Incarto n. 15.2002.00093
Lugano 30 agosto 2002 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 giugno 2002 di
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
__________ rappr. da __________
in tema di notifica del precetto esecutivo e di determinazione del reddito della debitrice;
viste le osservazioni 26 giugno 2002 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ emesso il 9 gennaio 2002 dall’UEF di Locarno __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 2'877.05 oltre interessi al 7% dal 19 dicembre 2001 indicando quale titolo di credito:
“Affitti arretrati fr. 1'322.70.
Saldo conguaglio spese accessorie e di riscaldamento 99/00 fr. 538.90.
Conguaglio spese accessorie e di riscaldamento 00/01 fr. 1'015.45”.
B. L’8 marzo 2002 il precetto esecutivo è stato notificato alla debitrice a mezzo della polizia.
C. Il 10 giugno 2002 l’UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di __________, stabilendo l’eccedenza mensile pignorabile in fr. 717.--, determinata come segue:
Introiti:
Debitore fr.3'685.–
Totale mensile fr.3'685.– fr. 3'685.–
Minimo di esistenza:
Minimo di base fr.1’100.–
Figli minorenni fr. 350.–
locazione fr.1’137.–
Cassa malati fr. 381.–
Totale deduzioni fr.2'968.– fr. 2'968.–
Eccedenza mensile pignorabile fr. 717.––.
D. Il 20 giugno 2002 l’UEF di Locarno ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento.
E. Con ricorso 21 giugno 2002 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pignoramento di salario del __________, atteso che:
“non ha ricevuto il sopra menzionato precetto esecutivo”;
“non vi è la prova dell’avvenuta corretta notifica del precetto
esecutivo (…) e il pignoramento va pertanto annullato”;
“la signora __________ contesta pure l’indicazione del suo reddito
in fr. 3'685.--. Si chiede di voler specificare come tale importo è
stato calcolato”.
F. Con osservazioni 26 giugno 2002 l’UEF di Locarno ha evidenziato che il precetto esecutivo “è stato regolarmente notificato alla debitrice in data __________ dalla Polizia comunale” e che la debitrice non ha interposto opposizione.
L’Ufficio ha rilevato che il verbale di pignoramento è stato allestito sulla base delle dichiarazioni date dalla debitrice e da lei sottoscritte il 10 giugno 2002.
G. Con scritto 24 agosto 2002 l’agente della Polizia Intercomunale con sede a __________, incaricato dell’intimazione del precetto esecutivo, in merito alla notifica del PE n. __________ ha dichiarato quanto segue:
“non posso ricordare le esatte modalità di consegna del precetto,
posso comunque garantire che il precetto è stato consegnato in
data __________”;
“i precetti da noi consegnati nell’arco di un anno variano tra i
1'500 e i 2'000, gli stessi vengono consegnati di persona, capita
comunque sovente che i tentativi di rintraccio del debitore sono
innumerevoli e con esito negativo, pertanto a volte il precetto
viene consegnato in bucalettere, con allegato un foglietto che
avverte della possibilità di fare opposizione”;
“ora nel caso specifico non ricordo come è stato consegnato il
precetto”.
Considerato
in diritto:
1.
a) Ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
Il precetto contiene:
1.le indicazioni della domanda d’esecuzione;
2.l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito
e le spese d'esecuzione o, se questa ha per scopo la
prestazione di garanzie, di fornirle;
3.l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito
in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per
esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (fare
opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
4.la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto,
né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
b) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LEF ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. Il PE è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 1997, § 12 n. 11 p. 91).
c) Mentre l'art. 64 LEF stabilisce dove e a chi si devono notificare gli atti esecutivi e come si deve procedere se l'escusso non è reperibile, l'art. 72 LEF disciplina per mezzo di chi e in quale forma va operata la notifica ordinaria di un precetto esecutivo (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 72 LEF).
d) Secondo l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta.
Il precetto esecutivo è suscettibile di notifica anche per mezzo della polizia comunale o cantonale.
e) La forma qualificata di notificazione –espressamente imposta dal legislatore all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria di fallimento, art. 161 cpv. 1 LEF)– esige l'atto formale della consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 11–13 ad art. 72 LEF). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III 118 s.; Georges Vonder Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).
f) Con la consegna dell’atto la notificazione è completata. Nel caso in cui il debitore non viene trovato e la notificazione a terze persone come previsto dall’art. 64 cpv. 1 LEF non può venire effettuata, allora si deve procedere ad un nuovo tentativo di notifica. Tuttavia non è sufficiente l’invio di un PE per via raccomandata e il deposito, in caso di assenza, di un invito di ritiro nella buca delle lettere. Infatti anche il funzionario postale deve consegnare l’atto aperto, affinché il debitore, se del caso, possa interporre immediatamente opposizione (DTF 120 III 118; Amonn/Gasser, op. cit., § 12 n. 15 p. 91).
g) Contro la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria alla legge il debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne l’annullamento.
2.
a) Come pubblico documento ex art. 9 cpv. 1 CC, l'esemplare del precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118; 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 1998, p. 171, n. 7.87). Essa deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231–233).
b) Nel caso in esame è verosimile che le formalità della consegna effettiva ad opera del notificante sono state disattese e che non vi sia stata la consegna effettiva del precetto esecutivo da parte dell’agente di polizia incaricato della notifica all’escussa, atteso che lo stesso agente ha dichiarato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello con scritto 24 agosto 2002 che a volte il precetto esecutivo viene deposto nella bucalettere e che in concreto, visto il tempo trascorso, non ricorda le modalità di consegna del precetto. Non essendoci certezza sulle modalità di notifica del precetto esecutivo n. __________ a __________ e il dubbio profittando all’escussa, ne consegue che l’__________ non vi è potuta essere valida notificazione dell'atto esecutivo.
3.
a) In linea di principio la carenza formale di un atto ne determina solo la sua impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto solo ove la gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro rimedio (Cometta, Kommentar zum SchKG, n. 4 e 8 s. ad art. 22 LEF).
Una notificazione è nulla solo nel caso in cui la notificazione al debitore così come l’attestazione di notifica mancano oppure allorquando in seguito a notificazione errata l’atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Gasser, op. cit. § 12 n. 27/28 p. 93).
b) La violazione dei prescritti imperativi degli art. 64 e 72 cpv. 2 LEF non consente l’accertamento dell’avvenuta notifica del precetto esecutivo. In mancanza di altri elementi utili all'accertamento, non resta che considerare quanto asserito da __________, ossia che l’escussa non avrebbe mai ricevuto il precetto.
Ne consegue la nullità della notifica, non però dell’esecuzione che dovrà continuare dallo stadio in cui si è verificato l’atto carente (cfr. Cometta, Kommentar zum SchKG, n. 3 e ss. ad art. 22), per non determinare eventuali pregiudizi di diritto materiale connessi con la specificità del precetto esecutivo quale atto interruttivo della prescrizione nel senso dell’art. 135 n. 2 CO. L’UEF di Locarno dovrà quindi procedere ad una nuova notifica del PE n. __________. Di conseguenza il pignoramento __________ va annullato.
c) Per evitare la reiterazione di notifiche carenti, l'Autorità di vigilanza emanerà una circolare sulle modalità della notifica degli atti esecutivi, in particolare del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento.
4. Il ricorso 21 giugno 2002 di __________ è accolto.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 17, 64, 69, 72 e 161 LEF; 9 cpv. 1 CC
pronuncia:
1. Il ricorso 21 giugno 2002 __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il pignoramento 10 giugno 2002 nei confronti __________ effettuato dall’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________.
1.2. L’UEF di Locarno procederà ad una nuova notificazione a __________ del PE n. __________ emesso il 9 gennaio 2002.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- __________
Comunicazione all’UEF di Locarno e all'Ispettorato di esecuzione e fallimento, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario