Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.10.2002 15.2002.36

30 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,313 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00036

Lugano 30 ottobre 2002B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 febbraio 2002 di

__________ patr. dall’avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 15 febbraio 2002 nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________ patr. dall’avv. __________

viste le osservazioni 7 marzo 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;

completata l'istruttoria;

ritenuto

In fatto:

                                          A.  Con PE n. __________ del 2 agosto 2001 dell'UE di Lugano la __________ (in seguito: __________) procede contro __________ per l'incasso di fr. 11'210.80 oltre interessi e fr. 3'371.70 oltre interessi. L'8 agosto 2001 il PE è stato notificato al marito dell'escussa __________ in via __________ a __________. Lo stesso giorno __________ ha interposto opposizione. Con decisione 16 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione.

                                               Con domanda 2 gennaio 2002 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione. Con provvedimento 15 febbraio 2002 l'UE di Lugano ha comunicato alla creditrice di non poter dar seguito alla domanda di prosecuzione, risultando la debitrice regolarmente domiciliata in __________ in __________ come risulta dalla conferma 1. febbraio 2002 dell'Amministrazione di __________.

                                          B.  Contro il citato provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ argomentando che la debitrice non ha mai contestato la legittimità del foro esecutivo. Il PE è stato regolarmente notificato così come la citazione all'udienza di rigetto, alla quale è comparso il marito. Questi ha affermato che l'escussa non poteva presentarsi, in quanto ammalata. La ricorrente ha sostenuto che __________ in __________ ha solo un domicilio fittizio, per cui la procedura esecutiva in oggetto è stata avviata in base al foro esecutivo del luogo di dimora riconosciuto dall'art. 48 LEF.

                                          C.  Delle osservazioni dell'UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

                                          D.  L'interrogatorio formale di __________ ha permesso di accertare quanto segue:

                                          -     __________ ha dichiarato che suo marito abita a __________ in via __________, ma è domiciliato in __________ a __________. Suo figlio ha un permesso di soggiorno e studia all'__________ di __________. Per quel che la concerne l'escussa ha prodotto un attestato datato 16 settembre 2002 dell'Amministrazione di __________, da cui risulta che __________ si è annunciato a __________, in __________, dove sono annunciati pure la moglie __________ ed il figlio __________. L'escussa ha  dichiarato di spostarsi dalla __________ al Ticino e viceversa con il marito e di trascorrere da 4 a 6 mesi all'anno a __________.

                                               Quando si recano a __________ hanno a disposizione gratuitamente una stanza in casa di __________. Non sono né proprietari né locatari di un appartamento in __________. __________ ha poi aggiunto che essendo suo marito ammalato non pagano tasse in __________ e nemmeno le pagano in __________. Quando soggiornano in Ticino il loro figlio rientra a domicilio per il pranzo e per il fine settimana, mentre quando sono assenti resta a scuola.

Considerato

In diritto:

                                      1.a)   Secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio.

                                          b)  Il concetto di domicilio della persona che ha la capacità civile coincide sia nella LDIP che nel CCS (art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP e art. 23 cpv. 1 CCS). Per determinare il domicilio e pertanto il foro ordinario d'esecuzione deve essere fissato il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi. Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali. Secondo la prassi determinante non è la volontà interna della persona, bensì le circostanze oggettive riconoscibili per terzi. Dove si trova il luogo di domicilio di una persona non è significativo solo per essa stessa, ma soprattutto per terze persone e per le autorità e deve quindi poter essere determinato secondo criteri riconoscibili da terzi. Per la determinazione del domicilio fondamentale non è il luogo dove viene svolta la professione, bensì il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 33, 35 e 36 ad art. 46 LEF).

                                          c)  Dalle sue dichiarazioni emerge che __________ in __________ non dispone di un'abitazione in proprietà o locazione, dove possa disporre dei suoi effetti personali, ma è ospitata da certo __________, il quale mette a disposizione dei coniugi __________, quando si recano in __________, una stanza nella sua abitazione. Nell'ambito di una procedura volta ad ottenere in __________ il pagamento della pretesa vantata dalla __________, l'usciere del tribunale competente si è recato in __________ a __________, ossia all'indirizzo di __________ in __________. In questo luogo si trova l'abitazione del summenzionato __________. La debitrice non c'era. __________ ha dichiarato all'usciere che __________ abita per motivi di salute a __________. Circa 4-5 volte all'anno essa si reca in __________ e soggiorna con il marito presso di lui. __________ ha poi affermato che non vi erano oggetti pignorabili della debitrice (cfr. istanza 4 aprile 2002 dell'__________ e dichiarazione 26 aprile 2002 dell'Obergerichtsvollzieher __________). Secondo le sue dichiarazioni __________ abita da 4 a 6 mesi all'anno a __________, attualmente in via __________ in seguito al trasferimento da via __________. In questo appartamento, dove vive con il marito, essa dispone ovviamente dei suoi effetti personali, visto che quando si reca in __________ utilizza unicamente una camera messale a disposizione dal summenzionato __________. A __________ inoltre abita il figlio della debitrice che frequenta l'__________. Quest'ultimo pranza e trascorre i fine settimana presso i genitori, quando essi si trovano a __________. Pertanto il fatto che i coniugi __________ dispongano di un'abitazione a __________ e non in __________, che a Lugano essi trascorrano almeno da 4 a 6 mesi all'anno e che in questa città il loro figlio frequenti la scuola, indica l'intenzione della famiglia __________ di risiedere a __________ durevolmente e che __________ rappresenta il centro delle loro relazioni familiari e sociali.

                                               Sulla base delle precedenti considerazioni può pertanto oggettivamente essere affermato che, nonostante le due attestazioni di domicilio 1. febbraio risp. 16 settembre 2002 dell 'Amministrazione di __________, __________ è il luogo di domicilio di __________.

                                               Il provvedimento 15 febbraio 2002 dell'UE di Lugano va quindi annullato.

                                               All'UE di Lugano va pertanto ordinato di proseguire la procedura esecutiva n. __________ notificando l'avviso di pignoramento a __________ presso il suo domicilio a __________ in __________.

                                          2.   Il ricorso 26 febbraio 2002 della __________ va quindi accolto.

                                          3.   Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 46 LEF

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 26 febbraio 2002 della __________, è accolto.

                                               1.1.   Il provvedimento 15 febbraio 2002 dell'UE di Lugano è annullato.

                                               1.2.   All'UE di Lugano è ordinato di proseguire l'esecuzione n. __________ promossa dalla __________ notificando a __________ l'avviso di pignoramento presso il suo domicilio di __________.

                                          2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.  Intimazione:        - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              La segretaria

15.2002.36 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.10.2002 15.2002.36 — Swissrulings