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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.08.2002 15.2002.72

9 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,689 mots·~8 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00072

Lugano 9 agosto 2002 EC/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 maggio 2002 di

__________ (patr. dall'avv. __________)

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 1. marzo/7 maggio 2002 (gruppo di pignoramento n. 8), del 3 agosto/4 settembre 2001 (gruppo di pignoramento n. 7) e del 13 giugno/2 agosto 2001 (gruppo di pignoramento n. 6) nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da

__________ __________ __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 22 maggio 2002 di concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

–   10 giugno 2002 dello __________, e della __________

–   12 giugno 2002 del __________;

–   21 maggio e 20 giugno 2002 dell’UEF di Locarno, Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                  A      Il 1. marzo 2002 nel gruppo di pignoramento n. 8 l’UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di __________, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 648.--, determinata come segue:

                                          Introiti:   

                                          Debitore                                      fr.     7'441.--

                                          Totale mensile                            fr.     7'441.--      fr.      7'441.--

                                          Minimo di esistenza:

                                          Importi di base                           fr.     1’550.--

                                          Figli minorenni                            fr.        400.--

                                          Alimenti                                       fr.     2'100.-locazione                                     fr.     2'073.--

                                          Cassa malati                              fr.        550.--

                                          Suppl. per pulizia vestiti ecc.    fr.        120.--

                                          Totale deduzioni                         fr.     6'793.--      fr.      6'793.--

                                          Eccedenza mensile pignorabile                          fr.         648.--

                                          Il 13 giugno/2 agosto 2001 e il 3 agosto/4 settembre 2001 l’UEF di Locarno aveva già proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escusso nell’ambito dei gruppi di pignoramento n. 6 e n. 7 in modo analogo a quanto fatto successivamente.

                                B.      Con ricorso 16 maggio 2002 __________ è insorto contro i conteggi allestiti dall’UEF di Locarno, postulandone la declaratoria di nullità e l’accertamento dell’inesistenza di un importo pignorabile, atteso che:

                                          –      “la legislazione svizzera non conosce disposizioni legislative che stabiliscano programmi di protezione di testimoni o di funzionari che corrono particolari rischi di rappresaglie da parte delle organizzazioni criminali che combattono o che hanno contribuito a combattere”;

                                          –      “il ricorrente, fino alla data odierna, e nonostante i molteplici richiami alla grave situazione di pericolo determinata dalla sua attività __________, ha dovuto lottare da solo, come possibile e con i limitati mezzi a sua disposizione per mettere in atto misure a tutela della sicurezza sua e della sua famiglia, quest’ultima purtroppo anch’essa coinvolta in operazioni ufficiali a seguito delle carenze di appoggio logistico fornite a suo tempo dal Cantone Ticino”;

                                          –      “il qui ricorrente, quale prova della cifra di ulteriori fr. 4'000.-- che chiede venga considerata quale importo impignorabile a tutela della vita e della sicurezza sua e della sua famiglia, da aggiungersi ai fr. 6'793.-- di minimo esistenziale calcolati nel pignoramento qui oggetto di ricorso (doc. A), allega, in busta sigillata una perizia (doc. B)”;

                                          –      “analogamente a quanto indicato, seppure con ritardo, ritenuto che la situazione è chiara, vanno annullati anche i pignoramenti previsti per le quote di giugno 2002 e luglio 2002”.

                                          Il ricorrente ha infine postulato l’ammissione al gratuito patrocinio.

                                C.      Con le loro osservazioni la Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino e il Comune __________ si sono rimessi al giudizio dell’autorità giudiziaria adita.

                                D.      Con osservazioni 21 maggio 2002 l’UEF di Locarno ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, per quanto necessario, verranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:               1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                2.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                3.      L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.

                                4.      __________ ha asseverato di dover provvedere personalmente, come possibile e con i limitati mezzi a sua disposizione, alla sicurezza sua e della sua famiglia. Queste misure di protezione gli causerebbero costi per fr. 4'000.-- al mese.

