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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.2003 15.2003.165

4 novembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·594 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2003.165

Lugano 4 novembre 2003 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2003 di

_____________,  

  contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 4 luglio 2003 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

______________,  

viste le osservazioni 28 ottobre 2003 dell'UE di __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 5 febbraio 2003 la Cassa malati __________ ha escusso __________ per l'incasso di suoi crediti. Rigettata l'opposizione, su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 4 luglio 2003 l'UE di __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il 29 settembre 2003.

                                  B.   Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ asserendo di avere chiesto all'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona il sussidio per il 2002 per il pagamento dei premi della __________ e d'averlo chiesto, in ritardo, pure per il 2003. Da parte sua vi sono stati dei malintesi, poiché credeva di ottenere il pagamento di tutto il premio, mentre viene pagata solo l'assicurazione obbligatoria.

                                         Il ricorrente chiede di tenere in sospeso la procedura di fallimento.

                                  C.   Con le sue osservazioni l'UE di __________ ha chiesto la reiezione del ricorso con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Per ragioni formali vi è possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

                                     -   l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                     -   l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                     -   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                     -   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;

                                     -   l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                   2.   Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                                   3.   Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub B), che non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale.

                                         La comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo. Il ricorso 8 ottobre 2003 di __________ va di conseguenza respinto.

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 39 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 8 ottobre 2003 di __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione:

                                         - __________

                                         - __________                                                       

                                         - Ufficio esecuzione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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