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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.02.2003 15.2002.37

27 février 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·6,775 mots·~34 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00037 15.2002.00061

Lugano 27 febbraio 2003 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 marzo 2002 di

__________ rappr. dall’avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 26 febbraio 2002 emesso nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________ promosse dalla ricorrente nei confronti

__________ rappr. dall avv. __________

nonché sul ricorso 28 marzo 2002 di quest’ultimo contro la decisione 15 marzo 2002 dell’UEF di Locarno che annulla la decisione 26 febbraio 2002 impugnata da __________ e conferma quella precedente del 20 febbraio 2001;

viste le osservazioni 18 aprile 2002 __________ e 19 aprile 2002 dell’UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto:                    

                                A.      Il 15 maggio 1998, in base a diversi attestati d’insufficienza di pegno rilasciati il 10 aprile 1998 per gli importi di fr. 56'945,50, risp. fr. 43'828,75, fr. 72'408,10, fr. 110'824,25, fr. 115'223,35, fr. 70'766,30, fr. 68'017,30, fr. 26,800,25, fr. 32'408,15 e fr. 152'149.--, oltre interessi all’8,5%, __________ ha chiesto all’UEF di Locarno la prosecuzione delle esecuzioni in questione dirette contro __________ (nonché in via solidale contro la moglie __________). Il 19 maggio 1998, l’UEF di Locarno ha emesso i (dieci) relativi avvisi di pignoramento per un importo complessivo di fr. 869'569,45, “interessi e spese compresi”, ridimensionato in sede di pignoramento (cfr. verbale 25 maggio 1998) in fr. 750'087,95, oltre fr. 737.-- di spese esecutive.

                                B.      Il 25 maggio 1998, l’UEF di Locarno ha proceduto al pignoramento delle quote di comproprietà di ½ spettanti ad __________ sulle PPP foglio n. __________ (di __________), risp. n. __________ (di __________) gravanti il mappale n. __________ RFD di __________, nonché il pignoramento del reddito percepito da __________ nello svolgimento della propria attività di architetto indipendente, stabilendo un’eccedenza mensile pignorabile pari a fr. 2'700.--, tenuto conto di un reddito mensile di fr. 10'000.-- dichiarato dalla moglie dell’escusso (che ha però rifiutato di firmare il verbale), secondo il calcolo seguente:

                                         Introiti                                                                              fr. 10’000.--

                                         Minimo di esistenza

                                         Minimo base                          fr.  1’370.--

                                         Ipoteche                                  fr.  5’000.--

                                         Cassa malati, ecc.                fr.     430.--

                                         Trasf. e pasti                          fr.     500.--

                                         Totale deduzioni                    å                                     fr.  7’300.--

                                          Eccedenza mensile pignorabile                                 fr.  2'700.--

                                C.      Il 25 settembre 1998, __________ ha inoltrato un primo ricorso contro il verbale di pignoramento, speditogli solo il 16 settembre 1998, con il quale ha chiesto la presa in considerazione in più di quanto stabilito dall’UEF di Locarno di diversi premi assicurativi (per complessivi fr. 2'122,50 al mese) e di spese di trasferte per fr. 1'892.-- al mese, determinando il minimo di esistenza in fr. 10'384,50. Il 9 ottobre 1998, dando ragione al ricorrente __________ l’UEF di Locarno ha spedito un secondo verbale di pignoramento, in cui il minimo di esistenza è stato fissato in fr. 10'358.--, tenuto conto di premi assicurativi mensili di fr. 1'688.--, di trasferte e pasti fuori cantone di fr. 1'400.-- e di un supplemento per l’ufficio di __________ di fr. 900.--.

                                D.      Contro questa decisione si è aggravata __________ con ricorso del 21 ottobre 1998, che è stato parzialmente accolto da questa Camera con decisione 24 marzo 1999 (inc. 15.98.180). Gli atti di pignoramento sono stati annullati e gli atti retrocessi all’UEF di Locarno affinché avesse ad esperire ulteriori indagini per determinare il reddito dell’escusso.

                                E.      Il 5 dicembre 2000, l’UEF di Locarno ha proceduto ad un nuovo (terzo) pignoramento e stabilito un’eccedenza pignorabile di fr. 1'000.--. Ha nuovamente stimato i redditi dell’escusso in fr. 10'000.--, ma rispetto alla decisione 9 ottobre 1998 (cfr. supra ad C) ha ridotto l’importo per i premi assicurativi (da fr. 1'688.-- a fr. 930.--) nonché per le spese di trasferte e di pasti (da fr. 1'400.-- a fr. 800.--).

                                F.      Contro questa decisione, il 12 dicembre 2000, __________ ha inoltrato un (secondo) ricorso, sostenendo che il reddito mensile si attestava attorno a fr. 8’000/9'000.--, che le assicurazioni a suo carico superano fr. 930.--, che i premi della cassa malati ammontano a fr. 967.-- e che nel calcolo andrebbero tenuti in conto diversi altri premi assicurativi. In conclusione, egli ha chiesto che fosse accertata l’assenza di un’eccedenza mensile pignorabile.

                                          Da parte sua, la procedente si è anch’essa aggravata contro la medesima decisione con ricorso del 18 dicembre 2000, sostenendo che la stima dei redditi dell’escusso operata dall’organo di esecuzione forzata si basava su dati non recenti; e chiedendo che all’escusso fosse riconosciuta una deduzione per spese d’abitazione non superiore a fr. 2'500.--.

                                          Con sentenza 16 gennaio 2001 (inc. 15.2000.195/210), questa Camera ha parzialmente accolto i due ricorsi, annullando il verbale di pignoramento 5 dicembre 2000. A __________ è stato riconosciuto un importo mensile di fr. 1'121.80 a titolo di assicurazioni varie e all’UEF di Locarno è stato retrocesso l’incarto affinché procedesse ad un nuovo pignoramento di redditi secondo le indicazioni seguenti:

                                          ■  il reddito mensile netto dell’escusso va stabilito in fr. 10'000.--;

                                          ■  il canone di locazione per l’ufficio di __________ non va preso in considerazione, perché è già stato dedotto dai redditi effettivi;

                                          ■  il minimo di esistenza dell’escusso e della moglie va fissato in fr. 1'550.-mensili in virtù delle nuove direttive della Camera;

                                          ■  per stabilire le spese di alloggio, l’importo del capitale mutuato e il saggio d’interessi vanno accertati, ritenuto che rate nell’ordine di circa fr. 2'500.-- erano state considerate ragionevoli dalla procedente.

                                G.      Il 13 febbraio 2001, l’UEF di Locarno ha proceduto ad un nuovo (quarto) pignoramento, stabilendo un’eccedenza pignorabile di fr. 3'768.-- secondo il calcolo seguente:

                                         Introiti                                                                              fr. 10'000.00

                                         Minimo di esistenza

                                         Minimo base                 fr.  1’550.--

                                         Ipoteche                         fr.  2’760.--

                                         Cassa malati, ecc.        fr.  1’122.--

                                         Trasf. e pasti                 fr.  1’800.--

                                         Suppl. per affitto

                                         ufficio a __________   fr.     900.--

                                         Totale deduzioni           å                                             fr.  6’232.--

                                          Eccedenza mensile pignorabile                                 fr.  3'768.00

                                H.      Contro questa decisione, l’8 marzo 2001 __________ ha inoltrato un (terzo) ricorso, allegando di conseguire introiti non superiori a fr. 8'000.--.

                                          Con sentenza 21 maggio 2001 (inc. 15.2001.45), questa Camera ha respinto il ricorso, rilevando come il ricorrente non avesse ricorso al Tribunale federale contro la sentenza 16 gennaio 2001, con la quale erano stati stimati d'ufficio i suoi redditi in fr. 10'000.-- mensili, e come non avesse prodotto con il ricorso nessun nuovo elemento fattuale per la determinazione dei suoi redditi e delle sue spese.

                                          Il 6 giugno 2001, __________ si è aggravato contro questa sentenza davanti la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale ha dichiarato il gravame inammissibile per carenza di motivazioni (inc. 7B.155/2001).

                                  I.      Il 19 giugno 2001, la Confederazione Svizzera, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, ha chiesto all’UEF di Locarno la prosecuzione dell’esecuzione n. __________ per un importo di fr. 7'794,30. Il 6 agosto 2001, l’UEF di Locarno ha pignorato la PPP __________ del fondo RFD __________ di __________ già pignorato in precedenza a favore di __________ nonché il reddito dell’escusso a partire da febbraio 2002 a concorrenza di fr. 3'768.-- la mese.

                                L.      Il 13 settembre 2001, l’UEF di Locarno ha sporto denuncia penale contro __________ per distrazione ex art. 169 CP dell’importo di fr. 26'276.--, pari all’eccedenza pignorata per il periodo dal febbraio all’agosto 2001. Il 4 febbraio 2002, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere.

                               M.      Il 26 febbraio 2002, l’UEF di Locarno ha riesaminato la sua decisione 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad G) ed emesso una (quinta) decisione di pignoramento, in cui ha stabilito i redditi dell’escusso in fr. 5'000.-- e di conseguenza accertato l’inesistenza di ogni eccedenza pignorabile.

                                N.      L’11 marzo 2002, __________ ha interposto contro questa decisione l’uno dei ricorsi in esame (inc. 15.2002.37), rilevando come essa fosse priva dell’indicazione delle esecuzioni alla quale si riferisce e dei rimedi di diritto nonché di ogni motivazione, e comunque contraria a ben tre decisioni definitive di questa Camera e ad una del Tribunale federale.

                                O.      Con decisione del 15 marzo 2002, in evasione del predetto ricorso, l’UEF di Locarno ha annullato la sua (quinta) decisione 26 febbraio 2002 (cfr. supra ad L) e riconfermata la sua (quarta) decisione 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad G). L’Ufficio ha inoltre riproposto denuncia penale contro l’escusso per distrazione ex art. 169 CP.

                                P.      Contro questa (sesta) decisione, il 28 marzo 2002, __________ ha interposto il secondo dei ricorsi in esame (inc. 15.2002.61). Egli allega che dalla tassazione fiscale 1999-2000 del Cantone Ticino, pervenutagli dopo l’ultima sentenza di questa Camera, risulta che egli abbia un reddito massimo di circa fr. 5'000.--, di modo che la decisione 26 febbraio 2002 (cfr. supra ad L) dell’UEF di Locarno va confermata. Per l’escusso, non è inoltre possibile ripresentare una nuova denuncia penale avente per oggetto i medesimi fatti di quelli vagliati nel decreto di non luogo a procedere del 4 febbraio 2002 (cfr. supra ad I).

                                Q.      Nelle sue osservazioni 18 aprile 2002, __________ espone come la tassazione fiscale prodotta dall’escusso comprovi unicamente l’esistenza di un reddito imponibile di fr. 23'453.--, ma sia irrilevante per la questione in esame. Essa evidenzia inoltre come il decreto di non luogo a procedere del 4 febbraio sia la conseguenza della carente documentazione (atto di pignoramento e diffida di pagamento) trasmessa dall’UEF di Locarno al Ministero Pubblico e sostiene che la denuncia penale può comunque essere riproposta, almeno per le infrazioni successive al 31 agosto 2001, poiché il decreto penale si riferisce semmai solo al periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2001.

                                R.      In occasione del suo interrogatorio formale, avvenuto il 24 maggio 2002, __________ ha confermato di svolgere la professione di architetto a __________ e di lavorare in proprio al 100%, rientrando in Ticino per il fine settimana. A __________, egli dispone presso la cognata di una camera che paga circa fr. 450.-- a fr. 480.-- al mese. Per l’ufficio di __________ non paga nulla perché lo stesso viene messo a disposizione dalla ditta __________, di cui egli è amministratore unico e per la quale esegue lavori. Esiste un contratto con siffatta società, denominato “Zusammenarbeitsvertrag”, che prevede il versamento in suo favore di un salario mensile di fr. 20'000.--, che comunque non gli viene corrisposto, poiché in realtà lavora in proprio. Egli ha dichiarato di conseguire un guadagno netto mensile dell’ordine di 5'000.-- 6'000.-- e ha confermato di non aver versato nulla alla procedente malgrado il pignoramento.

                                S.      Il 13 giugno 2002, __________ ha prodotto i documenti (da E a N) richiestigli all’udienza del 24 maggio 2002. Ai fini di verifica della “Buchhaltung” (doc. E) addotta dall’escusso e del fatto che egli effettivamente lavori quale indipendente, questa Camera ha chiesto d’ufficio informazioni ex art. 91 cpv. 4 e 5 LEF all’amministrazione fiscale del Canton Zugo, alle casse di compensazione presso le quali __________ è stato ultimamente affiliato (Ausgleichskasse Zug__________, Ausgleichskasse des Kantons Zürich), all’__________ nonché alla Cassa malati __________. Ulteriori documenti sono poi stati chiesti all’escusso con ordinanza 7 gennaio 2003, alla quale questi ha parzialmente dato seguito mediante produzione, il 7 febbraio 2003, dei doc. P a Z.

Considerato

in diritto:                  

                                   1.   I ricorsi di __________ e di __________ vertono sul medesimo complesso di fatti e possono quindi essere evasi nella stessa sentenza dopo congiunzione degli incarti nell’ossequio del principio dell’economia processuale. Le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

                                   2.   Occorre innanzitutto rilevare che il pignoramento di reddito in esame si protrae dal 1998 ed eccede quindi manifestamente la durata massima di un anno prevista all’art. 93 cpv. 2 LEF. Si pone quindi la questione di sapere se il pignoramento deve essere dichiarato nullo d’ufficio o se può essere ritenuto valido, l’escusso, assistito da avvocato sin dall’inizio, non avendo mai sollevato tale eccezione.

                               2.1.   Secondo giurisprudenza e dottrina, il limite di un anno riveste il carattere di una regola d’ordine pubblico (cfr. DTF 117 III 28, cons. 1; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 251 ad § 23; Georges vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 61 ad art. 93; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Bellinzona 2002, n. 259).

                                  a)   Nella sentenza federale citata viene però sottolineato come la regola protegga principalmente l’interesse dei creditori esclusi dal pignoramento in corso, come peraltro già precedentemente evidenziato in modo dettagliato dal Tribunale federale in una risposta alla Verwaltungskommission des Obergerichts del canton Zurigo (DTF 98 II 14 s., cons. 1, con rinvii alle DTF 23 II 1948 e 60 III 74 nello stesso senso). Nel caso in cui siffatto interesse sia stato leso, la nullità del provvedimento è incontestabilmente giustificata, in quanto esso viola una prescrizione emanata nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LEF. Va tuttavia rilevato come lo scopo della norma sia di proteggere gli interessi soltanto dei creditori che hanno chiesto o che erano in grado di chiedere il pignoramento, dato che unicamente questi sono concretamente danneggiati dall’eccessivo perdurare dell’esecuzione in corso (in tal senso: cfr. DTF 98 III 17 i.f., nella quale, sebbene viene criticata la DTF 59 III 120 in cui era stato confermato il pignoramento durato più di un anno su richiesta dell’escusso che intendeva così evitare l’emissione di un attestato di carenza beni, si precisa che nella fattispecie precedente non vi erano in apparenza altri creditori se non quello partecipante al pignoramento di salario, lasciando così intendere che la circostanza sia influente per la questione da risolvere).

                                         Nel caso di specie, dal 25 maggio 1998 (cfr. supra ad B) fino alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata dalla Confederazione Svizzera (cfr. supra ad I), nessun altro creditore, salvo __________, ha escusso __________. Non vi sono quindi motivi per annullare d’ufficio (recte: dichiarare nullo) il pignoramento, se non dal momento della ricezione da parte dell’UEF di Locarno della domanda di prosecuzione dell’esecuzione inoltrata dalla Confederazione Svizzera, avvenuta il 22 giugno 2001. Per il periodo precedente, non s’impone un intervento d’ufficio, nessun terzo essendo stato concretamente leso dall’eccessiva durata del pignoramento, neppure dal profilo della consultazione dei registri ex art. 8 LEF. Infatti, l’esecuzione di __________ è risultata pendente durante tutto il pignoramento.

                                  b)   Rimane da esaminare se l’interesse dell’escusso sia da considerare d’interesse pubblico ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LEF.

aa)Secondo giurisprudenza e parte della dottrina (cfr. DTF 98 III 16 s.; Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, tesi Losanna 1992, n. 337; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 127 ad art. 93), la limitazione ad un anno del pignoramento di reddito protegge solo in lieve misura l’escusso. Infatti, gli consente solo di costringere l’escutente a far emettere un nuovo precetto esecutivo ogni due anni – il primo attestato di carenza beni permette all’escutente di chiedere una nuova esecuzione senza preventiva esecuzione [cfr. art. 149 cpv. 2 LEF], e ciò vale pure per il terzo attestato di carenza beni, il quinto, ecc. [cfr. DTF 69 III 70 s.]), al quale potrà interporre opposizione e guadagnare così del tempo (che ciò sia un interesse legittimo rimane del resto ancora tutto da dimostrare). Va comunque fatto salvo il diritto dell’escutente di chiedere ogni anno il sequestro del reddito dell’escusso e di poter partecipare a titolo provvisorio ad eventuali pignoramenti eseguiti a favore di altri creditori prima che egli abbia potuto chiedere la continuazione dell’esecuzione (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 5 e 281 cpv. 1 LEF; Marville, op. cit., nota 576 ad n. 337). L’interesse dell’escusso, così come descritto, non appare quindi d’ordine pubblico. Non può essere messo sullo stesso piede del diritto a disporre del minimo vitale, il cui carattere d’ordine pubblico può fondarsi sulla protezione costituzionale della personalità (dignità umana, art. 7 Cost.; diritto alla vita e alla libertà personale, art. 10 Cost.; cfr. pure Marville, op. cit., n. 242), visto che il legislatore non ha previsto una limitazione generale nel tempo di tutte le esecuzioni dirette contro un medesimo debitore, se non per mezzo della facoltà offerta ad ogni escusso di chiedere l’autofallimento (cfr. art. 191 LEF), soluzione che non viene però attuata d’ufficio.

                                bb)   Secondo Amonn/Gasser (op. cit., n. 51 ad § 23), la limitazione della durata del pignoramento ad un anno contribuirebbe anche al mantenimento del credito (Kreditwürdigkeit) dell’escusso. Tale asserzione assume una valenza dal profilo dell’ordine pubblico solo se rapportata al contesto economico generale. Orbene, dal punto di vista dei creditori e del credito in generale, anche applicando rigidamente la limitazione temporale dell’art. 93 cpv. 2 LEF, non vi è alcuna garanzia che non vi sarebbe un’ininterrotta successione di esecuzioni contro un singolo escusso. D’altra parte, nella soluzione prospettata da questa Camera, se un altro creditore chiede la prosecuzione dell’esecuzione, viene d’ufficio posto un termine all’esecuzione precedente di durata eccessiva.

                               2.2.   Ciò posto, occorre insistere sul fatto che la corretta applicazione del diritto esecutivo federale impone agli uffici di esecuzione di limitare in tutti i casi ad un anno le esecuzioni di reddito. Nei casi però in cui non vi è motivo di nullità assoluta, il provvedimento dell’ufficio viziato da errore, secondo un principio generale e costante in diritto esecutivo, è da considerare valido se non è stato tempestivamente ed esplicitamente impugnato. Decidere in un senso diverso lederebbe, senza che vi sia un motivo decisivo, gli interessi di __________, che non è stata messa in grado di procedere in modo ritualmente corretto mediante reiterazione ogni anno dell’esecuzione diretta contro __________, sulla base di attestati di carenza beni che in concreto non le sono mai stati rilasciati.

                                   3.   Il pignoramento a favore di __________ dovendo essere dichiarato nullo dal 22 giugno 2001 (cfr. supra cons. 2.1a), la stessa non era legittimata a ricorrere contro la decisione di riesame 26 febbraio 2002 dell’UEF di Locarno (cfr. supra ad M). Il ricorso 11 marzo 2002 di __________ è pertanto irricevibile.

                                   4.   È tuttavia da considerare formalmente valida la decisione 15 marzo 2002 con cui l’UEF di Locarno ha annullato la sua (quinta) decisione 26 febbraio 2002 e riconfermata la sua (quarta) decisione 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad O), sebbene la Confederazione svizzera non abbia impugnato il precedente provvedimento 26 febbraio 2002.

                               4.1.   In effetti, l’UEF di Locarno poteva in ogni tempo, anche d’ufficio, procedere ad un riesame dell’importo pignorato qualora si fosse modificato lo stato di fatto in base al quale il pignoramento era stato eseguito (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Vonder Mühll, op. cit., n. 54 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 145 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 271), pure a scapito dell’escusso (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 54 i.f. ad art. 93), la modifica potendo consistere sia in un aumento sia in una diminuzione dei redditi o delle spese indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF.

                               4.2.   Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso di __________ e riesaminare la questione dell’importo dei suoi redditi alla luce dei numerosi documenti acquisiti agli atti in sede ricorsuale e del comportamento processuale dell’escusso.

                                   5.   Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

                               5.1.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 III 89 cons. 3a con rinvii), se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente, l’ufficio d’esecuzione deve:

                                         ■ interrogarlo sul genere d’attività svolta;

                                         ■ interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari;

                                         ■ stimare l’ammontare del reddito;

                                         ■ provvedere d’ufficio alle necessarie inchieste;

                                         ■ raccogliere le informazioni ritenute utili;

                                         ■ farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.

                                         Se l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento.

                               5.2.   In casu, dopo diversi anni di procedura, __________ ha finalmente prodotto conti relativi alla sua attività professionale. Dalla sua “Buchhaltung” (doc. E e P), che non può essere qualificata di contabilità bensì di lista cronologica delle entrate e uscite, e comunque a prescindere dal suo carattere lacunoso (cfr. infra), risulta che i suoi redditi lordi professionali mensili siano stati in media di:

                                          ■ fr. 21'400.-- nel 2000 (onorari versati da __________, ora fallita);

                                          ■ fr. 13'000.-- nel 2001 (onorari versati da __________ [gennaio] e da __________);

                                          ■ fr. 7'654.-- nel 2002 (onorari versati da __________ nonché, per fr. fr. 5'745.-- e fr. 2'500.--, da __________ a titolo di onorari d’amministrazione [“Verwaltungshonorar”], importi non riportati nella “Buchhaltung 2002” di cui al doc. P, ma che sono registrati negli estratti del CCP [doc. Q], quali accrediti dei 4 febbraio e 23 settembre 2002).

                                          I redditi riferiti all’appartamento affittato a __________ (PPP __________) possono essere ignorati, perché le spese connesse appaiono dello stesso ordine di grandezza.

                               5.3.   Quali spese professionali deducibili dai redditi lordi ai sensi dell’art. 93 LEF possono essere ammesse solo le spese indispensabili che l’escusso effettivamente sopporta e che sono connesse con l’esercizio della propria professione o mestiere (cfr. punto II.4 della Tabella dei minimi di esistenza, FU 2001/2, 74).

                                         Sono pertanto riconoscibili unicamente le spese correnti ad esclusione del rimborso di debiti, anche aziendali, ritenuto che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. Un’eccezione può essere ammessa solo per determinati creditori che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; CEF 29 luglio 2002 [15.02.58], cons. 4; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 218, p. 67).

                                  a)   Nel caso di specie, le seguenti spese, a prescindere dalla questione di sapere se sono state effettivamente sopportate, non possono venire riconosciute:

                                         ■  canone leasing della Renault Twingo: risulta dalla convenzione (“Vereinbarung”, doc. U) che l’impegno di pagare alla prenditrice, la ditta __________, gli oneri del leasing è stato assunto dalla moglie dell’escusso – e non da quest’ultimo; orbene, la moglie non svolge alcun’attività lucrativa; dal contratto denominato “Zusammenarbeitsvertrag” (doc. F) si evince d’altronde che la ditta __________ mette a disposizione un veicolo di servizio, per il quale l’escusso è tenuto a corrispondere fr. 400.-- al mese, che sono effettivamente stati pagati nell’anno 2000, in più del canone leasing per la Twingo (cfr. doc. E); il fatto che l’importo mensile di fr. 400.-- non sia più stato rimborsato alla società negli anni 2001 e 2002 è verosimilmente dovuto al fatto che essa non ha più versato il salario pattuito di fr. 21'000.--;

                                         ■  il canone dell’ufficio di __________, risp. della camera affittata dall’escusso presso la cognata è già stato preso in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza e non può quindi venire considerato due volte (cfr. Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 153); anzi, converrà modificare il minimo di esistenza per gli ultimi nove mesi del 2001 e per l’intero anno 2002 in cui l’escusso ha pagato solo il canone della camera e non più quello dell’ufficio (cfr. infra cons. 5.6);

                                         ■  premi assicurativi: i premi dell’assicurazione malati di base, come pure quelli per la copertura perdita di guadagno e per l’assicurazione infortuni, sono già stati presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza; non può invece venire dedotto il premio per l’assicurazione vita (cfr. CEF 16 gennaio 2001 [15.2000.195/210], cons. 6); ciò vale anche per il primo pignoramento (cfr. supra ad B), in cui l’importo riconosciuto a titolo di premi assicurativi era di soli fr. 430.--, perché si era invece preso in considerazione delle spese di locazione troppo elevate;

                                         ■  rimborso dei prestiti di __________ [cfr. doc. R], __________. (conto “__________ ” [cfr. doc. T], che risulta essere una società radiata dal registro di commercio già dal 16 febbraio 1993), __________ (conto “__________ ” [cfr. doc. S], che risulta essere una società radiata dal registro di commercio già dal 30 luglio 1996), __________ [cfr. doc. V] e di __________ [cfr. doc. Z], nonché dei premi AVS arretrati: non sono spese correnti e l’escusso non ha dimostrato che essi siano indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio della propria attività professionale.

                                  b)   In linea di massima, possono invece venire riconosciute quali spese professionali ai sensi dell’art. 93 LEF le seguenti poste della “Buchhaltung” prodotta dall’escusso:

2000

2001

2002

telefono

3'404,15

5'406,30

5'889,50

auto

4'800,00

AVS

8'219,40

8'449,40

2'054,85

IVA

7'794,30

3'000,00

agenda

136,35

142,00

142,00

totale

24'354,20

16'997,70

8'086,35

mensile

2'029,52

1'416,48

673,86

Gli importi così accertati possono sembrare esigui, ma non va dimenticato che secondo le stesse affermazioni dell’escusso la società __________ (e probabilmente prima di essa la società __________) gli mette a disposizione un ufficio e verosimilmente gli usuali accessori (telefono, fax, computer, ecc.).

                               5.4.   Poste queste premesse, il reddito mensile netto dell’attività lucrativa dell’escusso, escluse le spese riconosciute nel minimo di esistenza calcolato dall’UEF di Locarno, può essere determinato come segue:

                                         ■  fr. 19'370,50 (fr. 21'400.-- – fr. 2'029,50) per l’anno 2000;

                                         ■  fr. 11'583,50 (fr. 13'000.-- – fr. 1’416,50) per l’anno 2001;

                                         ■  fr. 6’970,15 (fr. 7'654.-- – fr. 673,85) per l’anno 2002.

                               5.5.   Il reddito netto dell’escusso per gli anni 2000 e 2001 appare quindi ben superiore a quello di fr. 10'000.-- sul quale si è fondato l’UEF di Locarno nelle decisioni 25 maggio 1998 (cfr. supra ad B), 5 dicembre 2000 (cfr. supra ad E), 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad G) e 15 marzo 2002 (oggetto dell’impugnazione in esame, cfr. supra ad O), e il divario appare ancora più accentuato rispetto alle cifre indicate dallo stesso escusso nei suoi numerosi ricorsi (fr. 8’000/9'000.--, cfr. ricorso 12 dicembre 2000 [supra ad F]; non più di fr. 8'000.--, cfr. ricorso 8 marzo 2001 [supra ad H]; fr. 5'000.--, cfr. ricorso 28 marzo 2002 [supra ad P]).

                               5.6.   Per quanto concerne l’anno 2002, va invece dato atto all’escusso che il suo proprio reddito netto era inferiore a fr. 10'000.--, ma comunque superiore a fr. 5'000.--. In base all’istruttoria eseguita da questa Camera, esso può infatti essere determinato in fr. 6'980,15 (fr. 7'654.-- – fr. 673,85, cfr. supra ad 3.2 e 3.3b). Poiché nell’anno 2002, l’escusso non ha (più) pagato alcun affitto per un ufficio a __________ ma solo un canone mensile di fr. 490.-- per una camera presso la cognata (cfr. doc. P e verbale d’interrogatorio formale 24 maggio 2002, p. 2), l’importo di fr. 900.-- di cui alla posta “ufficio a __________ ” (cfr. supra ad G) va ridotto a fr. 490.--, il nuovo totale delle deduzioni ammontante fr. 5’822.--. L’eccedenza mensile pignorabile risulta quindi di fr. 1'158,15 (= fr. 6'980,15 – fr. 5’822.--).

                               5.7.   La tassazione fiscale ticinese (doc. C) prodotta dall’escusso è evidentemente irrilevante, per accertare i redditi conseguiti negli anni 2000-2002, poiché essa è riferita al periodo di calcolo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 2000 (tassazione intermedia per inizio – e fine – di attività nel cantone). Anche per i primi sei mesi del 2000, la citata tassazione non rifletta la completa situazione economica reale dell’escusso, come lo dimostrano i conti dallo stesso prodotti (cfr. doc. E); questa concerne solo i redditi considerati fiscalmente conseguiti nel Cantone e non tutti i redditi dell’escusso. Infatti, nella dichiarazione fiscale 2001-2002 firmata di proprio pugno e destinata all’autorità fiscale del Cantone di __________, dichiarazione acquisita d’ufficio agli atti, __________ ha dichiarato per l’anno (di calcolo) 2000 un reddito netto da attività lucrativa di fr. 188'169.-- (pari a fr. 15'680,75 al mese) molto più vicino a quello di fr. 19'370,50 determinante secondo il diritto esecutivo (cfr. supra cons. 5.4) che non a fr. 5'000.--.

                                   6.   Riassumendo, l’UEF di Locarno procederà come segue:

                               6.1.   allestirà indilatamente attestati di carenza di beni a favore di __________;

                               6.2.   modificherà il pignoramento a favore della Confederazione Svizzera (gruppo 2) nel senso del considerando 5.7.

                                   7.   L’escusso si oppone anche al dispositivo n. 2 della decisione impugnata con cui l’UEF di Locarno preannuncia il deposito di una nuova denuncia penale ex art. 169 CP contro di lui.

                               7.1.   La ricevibilità di siffatta censura è dubbia, poiché la decisione dell’ufficio non è fondata sul diritto federale esecutivo bensì sul codice di procedura penale ticinese (cfr. art. 4 et 181 CPP). Vista la complessità e la gravità della fattispecie, occorre nondimeno entrare in materia sulla questione.

                               7.2.   L’escusso, senza dirlo esplicitamente, sembra anzitutto considerare che il decreto di non luogo a procedere 4 febbraio 2002 (cfr. supra ad L) abbia forza di cosa giudicata materiale e impedisca una nuova denuncia.

                                  a)   Orbene, secondo giurisprudenza e dottrina (cfr. B. Bovay/M. Dupuis/L. Moreillon/C. Piguet, Procédure pénale vaudoise, Losanna 1995, n. 1 ad art. 309; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 3961; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, n. 24 ad § 78) il decreto di non luogo a procedere motivato in fatto (ad es. per insufficienza come nel caso in esame) e non in diritto (ad es. a causa della res iudicata o dell’intervenuta prescrizione) ha una forza di cosa giudicata materiale soltanto limitata, l’azione penale potendo essere riaperta in presenza di fatti o mezzi di prova nuovi (cfr. art. 187 CPP).

                                         Nel caso concreto, i documenti prodotti dall’escusso e la tassazione fiscale __________ costituiscono mezzi di prova nuovi. Inoltre, e senza voler invadere inutilmente una materia che non è di competenza di questa Camera ma che comunque è di rilevante importanza per l’efficacia del diritto esecutivo (cfr. infra cons. 6.3), il decreto di non luogo a procedere 4 febbraio 2002 appare criticabile laddove si ritiene che “dalla documentazione prodotta [ultima notifica di tassazione ricevuta e recente contabilità (anni 1999-2001)] emerge che la situazione economica del denunciato non gli permetteva di fare fronte al pagamento dell’importo pignorato, considerato che le spese del denunciato sono di poco inferiori alle entrate”. In effetti, la “contabilità” dell’escusso – che contabilità non è (cfr. art. 959 CO) e, poiché non controllata da terzo neutro, va considerata alla stregua di dichiarazioni di parte – non è determinante in sé per la quantificazione dei redditi da pignorare ai sensi dell’art. 93 LEF né, viceversa, per la determinazione della parte di reddito a libera disposizione dell’escusso. In altre parole, l’escusso non può decidere autonomamente il tipo e l’importo delle uscite, ma spetta invece all’ufficio stabilire le disposizioni che possono essere riconosciute. Sono ammissibili solo le uscite che sono indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (cfr. supra cons. 5.3) e che pertanto sono effettuate con attivi non pignorati. Le altre uscite (o disposizioni), se non sono autorizzate dall’ufficio di esecuzione, costituiscono invece distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale ex art. 169 CP, risp. per gli attivi non pignorati perché non dichiarati, a dipendenza dei casi, frode nel pignoramento ex art. 163 CP, diminuzione (illecita) dell’attivo in danno dei creditori ex art. 164 CP oppure favore concesso (illegalmente) ad un creditore ex art. 167 CP (cfr. pure infra cons. 7.4). Vero è che il giudice penale, a titolo pregiudiziale, può riesaminare la validità del provvedimento esecutivo (cfr. Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch: Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 169), ma ovviamente egli dovrà motivare eventuali conclusioni divergenti.

                                  b)   In ogni caso, qualora si volesse nondimeno riconoscere la res iudicata al decreto di non luogo a procedere 4 febbraio 2002, la stessa sarebbe limitata al periodo giudicato, ossia dal 1° febbraio al 31 agosto 2001. Gli atti di distrazione ex art. 169 CP riferiti ad altri periodo come pure altri tipi di reati non sarebbero minimamente toccati.

                               7.3.   L’escusso non ha mai versato all’ufficio gli importi pignorati. Dai propri conti (cfr. doc. E e P) si evince che una grande parte dei redditi pignorati sono stati spesi. Visto che l’escusso ha dovuto d’altro canto pure far fronte alle spese indispensabili non professionali (minimo d’esistenza di base) e che le stesse non sono state riportate nei conti dell’escusso, tutti gli attivi pignorati appaiono essere già stati consumati.

                                  a)   Siffatti atti di disposizione su attivi pignorati vanno qualificati quale distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale ex art. 169 CP. L’escusso, patrocinato da avvocato durante l’intero procedimento esecutivo, non poteva ignorare che l’uso di fondi pignorati, in particolare per il pagamento di debiti che non erano stati dedotti in esecuzione e che non facevano parte delle spese professionali correnti (cfr. supra cons. 5.3), costituiva una violazione del divieto di disporre dei redditi pignorati figurante in tutti i verbali di pignoramento intimati all’escusso ed era idoneo a danneggiare la procedente. Il fatto che quest’ultima potrà forse far annullare le disposizioni a favore dei creditori in male fede (cfr. art. 96 cpv. 2 LEF) non ostacola un’eventuale condanna penale, poiché l’infrazione dell’art. 169 CP è un reato formale di messa in pericolo concreto e non un reato materiale: l’esistenza di un danno concreto non è un elemento costitutivo oggettivo del reato (cfr. J. Rehberg/N. Schmid, Strafrecht III, Zurigo 1997, n. 1 i.f. ad § 42, p. 293, e il rinvio al n. 2 ad § 36, p. 276; cfr. pure Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 18 ad art. 169 e per analogia n. 6 ad art. 163).

                                  b)   Rimangono da quantificare gli importi distratti dall’escusso.

                                aa)   Tra il 25 maggio 1998, data del primo pignoramento, e il 9 ottobre 1998, data del primo riesame d’ufficio (cfr. supra ad B e C), i redditi dell’escusso sono stati pignorati a concorrenza dell’importo di fr. 2'700.-- mensili. Il ricorso interposto da __________ il 25 settembre 1998 è da considerare come respinto, perché il primo riesame del pignoramento che aveva accolto le sue domande (cfr. supra ad C) è stato impugnato dalla procedente, che dopo due decisioni di rinvio di questa Camera (cfr. supra ad D e F), ha finalmente ottenuto ragione, l’UEF di Locarno, il 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad G), avendo determinato l’eccedenza pignorabile in fr. 3'768.--, importo addirittura superiore a quello accertato il 25 maggio 1998. La decisione 13 febbraio 2001 è cresciuta in giudicato (cfr. supra ad H). Dato che l’inizio del pignoramento è stato fissato a settembre 1998, solo la trattenuta di tale mese, pari a fr. 2'700.--, può essere considerata come distratta ai sensi dell’art. 169 CP.

                                bb)   Poiché __________ non ha chiesto l’effetto sospensivo nel suo primo ricorso contro la decisione 9 ottobre 1998 che accertava l’inesistenza di alcuna eccedenza pignorabile (cfr. supra ad D), vi è da ritenere che tra il 9 ottobre 1998 e il 5 dicembre 2000 i redditi dell’escusso non siano stati pignorati.

                                cc)   Tra il 5 dicembre 2000 e il 13 febbraio 2001, fa stato la decisione 5 dicembre 2000 (cfr. supra ad E). Benché impugnata da entrambe le parti, la domanda di effetto sospensivo presentata dall’escusso è stata respinta mentre la procedente non ha chiesto tale effetto. Atteso che la nuova decisione esplicava effetti dal mese di dicembre 2000, vanno considerati distratti ai sensi dell’art. 169 CP gli importi di dicembre 2000 e gennaio 2001, per complessivi fr. 2'000.--.

                                dd)   Per il periodo dal febbraio 2001 al dicembre 2001 fa stato la decisione del 13 febbraio 2001 (cfr. supra ad G), di modo che vanno considerati distratti ai sensi dell’art. 169 CP gli importi pignorati dei mesi da febbraio a dicembre 2001, per un totale di fr. 41'448.-- (11 x fr. 3'768.--).

                                ee)   Infine, per l’anno 2002, gli importi distratti ammontano a complessivi fr. 13'897,80 (12 x fr. 1'158,15, cfr. supra cons. 5.6).

                                  ff)   Riassumendo, l’escusso, dal 1998 al 2002 compresi, risulta aver distratto attivi pignorati per complessivi fr. 60'045,80 (fr. 2'700.-- + 2'000.-- + 41'448.-- + 13'897,80).

                                  c)   L’aiuto decisivo del diritto penale nel reprimere i crimini e i delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti (cfr. Flavio Cometta, Diritto esecutivo federale e sanzione penale. Reati nell’esecuzione forzata, in particolare nel concordato, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 194 ad I) si rivela particolarmente necessario nelle fattispecie come quelle in esame. Come ha dimostrato l’istruttoria eseguita da questa Camera, è infatti quasi impossibile ottenere da fonti neutre cifre aggiornate sui redditi di un indipendente, poiché sia le tassazioni fiscali sia le decisioni definitive dell’AVS intervengono nella migliore delle ipotesi due anni dopo che i redditi sono stati conseguiti. A quel momento spesso i redditi che sarebbero potuti essere pignorati due anni prima se fossero stati noti sono già stati spesi. Solo l’intervento a posteriori delle autorità penali può dissuadere gli escussi e potenziali escussi di approfittare delle carenze istruttorie degli uffici e dell’autorità di vigilanza, vuotando dal suo contenuto il principio della responsabilità patrimoniale e beffando in fin dei conti la giustizia.

                               7.4.   Sono pure ipotizzabili i reati di frode nel pignoramento ex art. 163 CP, risp. di diminuzione (illecita) dell’attivo in danno dei creditori ex art. 164 CP oppure di favore concesso (illegalmente) ad un creditore ex art. 167 CP.

                                         Infatti, l’escusso, tacendo il fatto che, soprattutto nell’anno 2000 (cfr. supra cons. 3.4 e 3.5), i propri redditi netti fossero superiori a fr. 10'000.--, e affermando addirittura in diversi ricorsi che essi fossero inferiori, ha impedito che tutti i suoi attivi venissero pignorati. Questo comportamento è penalmente punibile ex art. 163 CP (cfr. Trechsel, op. cit., n. 6 ad art. 163; Corboz, op. cit., n. 25 ad art. 163). Se gli attivi non pignorati sono stati consumati, è invece ipotizzabile il reato dell’art. 164 CP. Infine, se essi sono serviti a pagare debiti non dedotti in esecuzione, ledendo l’ordine di distribuzione previsto dalla LEF (cfr. supra cons. 3.3), entra in considerazione il reato dell’art. 167 CP (cfr. Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 167; Cometta, op. cit., p. 203 ad 2aa; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 167), anche se l’atto di disposizione fosse revocabile in applicazione degli art. 285 ss. LEF (cfr. Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 167).

                                         Non è del resto escluso che l’inchiesta penale riveli altri redditi non dichiarati dall’escusso, perché la seppur sommaria istruttoria di questa Camera ha rivelato operazioni in apparenza insolite (gli onorari versati da __________ nel 2002 lo sono stati a contanti __________“__________”__________, __________ riversandone solo circa il 30% sul suo conto corrente postale [cfr. doc. P e Q]; __________, e __________, in favore delle quali l’escusso ha versato importi mensili di fr. 500.--, risp. 1'000.--, nel 2000 erano società già radiate dal registro di commercio, cfr. supra cons. 5.3a i.f.).

                               7.5.   Vista la complessità del caso e per economia di procedura, la denuncia penale nei confronti di __________ avverrà, eccezionalmente e in deroga alla Circolare n. __________, direttamente cura di questa Camera.

                                   8.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 163, 164, 167, 169 CP; 4 e 181 CPP; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:              

                                   1.   Le procedure dipendenti dai ricorsi 11 marzo 2002 di __________ e 28 marzo 2002 di __________ sono congiunte.

                                   2.   Il ricorso 11 marzo 2002 di __________ è irricevibile.

                                   3.   Il ricorso 28 marzo 2002 di __________ è parzialmente accolto.

                               3.1.   Di conseguenza, l’UEF di Locarno modificherà il calcolo dell’eccedenza pignorabile a favore della Confederazione Svizzera (esecuzione n. __________ gruppo 2) nel senso del considerando 5.6.

3.2.Nelle esecuzioni n. __________, __________ l’UEF di Locarno allestirà indilatamente attestati di carenza beni a favore di __________.

                                   4.   È ordinata la notifica ex art. 4 e 181 CPP di questa decisione al Ministero pubblico per gli incombenti di rito.

                                   5.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   6.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                         7.   Intimazione a:     - __________

                                           Comunicazione all'UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

15.2002.37 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.02.2003 15.2002.37 — Swissrulings