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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.2002 15.2002.23

1 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,985 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00023

Lugano 1° luglio 2002/EC/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 febbraio 2002 di

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 6 febbraio 2002 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________  

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 21 febbraio 2002 di non concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

- 4 marzo 2002 del __________

- 8 marzo 2002 dello __________

- 11 marzo 2002 della __________

- 28 marzo 2002 dell’UEF di Bellinzona, Bellinzona;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                   A   Il 6 febbraio 2002 l’UEF di Bellinzona ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di __________ nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 282.--, determinata come segue:

                                         Introiti:                            

                                         Debitore                         fr.          3'000.--          70%

                                         Coniuge                         fr.          1’292.--          30%

                                         Totale mensile               fr.          4'292.--          100%

                                         Minimo di esistenza:

                                         Importo base                 fr.          1’550.-affitto                              fr.          1'300.--

                                         AI,AD,CP                       fr.            333.--

                                         Cassa malati                 fr.            500.--

                                         Assicurazioni div.          fr.            200.--

                                         Totale                             fr.          3'883.-- 100%    Fr.  2'718.10  70%

                                         Trattenuta                                                                Fr.    282.--

                                  B.   Con tempestivo ricorso 18 febbraio 2002 __________ è insorto contro il conteggio allestito dall’UEF di Bellinzona, postulandone la declaratoria di nullità e l’accertamento dell’inesistenza di un importo pignorabile, atteso che:

                                         –    “il calcolo dell’importo pignorabile è stato effettuato prendendo in considerazione la rendita di malattia del debitore e la rendita della moglie”;

                                         –    “il debitore dichiara di vivere separato di fatto dalla moglie oramai da diverso tempo. Tale circostanza sarà dimostrata mediante l’invio direttamente a questa Camera di esecuzione e fallimenti di una dichiarazione sottoscritta dalla moglie”;

                                         –    “nel calcolo del minimo di esistenza l’Ufficio esecuzione non avrebbe dunque dovuto prendere in considerazione la rendita d’invalidità della moglie e l’importo di base avrebbe dovuto essere fissato in fr. 1'100.-- mensili. Il minimo di esistenza è dunque pari ad almeno fr. 3'183.-- mensili”.

                                  C.   Con osservazioni 11 marzo 2002 la __________ ha rilevato che dal 1. gennaio 2001 il debitore non ha versato i premi cassa malati.

                                  D.   Delle osservazioni 4 marzo 2002 del __________ 8 marzo 2002 dello Stato del Cantone Ticino e 28 marzo 2002 dell’UEF di Bellinzona, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  E.   Il 12 marzo 2002 il patrocinatore dell’istante ha trasmesso all’UEF di Bellinzona uno scritto datato 5 marzo 2002 di __________ nel quale quest’ultima ha dichiarato di vivere separata di fatto dal marito __________.

Considerato

in diritto:                    

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

                                   3.   __________ ha asseverato di vivere di fatto separato dalla moglie già da diverso tempo. Nel calcolo del minimo di esistenza l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona non avrebbe quindi dovuto considerare la rendita d’invalidità della moglie.

                                   4.   Interrogato formalmente il 13 giugno 2002, __________ ha dichiarato che la moglie vive in Italia presso la sorella circa dal mese di marzo 2001. L’escusso suppone che la stessa non ritornerà più a vivere con lui perché il 24 maggio 2002 egli ha avuto un figlio dalla signora __________. A comprova di ciò l’escusso ha prodotto il certificato di nascita 24 maggio 2002 dei servizi demografici di __________ (doc. A) e “l’atto di dichiarazione di nascita” del 25 maggio 2002 emesso dal __________ (doc. B).

                                         Il debitore ha dichiarato di abitare dal 1. aprile 2002 in __________ dapprima da solo e poi dal 1. giugno 2002 convivendo con la signora __________. Il canone di locazione di tale appartamento è di fr. 1'300.--, compreso l'acconto spese. Fino al mese di maggio 2002 egli abitava in un altro appartamento, pagando fr. 1'076.-- mensili tutto compreso.

                                         Il ricorrente ha dichiarato di ricevere, dal 16 ottobre 2000, un'indennità di fr. 3'000.-- al mese dalla Cassa malati __________ pagando un premio annuo per tale assicurazione di fr. 3'466.60. Egli ha pure dichiarato di non riuscire a pagare i premi della cassa malattia e che l'importo di fr. 200.-- per assicurazioni diverse, indicato nel verbale di pignoramento, viene corrisposto per l'assicurazione mobilio domestico e responsabilità civile.

                                   5.   In base alle risultanze istruttorie la scrivente Camera deve procedere ad una nuova determinazione dell’importo pignorabile di __________ al 6 febbraio 2002 e in termini validi fino al 31 maggio 2002, con il rilievo che delle modifiche intervenute dopo tale data dovrà esserne tenuto conto dall’UEF di Bellinzona nell’ambito di un riesame del pignoramento, che deve essere in concreto intrapreso dall’Ufficio, a seguito delle comprovate mutate circostanze, non appena avrà ricevuto questa sentenza.

