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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.2003 15.2002.44

22 janvier 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,939 mots·~15 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00044

Lugano 22 gennaio 2003 /EC/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 marzo 2002 di

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 5 febbraio/8 marzo 2002 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________  

viste le osservazioni 2 aprile 2002 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                          A   __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito di fr. 6'104.05 oltre accessori. Il __________ l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento di un’autovettura Lancia Dedra 1.8 IE, 1992, stimata dallo stesso ufficio in fr. 2'700.--. In merito al pignoramento del reddito dell’escusso, l’UE ha stabilito che non vi è eccedenza pignorabile in base al seguente conteggio:

                                               Introiti:                      

                                               Debitore                   fr.    4'608.90            90%

                                               Coniuge                   fr.        539.--             10%

                                               Totale mensile         fr.    5'147.90            100%

                                               Minimo di esistenza:

                                               Minimo di base       fr.      1’550.--

                                               Figli minorenni         fr.      1'050.-affitto                         fr.      1'571.-riscaldamento          fr.        150.--

                                               Cassa malati           fr.       523.90

                                               Pasti fuori dom.       fr.      220.—

                                               trasferte                    fr.      150.--

                                               Totale deduzioni      fr.    5'214.90            100%

                                                                                 fr.     4'693.40           90%

                                          B.  L’__________ l’UE di Lugano ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento. Con tempestivo ricorso 18 marzo 2002 __________ è insorta contro il conteggio allestito dall’UE di Lugano, postulandone la modifica, atteso che:

                                               –   il debitore abita con la moglie in una casa di proprietà della stessa, del valore di stima di fr. 752'880.--;

                                               –   “sulla proprietà della moglie gravano cartelle ipotecarie in I, II, III e IV grado per un totale di fr. 725'000.--”;

                                               –   “il signor __________ ha dichiarato, ai fini del calcolo del minimo esistenziale, di pagare un affitto di fr. 1'571.-- mensili. Viene dunque da credere che si tratti dell’interesse ipotecario gravante sull’immobile della moglie in cui il signor __________ e la famiglia vivono”;

                                               –   “stante la situazione ipotecaria così come risulta a registro fondiario tale canone non può corrispondere alla realtà; infatti, anche ipotizzando che il debito ipotecario raggiunga anche soltanto l’80% dell’aggravio ipotecario e applicando comunque a tale ipotetico debito effettivo un tasso d’interesse ridotto in considerazione dell’aiuto ottenuto per l’acquisto dell’abitazione (lo si deduce da una menzione di divieto di distrazione ai sensi WEG) sembrerebbe di dover arguire che l’onere indicato sia inferiore all’onere effettivo”;

                                               –   “in questa situazione viene da chiedersi se l’escusso e/o il coniuge non abbiano altri redditi che non hanno dichiarato, tali per cui li rendano in grado di sobbarcarsi un maggior onere di locazione che non dichiarano”.

                                          C.  Con osservazioni 2 aprile 2002 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, asseverando che l’importo di fr. 1'571.-- mensili corrisponde all’interesse ipotecario sull’ipoteca della casa, di proprietà della moglie.

Considerato

in diritto:                    

                                          1.   Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

                                         2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                         3.   Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                          4.   L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.

                                          5.   __________ ha in sostanza asseverato che, gravando sull’abitazione di proprietà della moglie del debitore cartelle ipotecarie in per complessivi fr. 725'000.--, l’interesse ipotecario di fr. 1'571.-- mensili indicato da quest’ultimo parrebbe inferiore all’onere effettivo.

                                         6.                                    

                                         a)  Interrogato formalmente il 4 luglio 2002, __________ ha dichiarato che le cartelle ipotecarie di I e II grado di complessivi fr. 460'000.-- sono in pegno presso la Banca __________ a garanzia di un credito di fr. 419'025.-- per il quale vengono corrisposti semestralmente interessi per circa fr. 8'500.--. A comprova di ciò l’escusso ha trasmesso in seguito a questa Camera il preavviso del 27 maggio 2002 relativo all’ipoteca, dal quale emerge un debito per capitali di fr. 419'025, come da lui dichiarato, nonché interessi ipotecari per complessi fr. 8'467.80 per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2002.

                                              In merito alle rimanenti due cartelle ipotecarie gravanti la proprietà della moglie, una di fr. 40'000.-- in terzo grado e l’altra di fr. 225'000.-- in IV grado, il debitore ha dichiarato di non ricordare dove le stesse si trovino, supponendo comunque che la seconda si trovi presso l’Ufficio federale delle abitazioni a garanzia del credito __________ concesso ai coniugi __________. Egli ha comunque garantito di non avere altri debiti ipotecari: a siffatta dichiarazione questa Camera fa affidamento, non disponendo di alcun indizio che le possa far ritenere che la stessa non corrisponda alla realtà.

                                              __________ ha altresì dichiarato di ricevere semestralmente dall’Ufficio federale dell’abitazione l’importo di fr. 3'411.20 e dall’Ufficio cantonale dell’abitazione ca. fr. 3'600.-- “quale contributo al pagamento degli interessi ipotecari dovuti alla __________ ”. Il 15 luglio 2002 il debitore ha poi comunicato a questa Camera, producendo quale prova l’estratto conto della __________ al 30 giugno 2002, di ricevere semestralmente dalla Confederazione e dal Cantone l’importo di fr. 7'728.-- quale contributo al pagamento degli interessi ipotecari dovuti all’istituto bancario.

                                          b)  Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

                                               Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).

                                          c)  In casu dalla documentazione agli atti emerge che a fronte di interessi semestrali per complessivi fr. 8'467.80 dovuti dai coniugi __________ alla Banca __________, questi ultimi ricevono contributi da uffici pubblici per complessivi fr. 7'728.--. Per questo motivo dunque le spese connesse all'abitazione effettivamente a carico __________ assommano a fr. 739.80 il semestre, per un importo mensile di fr. 123.30. Ne consegue dunque che nel calcolo del minimo di esistenza della famiglia è siffatto importo che deve essere considerato quale spesa residuente per gli interessi ipotecari in luogo dei fr. 1'571.-- ritenuti dall’UE di Lugano.

                                       7.    L’UE di Lugano ha ritenuto un reddito mensile netto del debitore di fr. 4'608.90 sulla base del certificato di salario prodotto dallo stesso debitore e riferito al mese di ottobre 2001. In siffatto certificato non figura alcuna deduzione dal salario lordo per i contributi dovuti dal lavoratore alla LPP. Il 15 luglio 2002 __________ ha versato agli atti un nuovo certificato di salario relativo al mese di marzo 2002 dal quale figura una deduzione di fr. 427.70 quale contributo LPP e un salario netto mensile di fr. 4'181.10. Siffatto importo deve dunque essere considerato quale reddito del lavoro del debitore.

                                         8.  

                                         a)  Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispone di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto (DTF 116 III 78 e 114 III 15 s.). La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p.79).

                                         b)  In caso di pignoramento viene considerato il minimo di esistenza del debitore e della sua famiglia e quindi unitamente all’introito personale del debitore va calcolato anche quello dei suoi familiari, per i quali sussiste una pretesa derivante dal diritto di famiglia. Questa pretesa è data per gli alimenti e per i redditi dei figli minorenni che vivono nella comunione domestica (art. 163 e 323 CC). Queste pretese del debitore vanno indirettamente pure a vantaggio dei suoi creditori.

                                              Secondo il punto I.4. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2001 (in seguito: Tabella) per figli minorenni di età tra i6ei 12 anni va riconosciuto un supplemento di Fr. 350.-- e per i figli oltre i dodici anni va riconosciuto un supplemento d fr. 500.-- quale fabbisogno esistenziale per il figlio. Il punto IV.2. della Tabella prevede che i contributi ex art. 323 cpv. 2 CC dei figli minorenni che vivono nell’economia domestica del debitore vanno dapprima dedotti dal minimo d’esistenza comune (cfr. anche Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 24) e che questa deduzione va di regola calcolata nella misura di un terzo del reddito netto dei figli minorenni, ma al massimo sino all’importo stabilito secondo il citato punto I.4. della Tabella.

                                              Non tutto il reddito dei figli minorenni deve essere dedotto dal minimo di esistenza comune, ma solo un contributo proporzionato. Inoltre i figli che percepiscono un introito dal loro lavoro, hanno diritto al soddisfacimento dei loro normali bisogni e non solo del minimo di esistenza. In generale l’Ufficio di esecuzione ha un vasto potere di apprezzamento nella determinazione del contributo agli oneri familiari (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 59 p. 177 e rif. ivi). Dalla documentazione agli atti risulta che i figli __________, __________ e __________ sono beneficiari di assegni integrativi per l’importo di fr. 539.-- mensili. Pertanto in casu si giustifica, in principio, la deduzione dal minimo di esistenza comune, segnatamente dalle spese per il mantenimento dei figli, di tutto l’importo percepito a titolo di assegno integrativo al 5 febbraio 2002, data dell’esecuzione del pignoramento.

                                              Dall’interrogatorio formale dell’escusso del 4 luglio 2002 è comunque emerso che dal mese di luglio 2002 gli assegni integrativi versati dal Cantone alla famiglia __________ assommano a fr. 657 mensili.

                                              Sebbene in principio questa Camera debba procedere ad una nuova determinazione dell’importo pignorabile di __________ al 5 febbraio 2002, ossia alla data del pignoramento, e che delle modifiche intervenute dopo tale data debba esserne tenuto conto dall’UE di Lugano nell’ambito di un riesame del pignoramento, in concreto si giustifica, per ragioni di economia procedurale, già rilevare la mutata circostanza nel presente pronunciato. Per questo motivo quindi viene dedotto dal minimo di esistenza comune, segnatamente dalle spese per il mantenimento dei figli di complessivi fr. 1'200.-- (fr. 500.-- per __________ nato nel __________ e fr. 350.-- ciascuno per __________ e __________ nati nel __________), l’importo di fr. 657.-- percepito a titolo di assegni integrativi dal mese di luglio 2002.

                                              Per lo stesso motivo, considerato come il debitore con lo scritto del 15 luglio 2002 ha poi comunicato a questa Camera che, visto che il datore di lavoro non gli corrispondeva più gli stipendi, si è licenziato, si impone di stralciare quali poste componenti il minimo vitale gli importi di fr. 220.-- per pasti presi fuori domicilio e di fr. 150.-- per le trasferte, spese che all’evidenza non devono più essere sopportate dal debitore.

                                         9.   Ai coniugi __________ è stato riconosciuto dall’UE di Lugano l’importo mensile di fr. 523.90 quali spese per la cassa malattia. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dai certificati della cassa malati __________ si evince che tale importo si riferisce al totale di quanto versato dalla famiglia __________ per le assicurazioni soggette alla Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) e per le assicurazioni complementari secondo la Legge sul contratto di assicurazione (LCA), dedotti i contributi corrisposti dagli enti pubblici.

                                         Nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA (Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF). Nel caso in esame occorre rilevare che la famiglia dell’escusso beneficia di contributi da parte dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali, che coprono la quasi integralità dei premi secondo la LAMal: dai conteggi della Cassa malati __________ si evince infatti che la famiglia __________ deve pagare, dedotti appunto i sussidi elargiti, unicamente fr. 132.50 di quota parte sui premi LAMal.

                                         In analogia con quanto disposto dalla Tabella dei minimi vitali in tema di canoni di locazione eccessivi, nel calcolo del minimo vitale i premi per prestazioni ex LCA vanno comunque inclusi fino al momento in cui essi possono essere validamente disdetti (Piccirilli/Guidicelli, op. cit., n. 145 p. 46 e rif. ivi).

                                              A far tempo dal primo termine utile di disdetta delle assicurazioni soggette alla LCA nel calcolo del minimo esistenziale potrà pertanto essere unicamente computato l’importo pagato per l’assicurazione obbligatoria, dedotti i sussidi statali.

                                   10.                                  In sede di interrogatorio formale __________ ha dichiarato di non aver ricevuto dalla ditta per cui lavora lo stipendio per i mesi di maggio e giugno 2002, malgrado egli lavorasse ancora per questa ditta, perché la stessa sebbene avesse parecchio lavoro, non disporrebbe di liquidità. Con lo scritto del 15 luglio 2002 l’escusso ha poi comunicato a questa Camera che, visto che il datore di lavoro non gli corrispondeva più gli stipendi, si è licenziato.

                                              Il pignoramento del reddito comprende la parte di reddito del debitore eccedente il suo minimo vitale senza riguardo alla fonte di tale reddito (Vonder Mühll, op. cit., n. 53 ad art. 93 LEF). Nell’ipotesi che il debitore cambi posto di lavoro durante il pignoramento di salario, lo stesso non decade, ma si estende al salario derivante dal nuovo rapporto di lavoro (Vonder Mühll, op. cit., n. 53 ad art. 93 LEF). Il pignoramento di salario rimane valido anche quando il debitore escusso, come nella fattispecie, perde il proprio posto di lavoro: gli effetti della misura esecutiva in questo caso rimangono comunque sospesi fintanto che il debitore riprende il lavoro oppure percepisce delle indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione (Vonder Mühll, op. cit., n. 53 ad art. 93 LEF).

                                11.   Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di __________ si presenta come segue:

                                               Introiti:                      

                                               Debitore                                                     fr.   4'181.10

                                               Totale mensile                                           fr.   4'181.10

                                               Minimo di esistenza:

                                               Minimo di base                                          fr.     1’550.--

                                               Figli minorenni                                           fr.        543.-affitto                                                           fr.      123.30

                                               riscaldamento                                            fr.    150.--

                                               Cassa malati                                              fr.      523.90

                                               Totale deduzioni                                        fr.   2'890.20

                                              Eccedenza mensile pignorabile              fr.   1'290.90

                                              È pertanto ordinato il pignoramento di siffatta eccedenza nell’ambito dell’esecuzione promossa da __________ nei confronti di __________.

                                      12.    Il ricorso 18 marzo 2002 di __________ è quindi accolto ai sensi dei considerandi.

                                              Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92, 93 LEF; 163, 323 CC; 22 LPR;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 18 marzo 2002 di __________ è parzialmente accolto.

                                1.1   Di conseguenza l'eccedenza mensile pignorabile di __________ è determinata in fr. 1'290.90.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano, con copia del verbale dell'interrogatorio formale del 4 luglio 2002.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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