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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.2002 15.2002.95

29 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,045 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00095

Lugano 29 luglio 2002 /FC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 giugno 2002 di

__________  

  contro  

__________ nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da

__________ rappr. __________

                                         __________

                                         rappr. __________

                                         __________

                                         rappr. __________

                                         __________

                                         rappr. __________

                                         __________

                                         rappr. __________

Viste le osservazioni 5 luglio 2002 dell’UEF di __________.

Ritenuto

in fatto:                           A.  Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

                                          B.  In data 20 giugno 2002 l’UEF di __________ notificava alle parti il seguente calcolo del minimo di esistenza:

                                               Minimo di esistenza

                                               minimo base                                                                 fr.     1'100.-locazione                                                                       fr.        940.-cassa malati                                                                  fr.      310.--Totale                                     fr.                                                          2'350.--

C.    Il reddito mensile della debitrice risulta dalla dichiarazione 29 maggio 2002 della __________ di __________, nonché da verifiche esperite da questa Camera ed ammonta a circa fr. 2'500.-- mensili.

D.    Con ricorso 28 giugno 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbe inserito l’importo mensile di fr. 100.-- per il mantenimento dei propri gatti, fr. 80.-- per spese telefoniche, nonché le spese di elettricità .

E.     Con osservazioni  5 luglio 2002 l’UEF di __________ conferma la correttezza del proprio operato 

Considerando

in diritto:                         1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.      Secondo il punto 1.1. della Tabella per il calcolo dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo ( in seguito: Tabella) l’importo base mensile per il debitore che vive solo ammonta a fr. 1'100.--. Tale importo è destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso e della sua famiglia quali le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, cultura e spese di elettricità (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.36, n. 114). Nel caso di specie le spese di cui viene chiesto il riconoscimento, segnatamente le spese per telefono e elettricità, sono già comprese nell’importo base mensile. Per contro non può essere riconosciuto alcun supplemento per il mantenimento dei gatti che vivono con la debitrice, non essendo il mantenimento di animali contemplato nella Tabella. 

                                          3.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                               Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

                                               Nel caso in esame la ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 940.-- per un appartamento di 3 locali  a __________ che l’escussa occupa da sola. Orbene tale alloggio è dimensionato in modo eccessivo rispetto alle effettive necessità dell’escussa. Tuttavia ritenuto che il canone di locazione ammonta a fr. 880.-e considerato che in caso di trasloco alla debitrice andrebbero riconosciuti i relativi costi, si prescinde dal voler invitare la ricorrente ad un cambiamento di alloggio. Per quanto concerne l’importo mensile di fr. 60.-- che la ricorrente paga a titolo di canone di locazione per un posteggio, lo stesso andrebbe eliminato dal minimo di esistenza, non avendo l’escussa dimostrato la necessità di possedere un veicolo per esercitare la propria attività lavorativa, essendo la ricorrente disoccupata. Tale ulteriore decurtazione non viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.

                                   4.   Alla voce "cassa malati " è stato riconosciuto l'importo mensile di fr. 310.--. Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dalla ricorrente si evince che tale importo si riferisce alle prestazioni obbligatorie secondo la __________. Considerato che, nel calcolo del minimo di esistenza a titolo di premio della cassa malati  può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria,  l’UEF di __________ ha quindi agito correttamente.

                                      5.      Ne consegue la reiezione del gravame.

                                               Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 28 giugno 2002 di __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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