                                         Nella determinazione del reddito pignorabile questa Camera terrà conto dell'art. 22 LPR che sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.

                                   6.   Dall’interrogatorio formale di __________ è emerso che il 6 febbraio 2002, giorno dell’avvenuto pignoramento del reddito, egli viveva solo. La moglie si trovava infatti da circa un anno in Italia, presso la sorella. Ancora il giorno dell’interrogatorio formale la signora __________ non aveva fatto ritorno al domicilio dell’escusso. Dalle risultanze istruttorie emerge che quest’ultima ben difficilmente ritornerà a vivere con il marito, in quanto questi ha una nuova relazione sentimentale, dalla quale è nato un figlio, e dal 1. giugno del corrente anno convive con la nuova compagna.

                                         Nella determinazione del reddito e del minimo vitale al 6 febbraio 2002 __________ deve dunque essere considerato persona sola. Il suo reddito, come correttamente accertato dall’UEF di Bellinzona, assomma a fr. 3'000.—mensili, percepiti da __________.

                                   7.   La Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto I.1. che l’importo base mensile per persona che vive da sola ammonta a fr. 1'100.–.

                                         A siffatto importo deve essere aggiunta quale ulteriore spesa di __________ la somma di fr. 289.-- mensili che il ricorrente versa a __________ quale premio per l’assicurazione malattia e infortuni individuale e l’importo di fr. 1'076.-- mensili per il canone di locazione che ha pagato fino al 31 marzo 2002 per l’appartamento di tre e mezzo locali in __________

                                   8.   Al ricorrente è stato riconosciuto dall’UEF di Bellinzona l’importo di fr. 200.-- mensili per assicurazioni diverse. Dall’interrogatorio formale è emerso che siffatti premi sono dovuti da __________ per l’assicurazione mobilio domestico e responsabilità civile. Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

                                         Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                         E’ di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente e riconosciutagli dall’UEF di Bellinzona per il pagamento dei premi di assicurazione mobilio domestico e responsabilità civile non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso alle compagnia di assicurazione per il pagamento di siffatta polizza assicurativa riferita ad assicurazione non obbligatoria.

                                         Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo di cui si chiede la deduzione venga effettivamente versato alla creditrice.

                                   9.   A __________ è stato riconosciuto dall’UEF di Bellinzona quale spesa agli effetti del calcolo del minimo d’esistenza l’importo mensile di fr. 500.-- (per lui e per la coniuge) per i premi della cassa malattia.

                                         Oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 93). Dalla documentazione agli atti e per stessa ammissione di __________ emerge che quest’ultimo non paga i premi della propria cassa malattia. Per questo motivo quindi al ricorrente non può essere riconosciuto alcunché a tal riguardo.

                                10.   Dai doc. A e B, prodotti dall’escusso in sede di interrogatorio formale, risulta che __________ è padre di __________ nato il 24 maggio 2002. Secondo il punto I.4. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1. gennaio 2001 l’importo base mensile per il mantenimento di figli fino a sei anni di età ammonta fr. 250.--. Questo importo non può comunque essere considerato nel calcolo del minimo vitale del ricorrente riferito al 6 febbraio 2002, ritenuto che a quel tempo il figlio non era ancora nato.

                                         Solo nell’ambito del riesame del pignoramento, che dovrà essere intrapreso dall’Ufficio a seguito delle mutate circostanze, sarà tenuto conto di questa circostanza.

                                11.   Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di __________ si presenta come segue:

                                         Introiti:                            

                                         Debitore                         fr.                                      3'000.--

                                         Totale mensile               fr.                                      3'000.--

                                         Minimo di esistenza:

                                         Importi di base              fr.                                      1’100.-affitto                              fr.                                      1'076.--

                                         AI,AD,CP                       fr.                                        289.--

                                         Totale                             fr.                                      2'465.—

                                         Trattenuta                       fr.                                      535.--

                                         Ne consegue dunque che l’UEF di Bellinzona avrebbe dovuto trattenere siffatto importo. Una modifica in tal senso non può tuttavia essere ordinata dalla scrivente Camera, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.

                                12.   Il ricorso 18 febbraio 2002 di __________ è quindi respinto.

                                         Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92, 93 LEF; 22 LPR;

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 18 febbraio 2002 __________ è respinto.

                                1.1   Di conseguenza l'eccedenza pignorabile è determinata in fr. 282.-- fino al 31 maggio 2002.

                                1.2   L'UEF di Bellinzona si determinerà in sede di riesame per il periodo successivo al 1° giugno 2002 nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UEF di Bellinzona, con copia del verbale dell'interrogatorio formale del 13 giugno 2002, affinché si determini come al dispositivo n. 1.2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

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