Incarto n. 15.2002.162
Lugano 9 maggio 2003 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2002 di
__________ __________ entrambi patrocinati dalla Studio legale __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro i ricorrenti quali condebitori solidali da
__________ patr. dall’avv. __________
viste le osservazioni:
- 8 novembre 2002 della __________;
- 12 novembre 2002 dell’UEF di Vallemaggia;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti 15 e 28 marzo 2002 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha sequestrato, fino a concorrenza del credito in esecuzione di fr. 45'744.74 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 1997, su istanza della __________ (sequestri n. __________ e __________) contro __________ e ____________________ quali debitori solidali, la particella n. __________ RFD di __________.
B. Il 18 e il 28 marzo 2002 l’UEF di Vallemaggia ha eseguito i decreti e ha postulato l’annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre.
C. Con PE n. __________ e n. __________, a convalida dei sequestri, __________ procede contro __________ e __________ per l’incasso dell’importo di fr. 45'744.75 oltre accessori, indicando quale titolo di credito “fattura 16 giugno 1997 della __________ ”.
Gli escussi hanno interposto tempestive opposizioni.
D. Con sentenza 26 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ e da __________ al PE n. __________ per fr. 7'777.80 oltre interessi al 5% dal 25 aprile 2002.
Contro tale giudizio gli escussi hanno interposto appello il 4 settembre 2002. La procedura è tuttora pendente davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello.
E. Il 4 settembre 2002 __________ ha chiesto all’UEF di Vallemaggia la prosecuzione delle esecuzioni per fr. 7'777.80 oltre accessori, allegando alle proprie istanze la sentenza pretorile di rigetto provvisorio dell’opposizione.
F. L’11 ottobre 2002 l’UEF ha emesso per il 22 ottobre 2002 gli avvisi di pignoramento.
G. Con tempestivo ricorso 25 ottobre 2002 __________ e __________ hanno postulato la declaratoria di nullità dei provvedimenti 11 ottobre 2002 dell’UEF di Vallemaggia, atteso che:
- essi, in data 4 settembre 2002, hanno impugnato la decisione di rigetto dell’opposizione del Pretore mediante appello alla Camera di esecuzione e fallimenti;
- “secondo costante giurisprudenza non è possibile ottenere il pignoramento provvisorio se il giudizio di rigetto provvisorio è stato impugnato con un rimedio di diritto cantonale ordinario che, come l’appello nel diritto processuale ticinese, impedisce la crescita in giudicato formale della sentenza”.
H. Con osservazioni 8 novembre 2002 __________ si è opposta al gravame, rilevando che ex art. 22 cpv. 3 LALEF l’appello e il ricorso per cassazione non sospendono l’esecuzione del giudizio, salvo che il Presidente della Camera adita non disponga diversamente. Ritenuto che in concreto non vi è stata sospensione, l’appello non ha impedito il passaggio in giudicato formale della sentenza che in virtù dell’art. 310 cpv. 4 lett. d CPC è provvisoriamente esecutiva.
I. Con osservazioni 12 novembre 2002 l’UEF di Vallemaggia ha rilevato di aver considerato le domande di proseguimento presentate dalla creditrice come domande di proseguimento dell’esecuzione per ottenere il pignoramento provvisorio.
Considerato
in diritto: 1. Per l'art. 83 cpv.1 LEF il creditore che ha fatto rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o la formazione dell'inventario ex art. 162 LEF.
La normativa legale non dà risposta alla questione topica se il pignoramento provvisorio può aver luogo quando la sentenza di primo grado sia stata impugnata con un rimedio ordinario di diritto e se la concessione o no dell'effetto sospensivo ha conseguenze pratiche sul richiesto provvedimento conservativo.
2. In DTF 104 II 143-144 cons.3 la II Corte civile del Tribunale federale aveva stabilito che nel sistema della procedura civile ticinese le sentenze di rigetto dell'opposizione sono appellabili alla Camera di esecuzione e fallimenti quando raggiungono, come nel caso di specie, il valore appellabile. L'appello è un mezzo ordinario di impugnazione che sospende di regola l'esecuzione del giudizio (art. 310 cpv.1 CPC), ritenuto che sono provvisoriamente esecutive le sentenze nella procedura sommaria di esecuzione e fallimento (quindi anche quelle di rigetto dell'opposizione), a meno che il presidente della CEF disponga diversamente ex combinati art. 310 cpv.4 lett.d e 388 cpv.4 CPC.
Una sentenza passa formalmente in giudicato se contro la stessa non sono più dati mezzi ordinari di impugnazione, ossia se essa emana da un tribunale che ha giudicato in modo definitivo, contro la cui decisione sono cioè dati solo mezzi straordinari di impugnazione, oppure se il termine di ricorso (ordinario) è decorso infruttuoso o il ricorso stesso è stato ritirato (cfr. sentenza citata, p.143 e rif. ivi).
3. Di regola, i mezzi ordinari di impugnazione impediscono sia il passaggio in giudicato della sentenza che la sua esecutività. Ma l'effetto sospensivo non è legato al concetto di mezzo ordinario di impugnazione ed esistono leggi di procedura che dichiarano provvisoriamente esecutive sentenze non sono ancora passate in giudicato, ossia che possono essere impugnate con un mezzo ordinario di ricorso (cfr. sentenza citata, p.143-144). È ciò che si verifica nella procedura civile ticinese appunto riguardo alle sentenze di rigetto dell'opposizione. Sempre a detta del Tribunale federale (cfr. sentenza citata p.144), per queste ultime la provvisoria esecutività permette di ottenere il pignoramento provvisorio o di chiedere l'erezione dell'inventario a mente dell'art. 162 LEF (art. 83 cpv.1 LEF; DTF 55 III 175, 47 III 68 e 23 I 955-956; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.2 ad art. 83 LEF, p.215; contra: BJM 1982 e Flavio Cometta, L'inventario preventivo nell'esecuzione in via di fallimento [art. 83 cpv.1 e 162 LEF], in: Rep 1993 p.123); ma non si tratta di sentenze definitive, fintanto che il termine per l'appello non sia decorso infruttuoso, l'appello non sia stato ritirato o l'autorità di ricorso non l'abbia respinto.
4. In DTF 122 III 38-39 cons.2 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha cambiato giurisprudenza nel senso che il rigetto provvisorio dell'opposizione consente di ottenere il pignoramento provvisorio solo se si fonda su una sentenza passata in forza di giudicato formale (cfr. sentenza citata, p.38: "Bewilligt aber ist die provisorische Rechtsöffnung nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen erst, wenn ein formell rechtskräftiges Urteil vorliegt").
In questo senso vanno intesi i riferimenti, ribaditi nel regesto, al "Rechtsmittel, ..., dem rechtskrafthemmende Wirkung zukommt", atteso che va operata la distinzione tra giudicato formale ed esecutività: al cons.3 della sentenza citata si dice che l'appello nel diritto processuale di Basilea-Campagna è come nel diritto processuale ticinese - un rimedio ordinario di diritto che non consente il passaggio in giudicato formale del giudizio impugnato ("ordentliches Rechtsmittel, welchem rechtskrafthemmende Wirkung zukommt"), con riferimento espresso a Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft unter Einbezug des Bundesrechts, Zurigo 1992, §21 n.1 e 37. Orbene, proprio gli autori citati concludono nel senso che la provvisoria esecutività del diritto processuale cantonale ("vorläufige Vollstreckung") resta senza conseguenze pratiche "da auf Geldleistung gerichtete Urteile nach den bundesrechtlichen Bestimmungen des SchKG nur vollstreckt werden können, wenn sie in formelle Rechtskraft erwachsen sind" (op. cit., §21 n.37).
Ne consegue che la LEF non consente di ottenere il pignoramento provvisorio se il giudizio di rigetto provvisorio è stato impugnato con un rimedio di diritto ordinario che, come l'appello nel diritto processuale civile ticinese, impedisce il passaggio in giudicato formale della sentenza ("rechtskrafthemmende Wirkung").
Per la forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp.trans. Cost.), l'art. 310 cpv.4 lett.d CPC non può trovare pratica attuazione poiché viola il diritto federale (art. 83 cpv.1 LEF).
La domanda di effetto sospensivo va pertanto dichiarata irricevibile per carenza di gravamen: infatti l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto provvisorio non sia passato in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (cfr. CEF 2 ottobre 1996 in re J.Z.).
5. Nel caso di specie, il giudizio pretorile 26 agosto 2002 non ha acquisito forza di giudicato formale, atteso che è stato impugnato da __________ e da __________ con atto d’appello del 4 settembre 2002 e che la procedura è tuttora pendente davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità giudiziaria in procedura sommaria.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, non si può procedere né al pignoramento provvisorio né tantomeno al pignoramento definitivo: l'avviso in tal senso va dichiarato nullo.
6. Il ricorso 25 ottobre 2002 __________ è accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 83 cpv. 1, 162 LEF; 2 disp. trans. Cost; 310 cpv.1 e 4, 388 cpv. 4 CPC;
pronuncia: 1. Il ricorso 25 ottobre 2002 __________ e di __________, è accolto.
2. L'avviso di pignoramento 11 ottobre 2002 dell'UEF di Vallemaggia è dichiarato nullo.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione:
- __________
Comunicazione all’UEF di Vallemaggia, Cevio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario