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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.03.2003 15.2003.14

11 mars 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,988 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2003.14

Lugano 11 marzo 2003 FP/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

Segretaria:

Baur - Martinelli

statuendo sull’istanza 22 gennaio 2003 di

                                         __________                                                          __________                    chiedente

la determinazione della remunerazione dell’Amministrazione fallimentare speciale del fallimento __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                     A.   Il 17 maggio 1996 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha nominato un’amministrazione speciale ex art. 237 cpv. 2 LEF composta di __________ e __________. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori composta di:

                                         - __________

                                  B.   Con istanza 22 gennaio 2003 gli amministratori speciali fallimentari hanno chiesto il riconoscimento della seguente tariffa oraria applicata alle prestazioni effettuate nel fallimento __________                                               

                                         titolari fr. 130.--

                                         contabile fr. 70.--

                                         segretariato fr. 50.--

- aiuto segretariato fr. 30.--

                                         Gli amministratori fallimentari speciali hanno inoltre prodotto le note di onorario per prestazioni riferite alla __________, in quanto la stessa appartiene al fallito e rientra quindi nella massa fallimentare.

                                  C.   La nota onorario relativa alle prestazioni effettuate nel fallimento __________ dall’11 aprile 1998 al 30 novembre 2002 risulta così composta:

                                         ore titolari: 326 a fr. 130.--                                           fr. 42’380.-ore contabile: 132,75 a fr. 70.--                                   fr.   9’292.50

                                         ore segretariato: 160,5 a fr. 50.--                                fr.   8’025.-ore aiuto segretariato: 16 a fr. 30.--                            fr.      480.-spese di cancelleria                                                      fr.   3’000.-totale onorari e spese                                                  fr. 63’177.50

                                         IVA 7,6%                                                                        fr.   4’801.50

                                         totale                                                                              fr. 67’979.--

                                         Sono state inoltre allegate 12 note di onorario relative ad attività svolte a favore della __________ da parte della __________ dello __________ e dallo Studio Fiduciario __________ per complessivi fr. 13'050.-- oltre a fr. 964.10 di IVA . L’amministrazione speciale del fallimento ha giustificato le ore esposte con la complessità del caso in esame, in particolare per quanto riguarda la stesura della graduatoria e degli elenchi oneri, nonché l’allestimento dell’inventario del mobilio e delle installazioni. 

                                  D.   La procedura di liquidazione fallimentare è giunta quasi allo stadio conclusivo. I beni immobiliari sono stati infatti venduti a pubblico incanto il 7 aprile 2000, mentre prossimamente è prevista l’asta pubblica per la vendita dei beni mobili. La situazione dell’attivo e del passivo può essere così riassunta:

                                         Attivo

                                         Inventario mobilio __________                                  fr.       72’196.--

                                         Inventario mobilio __________                                  fr.         8’525.--

                                         Situazione patrimoniale Amm. Fall. al 7.4.2000       fr.     206’456.25

                                         Totale                                                                             fr.     287’177.25

                                         Passivo

                                         Crediti garantiti da ipoteca legale                              fr.       86’571.10

                                         Crediti garantiti da pegno immobiliare                      fr.  5’520’719.95

                                         Crediti in I classe                                                          fr.       73’227.90

                                         Crediti in II classe                                                         fr.     615’199.55

                                         Crediti in III classe                                                         fr.            671.90

                                         Crediti in V classe                                                        fr.   4’603’303.85

                                         Totale                                                                             fr. 10’899’694.25

                                         I creditori iscritti in graduatoria sono 81.

Considerando

in diritto:                  1.   La fissazione della rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale ha di regola luogo in via definitiva in sede di deposito dello stato di riparto: in caso di procedure di durata oltre l’anno si giustifica la determinazione della rimunerazione riferita ai lavori già svolti, per consentire di versare gli anticipi sulla rimunerazione. Giusta l’art. 47 cpv.1 OTLEF se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l’amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall’autorità di vigilanza; quest’ultima tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. Nel caso in esame, essendo in presenza di dati numerici concreti e di prestazioni già eseguite e verificabili, è data facoltà all’Autorità di vigilanza di esprimersi in merito alla rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento, per l’attività svolta fino al 30 novembre 2002.

                                   2.   Per consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons. 2, 108 III 69 e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale dei fallimenti costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art

                                         1 OTLEF. Tali prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons. 7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in : BlSchK 1971 p.130-132).

                                   3.   L’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta applicazione della OTLEF(DTF 108 III 69). Anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate. Di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2). Avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, la determinazione della rimunerazione non è vincolata alle tariffe professionali, ad esempio dalla Tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons. 2 e 114 III 45-46). Per la ratio della OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista - nell’ambito dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons. 3a). Un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato. Il collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato. Le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di fr. 140.-- se libero professionista e di fr. 85.-- negli altri casi (cfr. Art. 2 cpv. 1ter Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nella formulazione come alla modifica del 20 maggio 1998 in vigore dal 1° luglio 1998.

                                   4.   Gli amministratori fallimentari non solo possono, ma anzi devono, delegare a persone ausiliarie di loro fiducia tutti i compiti di agevole esecuzione, che non richiedono particolari capacità e conoscenze specifiche. Si tratta segnatamente di mansioni contabili di semplice routine e di lavori di segretariato. Gli ausiliari sono designati e retribuiti dagli amministratori fallimentari, che restano i soli responsabili nel rapporto esterno per eventuali carenze riconducibili all’attività dei loro subalterni. Per la rimunerazione i valori sono compresi tra fr. 50.--/80.-- per chi svolge mansioni contabili e tra fr. 30.--/50.-- per lavori di segretariato (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4.e. ad art. 1)

                                   5.   Avuto riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, questa Camera con decisione 11 novembre 1998 (inc. 15.98.60) ha ritenuto applicabili le seguenti tariffe:

                                         - __________               fr. 130.--

                                         - __________               fr. 130.--

                                         lavori di segretariato  fr.   50.--

                                         aiuto segretariato       fr.   30.--

                                         contabile                      fr.   70.--

                                         Sarebbe opportuno de lege ferenda modificare la OTLEF nel senso di prevedere l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - purché ciò avvenga a maggioranza qualificata (ad esempio dei 4/5 dei creditori che rappresentano i 4/5 del capitale entrante in linea di conto) ed in piena autonomia - di far capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato). Questa Camera non può comunque prescindere dall’applicazione della vigente OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi indicata dall’amministrazione speciale fallimentare.

                                   6.   Dall’inizio della propria attività sino al 30 novembre 2002 l’amministrazione fallimentare speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro:

                                         - __________ 316 ore,

                                         - __________ 10 ore,

                                         contabile 132 ore e 45 minuti,

                                         segretariato 160 ore e 30 minuti,

                                         aiuto segretariato 16 ore.

                                         Orbene, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono adeguate, considerando che il fallito risulta proprietario di 6 immobili la cui amministrazione ha richiesto un impegno particolare, derivante dall’attività degli esercizi pubblici ivi ubicati. Anche se va rilevato che il rapporto costi/benefici pone qualche interrogativo, considerato che soltanto i creditori garantiti da pegno immobiliare potranno essere soddisfatti parzialmente, mentre per gli altri creditori non è previsto alcun dividendo. Ora, prescindendo da un’analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato dall’11 aprile 1998 al 30 novembre 2002, corrispondendo a circa 4 mesi di lavoro a tempo pieno, è da considerare adeguato alle circostanze. Di conseguenza questa Camera non ritiene di dovere operare una decurtazione delle ore esposte dall’amministrazione fallimentare speciale.

                                   7.   L’amministrazione fallimentare speciale pretende il riconoscimento dei costi relativi alla gestione della __________, in quanto azionista unico della stessa risulta essere il fallito __________. La __________ risulta proprietaria della part. __________ __________ di __________, adiacente alla particella su cui sorge l’esercizio pubblico __________ di proprietà del fallito. Alla luce di tali circostanze ed analizzando il rapporto costi/benefici, questa Autorità di vigilanza con decisione 11 novembre 1998 (inc. 15.98.60) ha già stabilito che i costi di gestione relativi alla società __________ devono essere accollati alla procedura di liquidazione fallimentare a carico di __________. Da ultimo va rilevato che la part. __________ di __________ è stata aggiudicata a pubblico incanto in data 24 maggio 2002 per l’importo di fr. 400'000.--

                                8.      Per quanto attiene l’IVA, occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli UEF non sono assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28). Le tasse e gli anticipi spese da essi riscossi in virtù della OTLEF non costituiscono pertanto una controprestazione imponibile. Lo stesso principio vale quando l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a terze persone, purché queste eseguano la prestazione nell’ambito dell’espletamento di una funzione pubblica, sottostiano alla vigilanza dell’autorità e abbiano potere decisionale giusta la LEF. Sono considerate terze persone gli organi straordinari, segnatamente l’amministrazione speciale del fallimento, l’assemblea dei creditori, la delegazione dei creditori, il commissario e il liquidatore. Conformemente a quanto precede un atto sovrano è dato unicamente quando il medesimo viene effettuato in applicazione della LEF e le relative spese vengono riscosse in base alla OTLEF. Nel caso di specie le prestazioni effettuate dall’amministrazione fallimentare speciale non sono di conseguenza imponibili. Pertanto dalle notule in oggetto devono essere stralciati gli importi relativi all’IVA, in quanto non dovuti.

                                   9.   Non si prelevano spese.

Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a OTLEF

pronuncia:              1.   L’istanza 22 gennaio 2003 __________ e __________, __________, é parzialmente accolta.

                               2.1.   La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria:

                                         - __________ fr. 130.--

                                         - __________ fr. 130.--

                                         contabile fr. 70.--

                                         lavori di segretariato fr. 50.--

                                         aiuto segretariato fr. 30.--

                               2.2.   La rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento __________, __________, per il periodo dall’11 aprile 1998 al 30 novembre 2002 è determinata come segue:

                                         - __________ (316 h x fr. 130.--)= fr. 41’080.--

                                         - __________ (10 h x fr. 130.--)= fr. 1’300.--

                                         contabile (113,75 h x fr. 70.--)= fr. 9’292.50.--

                                         lavori di segretariato (160,5 h x fr. 50.--)= fr. 8’025.--

- aiuto segretariato (16 h x fr. 30.--)= fr. 480.--

- spese di cancelleria: fr. 3'000.--

                                         Totale: fr. 63’177.50

2.3.Vengono riconosciuti i costi sostenuti dall’amministrazione

speciale del fallimento per la __________, __________ fino al     30 novembre 2002 ammontanti a fr. 13’050.--.

2.4.Non viene riconosciuto alcun importo relativo all’ IVA.

                                   3.   Non si prelevano spese.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente:                                                   La segretaria

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