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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.07.2002 15.2002.89

30 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,368 mots·~17 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00089 15.2002.00096

Lugano 30 luglio 2002/EC/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi 20 giugno 2002 (inc. n. 15.2002.00089) e 4 luglio 2002 (inc. n. 15.2002.00096) di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione del sequestro n. __________ promosso dal ricorrente contro

__________ patr. dall’avv. __________  

viste le osservazioni:

- 4 luglio 2002 di __________ (inc. n. 15.2002.00089);

- 5 luglio 2002 dell’UE di Lugano;

richiamata l’ordinanza presidenziale 21 giugno 2002 di non concessione dell’effetto sospensivo (inc. n. 15.2002.00089);

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                         A.  Con decreto 5 giugno 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha sequestrato per un credito di fr. 10'000.-- oltre interessi di __________ contro __________ le seguenti autovetture indicate di proprietà della debitrice:

                                              “vettura BMW 318i Touring (famigliare) di colore grigio, con targa __________;

                                              vettura Fiat Fiorino, di colore bianco, con targa __________ ”.

                                         B.  Il giorno successivo l’UE di Lugano ha eseguito il decreto sequestrando l’autovettura BMW 318i Touring e stimandola in fr. 8'000.--.

                                              L’autovettura sequestrata è stata presa in custodia dall’Ufficio e depositata presso il __________. Il verbale di sequestro è stato trasmesso al ricorrente il 12 giugno 2002.

                                              Relativamente alla vettura Fiat Fiorino, l’UE di Lugano ha rilevato nel verbale di sequestro che “l’escussa dichiara di non essere in possesso della medesima e di non essere a conoscenza di dove si trovi attualmente”.

                                         C.  Con provvedimento 11/12 giugno 2002 l’UE di Lugano ha chiesto a __________ l’anticipo di fr. 1'000.-- per le spese di deposito dell’autovettura sequestrata, avvertendolo che nell'ipotesi siffatto importo non fosse versato “entro il termine di 10 giorni a contare da oggi, la vostra domanda sarà considerata caduca”.

                                         D.  Con tempestivo ricorso 20 giugno 2002 (inc. n. 15.2002.00089) __________ ha chiesto una riduzione del valore di stima dell’autovettura sequestrata e una riduzione dell’ammontare dell’anticipo richiesto, atteso che:

                                              -    “non è dato di sapere del come l’Ufficio di esecuzione di Lugano abbia proceduto alla valutazione. Da una piccola indagine presso il proprio fornitore di vetture, nonché in alcuni altri concessionari, anche BMW, ai valori Eurotax, la vettura sequestrata non ha un valore di ripresa superiore ai fr. 2'500.--“;

                                              -    “che i funzionari dell’Ufficio esecuzione non abbiano potuto sequestrare la seconda vettura poiché quest’ultima non si trovava sul luogo del sequestro “non ci piove”. Quanto viene rimproverato al summenzionato ufficio è di essersi accontentato di una semplice dichiarazione da parte della debitrice, la quale sostanzialmente ha asserito che non sapeva dove si trovasse la vettura. Tuttavia, a modo di vedere la fattispecie del qui ricorrente, l’ufficio avrebbe dovuto appurare, viste le ragioni del sequestro, chi fosse in possesso della vettura per la quale è stato chiesto il sequestro e per quale ragione”;

                                              -    “pur essendo d’accordo che un’anticipo delle spese per la conservazione del bene sequestrato debba esserci, non si può condividere la sua quantificazione (…) sostanzialmente si ritiene che, le spese debbano essere calcolate sulla base del valore del bene sequestrato”.

                                         E.  Con osservazioni 4 luglio 2002 (inc. n. 15.2002.00089 __________ si è rimessa al giudizio dell’UE in merito alla valutazione dell'autovettura BMW e ha chiesto la reiezione del gravame in merito all’ammontare della richiesta di anticipo spese.

                                         F.  Il 26 giugno 2002 l’UE di Lugano, ritenuto che la scrivente Camera non ha concesso effetto sospensivo al ricorso 20 giugno 2002 di __________, ha richiesto al creditore la produzione della prova dell’avvenuto versamento dell’importo di fr. 1'000.--.

                                         G.  Con provvedimento 2 luglio 2002 l’UE di Lugano, dopo aver rilevato che il creditore “è stato diffidato in data 12 giugno 2002 a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- per la presa in custodia dell’autovettura sequestrata” e che il creditore non ha versato detto anticipo ha dichiarato il sequestro decaduto e ha deciso la consegna della vettura sequestrata alla debitrice”.

                                              L’UE ha stabilito che le spese causate dall’esecuzione del sequestro e dal deposito dell’autovettura sono carico del creditore.

                                         H.  Con tempestivo ricorso 4 luglio 2002 (inc. n. 15.2002.00096) __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, la liberazione dal pagamento delle spese di sequestro e di deposito del bene sequestrato, atteso che:

                                              -    “se vi fosse stata una corretta stima (non dimentichiamo che quella indicata nel verbale di sequestro è quasi quattro volte superiore al valore Eurotax), vedendo il rapporto spese del procedimento di sequestro/valore del bene sequestrato, con evidente sproporzione dei dare e degli avere, anche nella considerazione che, il sequestro era solo parziale, nell’interesse del creditore, andava applicato per analogia quanto previsto dall’art. 98 cpv. 2 LEF (…) con la comminatoria prevista all’art. 96 cpv. 1 LEF (…) ed in tal modo visto il reale valore dell’oggetto posto a sequestro, gli interessi del creditore sarebbero stati egualmente preservati in limiti accettabili e per quanto attiene la posizione del debitore, nulla sarebbe cambiato”;

                                              -    “inoltre bisogna osservare che se l’oggetto del sequestro fosse stato lasciato in mano alla debitrice e questa lo avesse deteriorato, reso inservibile o altro, il danno che il creditore avrebbe subito, vista l’entità del credito, vista la situazione finanziaria della debitrice, non sarebbe poi stato tanto esteso e per altro sarebbe stato compito o obbligo del creditore, se lo riteneva opportuno, richiedere che, l’oggetto o gli oggetti del sequestro fossero da mettersi in mano o non in affidamento del debitore fatto per altro già tempestivamente contestato all’UE preposto”.

                                         I.    Con osservazioni 5 luglio 2002 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione dei gravami con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Ex art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario. Non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato - tanto ove sia stato sottoposto ex art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR - quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una  questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, p. 181)

                                          Nel caso di specie l’esame giudiziale riferito al ricorso 4 luglio 2002 di __________ (inc. n. 15.2002.00096) è limitato a una  questione di diritto che non richiede altri accertamenti fattuali: pertanto lo stesso può essere evaso senza ulteriori atti istruttori, segnatamente senza richiedere alla controparte le proprie osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR.

                                      2.

                                      a)      Più ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti (CEF 16 febbraio 1999 in re S. S. & LLCC c. SA D. cons. 1a; Cometta, op. cit., p. 96 s.).

                                               Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 8 gennaio 1997 in re E. F. e A. F. c. F. AG; CEF 15 marzo 1996 in re P. SA c. C. SA; CEF 1. marzo 1996 in re F. P. c. P. S. SA; CEF 14 dicembre 1995 in re A. P. c. BdS; CEF 28 settembre 1995 in re Banca U. c. E. R.; CEF 29 agosto 1995 in re Banca C. c. R. R. e CEF 18 agosto 1995 in re M. L. B. c. R. R.).

                                          b)  Il provvedimento di congiunzione e la reiezione dell'istanza di congiunzione - atti istruttori resi in applicazione di ragioni di opportunità anche con ordinanza presidenziale nel senso dell'art. 24a LPR - non determinano in linea di principio pregiudizio di sorta per le parti dal profilo sostanziale (Cometta, op. cit., p. 97). Anche sui costi procedurali la misura resta senza conseguenze pratiche (cfr. nello stesso senso, ma riferito al ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale, STF [CEF] 3 agosto 1998 in re M. R. c. A. I. cons. 1a), perché la procedura di ricorso ex art. 17 LEF è di regola gratuita.

                                          c)  I ricorsi 20 giugno 2002 (inc. n. 15.2002.00089) e 4 luglio 2002 (inc. n. 15.2002.00096) di __________ sono riferiti a due atti esecutivi emanati dall’UE di Lugano nell’ambito dell’esecuzione del medesimo decreto di sequestro. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

                                         3.   Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da art. 91 a art. 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).

                                         4.  

                                         a)  Con il ricorso 20 giugno 2002 (inc. n. 15.2002.00089 __________ ha chiesto una riduzione del valore della stima dell’autovettura sequestrata effettuata da parte dell’UE di Lugano perché a suo giudizio manifestamente eccessiva. Egli ha inoltre chiesto una riduzione dell’ammontare dell’anticipo richiesto per le spese di deposito dell’autovettura perché tali spese dovrebbero essere proporzionate al valore del bene sequestrato.

                                          b)  I beni sequestrati devono essere stimati dall’Ufficio di esecuzione secondo le regole applicabili al pignoramento (art. 275 LEF).

                                               Per l'art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito per procedere alla stima in vista del pignoramento rientra nel potere di apprezzamento dell'organo esecutivo (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., n.8 e 9 ad art. 97 LEF), è in particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l'Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.14 ad art. 97 LEF.).

                                               In concreto l’UE di Lugano ha sequestrato presso la debitrice autovettura BMW, stimandola in fr. 8'000.--. Eseguendo tramite un suo funzionario la stima del bene sequestrato, l’UE di Lugano ha operato correttamente, ritenuto che tale stima non necessitava di conoscenze professionali specifiche e pertanto non si sarebbe giustificato il ricorso ad un perito.

                                          c)  Secondo il ricorrente l’Ufficio sarebbe incorso in un errore di apprezzamento nella valutazione dell’autovettura sequestrata, che andrebbe stimata al massimo in fr. 2'500.--.

                                               Il creditore chiede quindi in sostanza una nuova valutazione ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF. La dottrina ritiene applicabile per analogia anche agli oggetti mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF, secondo cui ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento, e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti (Foex, op. cit., n.16-19 ad art. 97 LEF; Amonn/Gasser, op. cit. § 22 n.50, p. 158). Di conseguenza l’UE di Lugano dovrà procedere ad una nuova stima del bene sequestrato questa volta con l’ausilio di un perito, previo versamento delle spese da parte di __________.

                                          d)  Ex art. 105 LEF, applicabile per analogia anche all’esecuzione del sequestro (André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n. 3 ad art. 105 LEF), a richiesta dell’Ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati. L’importo di siffatti anticipi deve essere commisurato ai costi effettivi presumibili (Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n. 14 ad art. 68) e non al valore dei beni pignorati. La richiesta di anticipo di fr. 1'000.-- da parte dell’UE di Lugano appare proporzionata ai costi del provvedimento adottato dall’Ufficio, ritenuta la prevedibile durata dello stesso prima di poter giungere alla realizzazione dell’autovettura oppure alla sua definitiva liberazione dal sequestro. Il gravame di __________, in quanto rivolto contro la richiesta di anticipo delle spese di deposito dell’autovettura, deve essere pertanto respinto.

                                         5.  

                                         a)  Con il ricorso 20 giugno 2002 (inc. n. 15.2002.00089) __________ ha rimproverato all’Ufficio di essersi accontentato della dichiarazione della debitrice, la quale ha asserito di non sapere dove si trova la vettura Fiat Fiorino. A mente del ricorrente l’ufficio avrebbe dovuto appurare chi era in possesso della vettura e per quale ragione.

                                         b)  Dal verbale di sequestro del 6 giugno 2002, steso dall’UE di Lugano e sottoscritto dalla debitrice, emerge che __________ ha dichiarato di non essere in possesso dell’autovettura Fiat Fiorino e di non essere a conoscenza di dove attualmente questa autovettura si trovi.

                                              Siffatte dichiarazioni sono manifestamente insufficienti. L'UE dovrà pertanto eseguire un complemento istruttorio, citando __________ a comparire davanti all'UE per dichiarare, sotto le comminatorie penali di rito, dove si trova l'autovettura Fiat Fiorino, rispettivamente perché non è più in possesso del veicolo di sua proprietà. In caso di reticenza, l'UE notificherà il caso al Ministero pubblico, dandone copia all'Autorità di vigilanza.

                                         6.  

                                         a)  Con il ricorso 4 luglio 2002 (inc. n. 15.2002.00096) __________ ha chiesto la liberazione dal pagamento delle spese di sequestro e di deposito del bene sequestrato, atteso che se vi fosse stata una corretta stima considerando il rapporto spese del procedimento di sequestro/valore del bene sequestrato, nell’interesse del creditore l’UE doveva applicare per analogia quanto previsto all’art. 98 cpv. 2 LEF.

                                         b)  Con riferimento ai beni posti sotto sequestro al debitore sequestrato è fatto divieto, sotto minaccia di pena ex art. 169 CP, di disporne senza autorizzazione, atteso che atti di disposizione compiuti senza autorizzazione sui beni sequestrati sono privi di validità nei confronti del creditore sequestrante (cfr. art. 96 LEF). In questo senso gli effetti del sequestro sul diritto di disporre del debitore sequestrato corrispondono a quelli del pignoramento (DTF 113 III 36; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. III, n.84 ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.53 p.417).

                                         c)  Allo scopo di assicurare i beni sequestrati entrano inoltre in considerazione per analogia le misure cautelari ex art. 98ss. LEF. In particolare per l'art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece di regola lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non reputi opportuno prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo punto l'ufficio dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare tenendo conto delle particolarità della fattispecie, in particolare anche dell'affidabilità del debitore (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.10s. ad art. 98 LEF). I beni sequestrati devono invece essere sempre presi in custodia qualora il creditore ne faccia esplicita domanda, giustificandone la necessità per garantire i diritti costituiti in suo favore dal provvedimento esecutivo (art. 98 cpv.3 LEF) e anticipandone le spese (art. 68 LEF; Lebrecht, op.cit., n.12 ad art. 98 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., Vol. I, n.12 ad art. 98 LEF).

                                         d)  In concreto l'Ufficio, contestualmente all'esecuzione del sequestro, ha preso in custodia il bene inventariato depositandolo presso il __________. Ritenuto che la causa del sequestro è il rischio di trafugamento di beni (art. 271 cpv.1 n. 2 LEF), si imponeva una certa cautela da parte dell'ufficio: il deposito in luogo sicuro di detto bene per la durata presumibile della procedura è stata pertanto misura appropriata e corretta. La censura del ricorrente va di conseguenza respinta.

                                         e)  Con provvedimento 2 luglio 2002 l’UE di Lugano, ritenuto che il creditore “è stato diffidato in data 12 giugno 2002 a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- per la presa in custodia dell’autovettura sequestrata” e che lo stesso non ha versato detto anticipo, ha dichiarato il sequestro decaduto e ha deciso la consegna della vettura sequestrata alla debitrice.

                                              L’UE ha stabilito che le spese causate dall’esecuzione del sequestro e dal deposito dell’autovettura sono a carico del creditore.

                                          f)   Come evidenziato al considerando 4d) ex art. 105 LEF a richiesta dell’Ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni sequestrati.

                                               Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento 2 luglio 2002 dell’UE di Lugano, nell’ipotesi che il creditore procedente ometta di versare l’anticipo richiesto, il pignoramento rispettivamente il provvedimento di esecuzione del sequestro non decade, ma l’Ufficio di esecuzione può astenersi dell’intraprendere a favore del creditore le misure di mantenimento e di conservazione dell’oggetto sequestrato (Lebrecht, op. cit., n. 10 ad art. 105 LEF e rif. ivi; Jaeger/Walder/Kull/Kottman, op. cit., n. 6 ad art. 105 LEF). Per questo motivo quindi il provvedimento impugnato va annullato. L’autovettura BMW verrà lasciata provvisoriamente nelle mani della debitrice, con l'obbligo di tenerla pronta ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF).

                                               Nella fissazione delle spese di esecuzione e dei relativi anticipi l’UE di Lugano si determinerà pertanto conformemente a quanto stabilito all’art. 68 LEF, ritenuto che le spese di deposito sin qui avute devono essere anticipate dal sequestrante.

                                         7.   Il ricorso 20 giugno 2002 (inc. n. 15.2002.00089) e il ricorso 4 luglio 2002 (inc. n. 15.2002.00096) di __________ sono parzialmente accolti.

                                               Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 68, 96, 97 cpv. 1, 98, 105, 272 cpv. 1, 274, 275 LEF; 5 cpv. 1, 9, 10 cpv. 1, 24a LPR;, 51 Lpamm;

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 20 giugno 2002 (inc. n. 15.2002.00089) e il ricorso 4 luglio 2002 (inc. n. 15.2002.00096) di __________ sono dichiarati congiunti.

                                          2.   Il ricorso 20 giugno 2002 (inc. n. 15.2002.00089) di __________ è parzialmente accolto.

                                          2.1.    È fatto ordine all'UE di Lugano di determinarsi come al

                                                    cons. 4 c e 5b.

                                          3.   Il ricorso il 4 luglio 2002 (inc. n. 15.2002.00096) __________ è parzialmente accolto.

                                      3.1.   Di conseguenza il provvedimento 2 luglio 2002 dell’UE di Lugano nell’ambito dell’esecuzione del sequestro n. __________ promosso dal ricorrente contro __________ è annullato.

                                      3.1.1 È fatto ordine all'UE di Lugano di determinarsi come al cons. 6 f.

                                          4.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          6.   Intimazione a:

                                         -     __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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