 2003, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                               Il segretario

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