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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.05.2002 15.2002.48

2 mai 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·701 mots·~4 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00048

Lugano 02 maggio 2002 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 aprile 2002 di

__________ rappr. da __________

  contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 marzo 2002 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________  

viste le osservazioni 29 aprile 2002 dell'UEF di Bellinzona;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                           A.   Con PE n. __________ del 14/20 dicembre 2001 dell'UEF di Bellinzona la __________ ha escusso la __________. Rigettata l'opposizione, su richiesta della creditrice di proseguire l'esecuzione, il 21 marzo 2002 l'UEF di Bellinzona ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il 25 marzo 2002.

                                           B.   Contro siffatto provvedimento si è aggravata la __________ con atto 2 aprile 2002 postulando la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento. La ricorrente ha sostenuto che il mancato pagamento da parte di un importante cliente e la chiusura invernale della ditta hanno ritardato il versamento di quanto ancora dovuto alla __________. Con la riapertura, avvenuta verso fine febbraio, e la positiva evoluzione degli ordini, la debitrice prevede di far fronte ai suoi impegni ancora nel corso di aprile o al più tardi verso la metà di maggio 2002. Essa propone alla creditrice di concordare una modalità di pagamento.

                                           C.   Con osservazioni 29 aprile 2002 l'UEF di Bellinzona ha chiesto la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

In diritto:

                                           1.    Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

                                                  - l'escusso reputa di non essre soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                                  - l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                                  - è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

                                                  - la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;

                                                  - l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

                                           2.    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

                                           3.    La ricorrente, manifestando la sua intenzione di saldare il debito nei confronti della creditrice, allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub. B), che non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale.

                                                  La comminatoria di fallimento in esame è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo. Il ricorso 2 aprile 2002 della __________ va di conseguenza respinto.

                                           4.    Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 39 LEF

pronuncia:

                                           1.    Il ricorso 2 aprile 2002 __________, è      respinto.

                                           2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                           3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                           4.    Intimazione a:  - __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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