                                          Siffatto importo non può essere calcolato nel minimo di esistenza dell’escusso anche se quest’ultimo fosse riuscito a dimostrarne la necessità e l’effettivo pagamento, in quanto spese di questo genere non rientrano in quelle riconosciute in base agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Per questo motivo dunque la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello retrocederà al ricorrente, unitamente alla documentazione prodotta, anche i doc. B ed J senza averne aperto i sigilli, trattandosi di documentazione irrilevante in sede esecutiva.

                                5.      Dalle emergenze documentali risulta che __________, moglie dell’escusso, ha un’attività lavorativa con un reddito netto, in base all’ultimo conteggio di salario agli atti di data 22 luglio 2001, di fr. 3'282.05 mensili. Siffatto importo verrebbe trasmesso interamente ai di lei genitori in __________, affinché questi possano far fronte alle ingenti spese mediche e farmaceutiche causate dal loro precario stato di salute.

                                          a)     Per il punto 5 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella ), i contributi di mantenimento o d’assistenza, dovuti per motivi giuridici o morali a persone che vivono fuori dall’economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22). Siffatti contributi di mantenimento o d’assistenza, i cui beneficiari devono essere membri della famiglia in senso ampio del debitore, devono inoltre essere loro indispensabili (Vonder Mühll, op. cit., n. 29 ad art. 93 LEF). All’Ufficio di esecuzione dovranno essere presentati i giustificativi per gli importi di cui si chiede il riconoscimento.

                                          b)    In concreto l'escusso a sostegno delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche sostenute per i suoceri ha prodotto unicamente dei certificati medici e delle dichiarazioni dei suoceri medesimi, dai quali emerge il precario stato di questi ultimi. Agli atti non vi sono comunque i giustificativi dei versamenti ai suoceri risp. le copie dei versamenti effettuati dai beneficiari per pagare dette spese, che peraltro non sono state quantitativamente documentate e neppure indicate dall’escusso.

                                                  Ne consegue dunque che l’UEF di Locarno avrebbe dovuto richiedere all’escusso la produzione di tutti i giustificativi per gli importi di cui __________ chiede il riconoscimento quali contributi di mantenimento e/o d’assistenza per i suoceri.

                                                  La scrivente Camera non procede ad esperire un’istruttoria in tal senso, ritenuto che l’esito della stessa non potrebbe influenzare il presente giudizio, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR. Detto altrimenti in occasione di ulteriori pignoramenti, se ve ne fossero l'UEF dovrà tener conto anche del reddito della moglie e delle comprovate spese a favore di eventuali parenti solo sella misura in cui vi fosse un obbligo giuridico in tal senso.

                                6.      __________ ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

                                          L’assistenza giudiziaria può darsi, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio, a condizione che si realizzano i tre presupposti cumulativi dell’indigenza del richiedente, del gravame non infondato e della necessità oggettiva del patrocinio (cfr. CEF 15 marzo 1996 [15.96.33], p. 4, in Rep. 1996, n. 94 e Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 8 ad art. 155). Nel caso di specie già difetta d'acchito il presupposto del fumus boni juris, per cui la questione del gratuito patrocinio non si pone. A futura memoria va ricordato che la necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti), l'interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.

                                          In concreto non sono date le eccezionali condizioni che comportano la necessità dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso in tema di pignoramento di salario. L‘istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio deve essere respinta.

                                7.      Il ricorso 16 maggio 2002 di __________ è quindi respinto.

                                          Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 61 e 62 OTLEF; 19 e 22 LPR

pronuncia:           1.      Il ricorso 16 maggio 2002 di __________ è respinto.

                                2.      L’istanza volta all’ammissione al gratuito patrocinio 16 maggio 2002 di __________ è respinta.

                                3.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                5.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            Il segretario