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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.2002 15.2002.158

19 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,420 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.158

Lugano 19 novembre 2002 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 novembre 2002 di

__________  

contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il provvedimento 29 ottobre 2002 emesso nell'ambito dei sequestri n. __________ e __________/esecuzioni n. __________ e ___________ promossi dal ricorrente contro

__________ __________ patr. dall’avv. __________  

Ritenuto

In fatto:

                                          A.  Sulla base del decreto di sequestro 9 agosto 2002 pronunciato dal Segretario assessore della Giurisdizione di Locarno-Campagna su istanza di __________, il 13 agosto 2002 l'UEF di Locarno ha proceduto a sequestrare beni mobili siti nell'appartamento preso in locazione da __________ e __________ in via __________ a __________ stimandoli in fr. 4'283.--.

                                               Il verbale di sequestro risulta essere stato intimato alle parti il 22 agosto 2002.

                                          B.  Contro le esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal creditore __________ a convalida dei summenzionati sequestri, sono state interposte opposizioni. In seguito alla richiesta inoltrata dai debitori con scritto 25 ottobre 2002, l'UEF di Locarno con provvedimento 29 ottobre 2002 ha confermato il valore di stima dei beni mobili sequestrati in fr. 4'283.--, in quanto non contestato entro i termini di legge e ha autorizzato i debitori a depositare l'importo di fr. 4'283.-- in sostituzione dei beni sequestrati.

                                          C.  Contro il provvedimento 29 ottobre 2002 dell'UEF di Locarno si è aggravato __________ con ricorso 8 novembre 2002. Il ricorrente ha sostenuto che dopo avere ricevuto il provvedimento 29 ottobre 2002, con cui è stato concesso ai debitori il diritto di depositare fr. 4'283.-- in sostituzione dei beni sequestrati, si è reso conto che questi sono stati manifestamente sottovalutati dall'UEF di Locarno. Secondo il ricorrente la somma depositata è insufficiente e non corrisponde in alcun modo al reale valore dei mobili inventariati. __________ ha poi rilevato di non essere stato invitato a partecipare al sequestro effettuato il 13 agosto 2002. Egli ha poi aggiunto di avere ricevuto il relativo verbale il 23 agosto 2002.

Considerato

In diritto:

                                      1.a)   Ex art. 9 cpv. 2 LPR l'autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario.

                                               Non è infrequente il caso in cui l'Autorità cantonale di vigilanza è già in grado al momento della ricezione della copia del ricorso per conoscenza - di determinarsi sul merito del ricorso, benché le altre parti interessate non si siano ancora espresse con le osservazioni scritte. Nell'ipotesi di un giudizio di reiezione d'acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito. Il ricorrente ha invece avuto modo di far valere compiutamente i suoi diritti processuali (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Collana CFPG, Lugano 1998, n. 2.2.2.1. ad art. 9 LPR p. 183/184).

                                          b)  In casu il ricorso è stato inviato da __________ per errore direttamente a questa Camera l'8 novembre 2002 invece che all'UEF di Locarno. Viste le contestazioni sollevate dal ricorrente, il gravame può essere deciso senza ulteriori atti istruttori.

                                      2.a)   Ex art. 274 LEF il giudice del sequestro incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro. Secondo l'art. 275 LEF gli art. 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.

                                          b)  Ex art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L'avviso richiamerà le disposizioni dell'articolo 91. Il creditore viene informato solo con l'atto di pignoramento (art. 112) sul risultato del pignoramento. Egli non ha in via di principio alcun diritto di essere precedentemente informato in merito al momento in cui verrà effettuato il pignoramento oppure di partecipare all'esecuzione del pignoramento. Il suo diritto di partecipare all'esecuzione del pignoramento è limitato a dare informazioni al funzionario dell'Ufficio esecuzione  riguardanti oggetti pignorabili (André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 13 ad art. 90 LEF)

                                          c)  Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente il creditore non aveva quindi alcun diritto di partecipare al pignoramento.

                                      3.a)   Ex art. 97 LEF il funzionario stima gli oggetti facendosi assistere, ove occorra, da periti. Questa disposizione è applicabile al pignoramento dei beni patrimoniali del debitore. È applicabile pure nell'esecuzione di un sequestro. Secondo la prima parte dell'articolo il funzionario deve valutare ogni oggetto pignorato.

                                               La valutazione è una questione di apprezzamento, che può portare a discussioni.

                                               Il funzionario deve indicare quale valore quello di mercato, ossia l'importo che probabilmente verrà raggiunto al momento della realizzazione nella vendita all'incanto (Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco, n. 6, 8,9 e10 ad art. 97 LEF).

                                               Ex art. 17 LEF contro i provvedimenti decisi dall'Ufficio di esecuzione in violazione dell'art. 97 LEF può essere presentato ricorso all'Autorità di vigilanza. In particolare può essere censurato l'ammontare della valutazione effettuata dall'Ufficio esecuzione.

                                               Legittimati a presentare ricorso sono il debitore e il creditore. Il termine di ricorso è di dieci giorni (Foëx, op. cit. n. 25 e26 ad art. 97 LEF).

                                          b)  Con il suo ricorso __________ ha dichiarato di avere ricevuto il verbale di pignoramento il 23 agosto 2002. Da questo atto si evince che gli oggetti pignorati sono stati valutati dall'UEF di Locarno in fr. 4'283.--. Non avendo il creditore presentato alcuna contestazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del verbale di sequestro, il valore di stima degli oggetti sequestrati è quello attribuito dall'UEF di Locarno.

                                      4.a)   L'art. 277 consente la sostituzione degli oggetti sequestrati compresi i beni immobili (DTF 116 III 40 cons. 3b) - dietro una garanzia pari al loro valore di stima in sede di esecuzione del sequestro.

                                          b)  La prestazione di una garanzia in sede di sequestro determina per il debitore la libera disponibilità dei beni sequestrati con facoltà di usarli, venderli o portarli all'estero (DTF 116 III 40 cons. 3b con rif.). La garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce i beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento dell'esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 cons. 4a).

                                          c)  Il sequestro è una misura urgente di natura conservativa per la tutela di diritti patrimoniali a rischio (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 157, n. 2.2.a).

                                               Il pignoramento è per contro una misura di esecuzione definitiva.

                                               Scopo del pignoramento è il pagamento di un credito, mentre ratio del sequestro è garantire il pagamento di un credito (DTF 120 III 91 cons. 4b con rif.).

                                               Di conseguenza, mentre i beni pignorati sono restituiti solo a seguito di pagamento del debito dedotto in esecuzione, i beni sequestrati sono invece affidati al debitore non appena fornisca una garanzia ex art. 277 LEF pari al valore di stima indicato dall'ufficio d'esecuzione (DTF 120 III 91 cons. 4b).

                                          d)  Nel caso di specie la liberazione degli oggetti pignorati a favore dei debitori, trattandosi di sequestro, può quindi avvenire con la dazione di una garanzia ex art. 277 LEF di pari importo, ossia di fr. 4'283.--, come chiesto dai debitori con il loro scritto 25 ottobre 2002.

                                               Il provvedimento 29 ottobre 2002 dell'UEF di Locarno va quindi confermato.

                                          5.   Ne consegue la reiezione del ricorso 8 novembre 2002 di __________. Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 lEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monos, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - sifatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 97 e 277 LEF,

Pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 8 novembre 2002 __________, è respinto.

                                          2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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