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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2002 15.2002.41

26 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,183 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00041

Lugano 26 giugno 2002/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 marzo 2002 di

__________  

Contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio e meglio contro il provvedimento 1. marzo 2002 con cui alla ricorrente è stato vietato il diritto alla compensazione nell'ambito della

__________  

viste le osservazioni 21 marzo 2002 dell'UEF di Blenio;

ritenuto

in fatto:

                                  A.

                                         Con decisione 25 febbraio 2002 il Pretore supplente della Giurisdizione di Blenio ha dichiarato aperta la liquidazione dell'eredità giacente relitta dal defunto __________, incaricandone l'UEF di Blenio (doc. A).

                                         Lo stesso giorno l'UEF di Blenio ha tra l'altro ordinato il blocco di tutti i conti intestati al defunto (doc. B). Con scritto 26 febbraio 2002 la __________ (in seguito: __________) ha notificato due relazioni bancarie, ossia un saldo creditore di conto corrente intestato a __________ di fr. 5'675.20 ed un vaglia cambiario per un importo di fr. 25'000.--, emesso il 25 gennaio 2002 da __________ all'ordine della __________, con scadenza 4 marzo 2002, facendo valere il diritto alla compensazione dell'avere in conto corrente in riduzione dell'impegno derivante dal vaglia cambiario (doc. C).

                                  B.   Con decisione 1. marzo 2002 l'UEF di Blenio ha contestato la compensazione fatta valere dalla __________, invitandola a versare sul conto corrente postale dell'ufficio il saldo creditore del conto corrente.

                                  C.   Contro il predetto provvedimento la __________ ha presentato ricorso, sostenendo che il vaglia cambiario per il quale chiede la parziale compensazione è stato scontato il 28 gennaio 2002 e avrebbe dovuto venire rinnovato il 4 marzo 2002.

                                         Secondo la ricorrente __________ era già debitore nei suoi confronti prima dell'apertura dell'eredità giacente.

                                  D.   Delle osservazioni l'UEF di Blenio si dirà, se del caso, in seguito.

considerato

In diritto:

                                   1.

                                  a)   Con decisione 25 febbraio 2002 il Pretore supplente della Giurisdizione di Blenio ha dichiarato l'apertura della liquidazione dell'eredità giacente relitta dal defunto __________ ex art. 573 CCS, ordinandone la liquidazione da parte dell'UEF di Blenio conformemente all'art. 193 e rel. LEF, ossia in via di fallimento.

                                         Ex art. 208 cpv. 1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rispetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi.

                                  b)   Dalla fotocopia prodotta dalla __________ emerge che il vaglia cambiario in esame è stato emesso il 25 gennaio 2002 all'ordine della __________ da __________, che è stato avallato da __________ e che scade il 4 marzo 2002, per cui ex art. 208 cpv. 1 LEF con l'apertura della liquidazione dell'eredità __________, avvenuta il 25 febbraio 2002, anche il credito della __________ incorporato nel vaglia cambiario in esame è divenuto esigibile.

                                   2.

                                  a)   Secondo l'art. 213 cpv. 1 LEF il creditore può in via di principio compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. Questa norma riprende l'istituto di diritto privato della compensazione regolato nell'art. 120 ss. CO (Christoph Stäubli/Claude Dubacher, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 1 ad art. 213).

                                  b)   Ex art. 213 cpv. 2 LEF la compensazione non ha luogo

                                         1.     quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un'obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. 1 CO);

                                         2.     quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento;

                                         In casu non è applicabile l'art. 213 cpv. 2 LEF che regola i casi di esclusione della compensazione. Infatti la __________ ha notificato un saldo a favore __________ in conto corrente di fr. 5'675.20 il 26 febbraio 2002, per cui, atteso che __________ è deceduto il 7 febbraio 2002, la banca doveva già essere debitrice del defunto, per quel che riguarda il conto corrente, prima dell'apertura della liquidazione dell'eredità giacente __________, avvenuta il 25 febbraio 2002. D'altro canto la ricorrente era creditrice dell'importo indicato nel vaglia cambiario sorto pure prima dell'apertura della liquidazione dell'eredità giacente, il vaglia cambiario essendo stato già emesso il 25 gennaio 2002. In ambo i casi previsti dall'art. 213 cpv. 2 LEF determinante è infatti il momento in cui sorge la contropretesa (Stäubli/Dubacher, op. cit. , n. 18 e 19 ad art. 213 LEF).

                                   c)   Ex art. 213 cpv. 3 LEF la compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.

                                         Il creditore deve provare che ha acquisito il credito incorporato nella cartavalore prima dell'apertura del fallimento, in casu prima dell'apertura della liquidazione dell'eredità giacente. Inoltre deve dimostrare, che al momento dell'acquisizione del credito era in buona fede. La buona fede si riferisce al caso in cui il creditore abbia acquisito la cartavalore in vista della possibilità di avvantaggiarsi  della compensazione in caso di fallimento del suo debitore (Stäubli/Dubacher, op. cit. n. 23 ad art. 213 LEF).

                                         Come già ritenuto, il vaglia cambiario in esame è stato emesso all'ordine della __________ il 25 gennaio 2002 e quindi prima dell'apertura della liquidazione dell'eredità giacente. In casu la buona fede va poi riconosciuta alla banca, trattandosi non di un fallimento, bensì della liquidazione di un'eredità giacente, conseguente ad un decesso che la ricorrente non poteva prevedere.

                                         Alla __________ va pertanto riconosciuto il diritto alla compensazione dell'avere in conto corrente in riduzione del credito di cui al vaglia cambiario.

                                   3.   Il ricorso 21 marzo 2002 della __________ va quindi accolto.

                                         Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 208 e 213 LEF

pronuncia

                                   1.   Il ricorso 21 marzo 2002 della __________, è accolto.

                                         1.1.    Alla __________ è riconosciuto il diritto alla compensazione del saldo a favore __________ di fr. 5'675.20 del conto corrente N. __________ intestato a __________, con l'importo di fr. 25'000.-- di cui al vaglia cambiario N. __________ emesso il 25 gennaio 2002 da __________, a favore della __________.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione:    - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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