Incarto n. 15.2002.00069
Lugano 17 giugno 2002/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 maggio 2002 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano chiedente l'annullamento dell'incanto tenutosi il 25 aprile 2002 nell'ambito delle procedure in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ (ritenzione n. __________) risp. __________ (ritenzione n. __________) promosse contro la ricorrente da
__________ rappr. da __________
viste le osservazioni 13 e 31 maggio 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
preso atto che con ordinanza presidenziale 14/16 maggio 2002 al ricorso non
è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. In seguito al mancato pagamento da parte della locataria __________ delle pigioni relative ad uno stabile industriale/commerciale sito a __________, il locatore __________ ha chiesto il 15 gennaio 2002 all'UE di Lugano per sei mesi dal 1.6. al 31.12.2001 ammontanti a fr. 74'640.-- e per il mese di gennaio 2002 ammontante a fr. 12'440.-- l'erezione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (ritenzione n. __________), che si trovavano nei locali locati. Il 18/22 gennaio 2002 l'UE di Lugano ha inventariato 62 oggetti. __________ ha poi promosso, a convalida del verbale d'inventario, un'esecuzione in via realizzazione del pegno manuale che ha portato all'emissione il 25 gennaio 2002 da parte dell'UE di Lugano del PE n. __________, contro il quale la debitrice ha interposto opposizione.
B. Il 3 aprile 2002 __________ ha chiesto per la pigione rimasta impagata dal 1.2. al 28.2.2002 per un importo di fr. 12'440.-- un'ulteriore erezione d'inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (ritenzione n. __________) che si trovavano nei locali affittati. Il 2/8 aprile 2002 l'UE di Lugano ha inventariato 46 oggetti. Il locatore ha di nuovo promosso, a convalida del verbale d'inventario, una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno manuale che ha portato all'emissione l'8 aprile 2002 da parte dell'UE di Lugano del PE n. __________. Anche contro questo PE la __________ ha interposto opposizione.
C. In seguito al ritiro dell'opposizione interposta al PE n. __________ da parte della __________, il 2 aprile 2002 __________ ha inoltrato la domanda di vendita degli oggetti inventariati. L'8 aprile 2002 l'UE di Lugano ha comunicato alla __________ la domanda di realizzazione del creditore e le ha inviato l'avviso d'incanto fissato per il __________ alle ore 15.00. Il __________ l'avviso d'incanto relativo alla predetta esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) è apparso sul Foglio ufficiale cantonale. Nella pubblicazione è stato indicato che con l'asta pubblica sarebbero stati realizzati:
- una partita di mobili d'ufficio comprendente: scrivanie, tavoli, sedie, scansie, computer, fotocopiatrice, ecc. (77 posizioni) e che il tutto sarebbe stato realizzato in blocco;
- un laboratorio per la progettazione/produzione di dispositivi nel campo medico-scientifico comprendente banchi da lavoro, apparecchiature elettriche, bilance, congelatori, ecc. (ca. 31 posizioni) e che il tutto sarebbe stato realizzato in blocco.
D. Il __________ dalle ore 15.00 alle ore 15.45 si è tenuta a __________ presso la __________ l'asta pubblica.
Dai due verbali agli atti risulta che gli incanti sono stati effettuati sia per l'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) che per l'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________).
Dal verbale d'incanto concernente l'esecuzione n. __________ risulta che l'inventario/ritenzione n. __________ è stato suddiviso come segue:
C = quanto inventariato dalla pos. n. 1 alla pos. n. 3 e dalla pos. n. 31 alla pos. n. 62 compresa viene venduto in blocco.
D = quanto inventariato dalla pos. n. 4 alla pos. n. 31 compresa viene venduto in blocco.
Per quanto concerne i computer alle pos. __________, gli stessi potranno essere asportati/ritirati unicamente il 30.4.2002 previo accordo con il locatore.
Dal verbale d'incanto concerne l'esecuzione n. __________ risulta che l'inventario/ritenzione n. __________ è stato suddiviso come segue:
A = quanto inventariato dalla pos. n. 1 alla pos. n. 27 e dalla pos. n. 29 alla pos. n. 38 e dalla pos. n. 40 alla pos. n. 42 e dalla pos. n. 44 alla pos. n. 46 compresa viene venduto in blocco.
B = quanto inventariato alla pos. n. 28-39 e 43 viene venduto in blocco (laboratorio).
Per quanto concerne il computer (pos. 44) lo stesso potrà essere asportato/ritirato unicamente il 30.04.2002 previso accordo con il locatore.
Nelle osservazioni del verbale d'incanto relativo all'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) è stato indicato quanto segue:
"quanto inventariato nelle condizioni d'asta alle voci B e D dei rispettivi verbali d'incanto, rispettivamente ritenzione n. __________ e __________ viene aggiudicato in blocco, dopo le tre chiamate d'uso, per l'importo di frs. 5'000.-- (cinquemila) al creditore __________ e per esso al suo rappr. __________ c/o __________.
La somma ricavata verrà ripartita proporzionalmente in rapporto ai valori di stima dei beni inventariati."
Nelle osservazioni del verbale d'incanto relativo all'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) è stato indicato quanto segue:
"quanto inventariato nelle condizioni d'asta alle voci A e C dei rispettivi verbali d'incanto, rispettivamente ritenzione n. __________ e __________ viene aggiudicato, dopo le tre chiamate d'uso, in blocco per l'importo di frs. 25'000.-- (venticinquemila) al creditore __________, tramite il suo rappr. __________ c/o __________.
La somma ricavata verrà ripartita proporzionalmente in rapporto ai valori di stima dei beni inventariati".
E. Il 26 aprile 2002 l'UE di Lugano ha inviato sia a __________ che alla __________ il conto finale e lo stato di riparto relativi alle esecuzioni n. __________ (ritenzione n. __________) risp. n. __________ (ritenzione n. __________).
F. Con atto 8 maggio 2002 la __________ ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento della realizzazione dei beni compresi nelle procedure esecutive n. __________ e n. __________ e di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
La ricorrente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza il 29 aprile 2002 dell'avvenuta vendita all'asta, del conto finale e dello stato di riparto nelle procedure esecutive n. __________ e n. __________, mentre il 7 maggio 2002 le è stata notificata dall'UE di Lugano la comunicazione della domanda di realizzazione dei beni compresi nell'esecuzione n. __________, richiesta dal creditore con atto 2 maggio 2002, ossia a vendita già avvenuta. La ricorrente ha poi affermato di attendere ancora che le sia notificata la domanda di realizzazione per la procedura esecutiva n. __________, allorquando anche per questa procedura i beni oggetto del relativo diritto di ritenzione sono già stati venduti.
G. Delle osservazioni dell'UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto
1.
a) Secondo l'art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese nè più tardi di un anno dal pignoramento. La realizzazione degli oggetti pignorati avviene solo su richiesta del creditore escutente e non d'ufficio (Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. II, n. 1 e 10 ad art. 116)
Ex art. 122 LEF i beni mobili e i crediti sono realizzati dall'ufficio esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione
b) Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dall'incarto dell'UE di Lugano relativo all'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) emerge che il creditore il 2 aprile 2002 ha chiesto la realizzazione dei beni inventariati e che l'UE di Lugano l'8 aprile 2002 ha inviato con lettera raccomandata alla __________ sia la comunicazione della domanda di realizzazione che l'avviso d'incanto fissato per il 25 aprile 2002. Quest'ultimo è stato pubblicato sul FUC del __________. In questa procedura l'UE ha pertanto operato correttamente ex art. 116 cpv. 1 e 122 cpv. 1 LEF, inviando alla debitrice, in seguito alla richiesta del creditore, la domanda di realizzazione risp. l'avviso d'incanto e fissando quest'ultimo per il 25 aprile 2002, ossia non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.
c) Dall'incarto dell'UE di Lugano relativo all'ulteriore esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) risulta che la debitrice ha ritirato la relativa opposizione al PE il 25 aprile 2002 e che con decisione 30 aprile 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha stralciato la relativa procedura di rigetto dell'opposizione. Lo stesso giorno, ossia il 30 aprile 2002, __________ ha chiesto all'Ufficio esecuzione la vendita degli oggetti inventariati. Il 2 maggio 2002 l'UE di Lugano ha comunicato con lettera raccomandata la domanda di realizzazione alla __________.
Appare pertanto chiaro che l'UE di Lugano ha realizzato durante l'incanto tenutosi il __________ concernente la prima procedura esecutiva n. __________ (ritenzione n. __________) anche i beni inventariati nell'ambito della seconda procedura n. __________ (ritenzione n. __________), senza attendere ex art. 116 cpv. 1 LEF la relativa domanda di realizzazione da parte del creditore escutente e ovviamente non rispettando i termini previsti dall'art. 122 cpv. 1 LEF.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'UE di Lugano il consenso all'incanto contenuto nello scritto 25 aprile 2002 dell'amministratore unico della __________ non poteva essere inteso quale consenso alla vendita dei beni inventariati nella predetta procedura esecutiva n. __________ (ritenzione n. __________), ritenuto che questa lettera si riferiva allo scritto 24 aprile 2002 dell'avv. __________, con cui quest'ultimo, indicando esplicitamente l'altra esecuzione n. __________ risp. ritenzione n. __________, chiedeva il rinvio dell'incanto fissato per il giorno successivo.
Anche la pubblicazione sul FUC del __________, seppure riferita a due blocchi di oggetti, indicava solo l'esecuzione n. __________ risp. la ritenzione n. __________.
Sulla base di queste considerazioni l'incanto del __________ relativo agli oggetti inventariati nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ (ritenzione n. __________) va pertanto annullato.
2. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dalla __________ con il gravame, va respinta, le persone giuridiche non beneficiando dell'assistenza giudiziaria (I CCA 5 febbraio 1993 in re __________ SA c. __________ AG).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 116 e 122 LEF
pronuncia
1. Il ricorso 8 maggio 2002 __________, è parzialmente accolto.
1.1. L'incanto relativo all'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________) tenutosi il __________ presso la __________ è annullato.
1.2. È fatto ordine all'aggiudicatario __________, di tenere a disposizione dell'UE di Lugano tutti gli oggetti aggiudicatigli e inventariati nell'ambito dell'esecuzione n. __________ (ritenzione n. __________).
1.3. È fatto ordine all'Ufficio esecuzione di Lugano di dar corso indilatamente alla domanda di realizzazione 30 aprile 2002 presentata da __________ nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ (ritenzione n. __________).
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano spese.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
5. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria