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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2003 15.2002.146

23 avril 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,062 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.146

Lugano 23 aprile 2003 /LG/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 ottobre 2002 di

__________ rappr. dallo Studio legale __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio nell’ambito delle procedure esecutive in via di pignoramento promosse da

__________ rappr. dal __________   __________ rappr. da __________   __________   __________  

procedure concernenti anche il beneficiario del diritto di compera, nel frattempo esercitato, sui beni immobili pignorati

                                         __________

                                         rappr. da Studio legale __________

ritenuto

in fatto:                          che il 7 ottobre 2002 l’UEF di Mendrisio ha notificato all’escusso il verbale di pignoramento a favore dei creditori procedenti summenzionati, indicando quali beni pignorati le PPP __________-__________ RFD di __________; l’Ufficio ha informato le parti che in data 20/21 agosto 2002 su ognuna delle PPP pignorate era stato annotato il pignoramento a concorrenza dei crediti posti in esecuzione;

                                         che tale verbale è stato notificato all’escusso il 15 ottobre 2002;

                                         che in data 17 ottobre 2002 la __________, titolare di un diritto di compera iscritto su tutte le PPP pignorate, ha informato l’UEF di Mendrisio di essere in procinto di esercitare il diritto di compera e ha chiesto di inviarle un estratto aggiornato dei crediti a beneficio di pignoramento delle PPP;

                                         che con atto di ricorso 24 ottobre 2002 __________ ha chiesto di revocare il mandato di amministrazione immobiliare conferito dall’UEF di Mendrisio allo __________, dal momento che i canoni di locazione erano già stati ceduti al creditore ipotecario; nel contempo ha chiesto di annullare la restrizione della facoltà di disporre annotata a Registro fondiaria, dal momento che il beneficiario del diritto di compera aveva esercitato tale diritto prima dell’esecuzione del pignoramento;

                                         che con scritto 5 novembre 2002 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso limitatamente alla questione relativa all’amministratore incaricato dall’Ufficio;

                                         che il 6 novembre 2002 l’Ufficio ha comunicato alle parti che la creditrice __________ aveva partecipato con un secondo credito posto in esecuzione al pignoramento del 7 ottobre 2002;

                                         che parallelamente alla comunicazione di partecipazione l’Ufficio ha incaricato rogatorialmente l’Ufficio di esecuzione di Lugano di provvedere a far annotare a Registro fondiario un ulteriore pignoramento delle PPP in esame a favore della __________;

                                         che il 21 novembre 2002 l’UE di Lugano ha informato l’UEF di Mendrisio il rifiuto dell’Ufficio dei registri di Lugano di annotare il pignoramento del creditore partecipante __________, dal momento che il beneficiario del diritto di compera iscritto su tutte le PPP in esame (__________) aveva esercitato tale diritto ed era nel frattempo divenuta proprietaria di queste PPP;

                                         che il 25 novembre 2002 l’Ufficio ha presentato le proprie osservazioni al ricorso, rilevando di aver già autonomamente provveduto a revocare l’amministrazione immobiliare in data 13 novembre 2002; l’Ufficio ha poi informato questa Camera che a causa dell’esercizio del diritto di compera da parte __________, tutte le PPP in esame risultano ora intestate a questa società e non più all’escusso;

                                         che il 17 febbraio 2003 questa Camera ha stralciato il ricorso limitatamente alla questione relativa all’amministrazione immobiliare (CEF [15.2002.148] del 17 febbraio 2003);

                                         che il 25 marzo 2003 la __________, pur senza indicare quando ha avuto conoscenza del pignoramento delle PPP ora di sua proprietà, ha presentato le sue osservazioni al ricorso 24 ottobre 2002, chiedendone l'accoglimento, sostenendo che l’annotazione dei pignoramenti sulle sue PPP sarebbe contraria alla giurisprudenza federale (DTF 102 III 20 consid. 1 pag. 22 segg.);

considerando

in diritto:                        che in seguito al ritiro da parte del ricorrente della contestazione relativa alla nomina di un amministratore immobiliare delle PPP, questa Camera ha stralciato il ricorso (CEF [15.2002.148] del 17 febbraio 2003) e deve ora decidere sulla questione relativa all’annotazione di diversi pignoramenti sulle PPP in precedenza di proprietà dell’escusso e ora passate in proprietà alla __________, che ha validamente esercitato il proprio diritto di compera (CEF [15.2002.146]);

                                         che in una sentenza del 1976 il Tribunale federale, fondandosi su una dottrina contraria alla sua precedente giurisprudenza, ha modificato la propria prassi, stabilendo che l’esercizio del diritto di compera prima della realizzazione di un immobile, sottrae lo stesso all’esecuzione forzata (DTF 102 III 20 consid. 1 pag. 22 segg.); di conseguenza il pignoramento porterebbe unicamente sul prezzo pagato dall’esercitante all’escusso (DTF 102 III 20 consid. 2 pag. 24);

                                         che tale giurisprudenza ha sancito la non applicabilità dell’art. 96 cpv. 1 LEF secondo cui all’escusso è fatto divieto di disporre dei beni pignorati senza il consenso dell’Ufficiale;

                                         che sebbene criticata dalla recente dottrina (cfr. Bénédict Foëx, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konlurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 96 con riferimenti) questa giurisprudenza non conosce ulteriori cambiamenti e deve pertanto considerarsi valida;

                                         che in ogni caso occorre ricordare che secondo questa giurisprudenza l’art. 96 cpv. 1 LEF (e in particolare le sue comminatorie penali) non trovano applicazione in merito all’atto di disposizione dell’escusso in favore dell’esercitante il diritto di compera, mentre trova integrale applicazione per quanto riguarda il prezzo pagato dall’esercitante all’escusso;

                                         che nel caso in esame occorre pertanto accogliere il ricorso;

                                         che di conseguenza l’Ufficio incaricherà in via rogatoriale l’UE di Lugano di cancellare le annotazioni dei pignoramenti sulle PPP __________-__________ RFD di __________; al contempo, il pignoramento delle PPP in esame andrà modificato con effetto al 27 settembre 2002 (data di esercizio del diritto di compera), nel senso di prevedere il pignoramento del prezzo di compera pagato dalla __________ a __________, al quale verrà fissato un termine per versarlo all’Ufficio;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 20a e 96 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:              1.   Il ricorso 24 ottobre 2002 di __________, è accolto.

                               1.1.   L’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio si determinerà secondo i considerandi di questa sentenza.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – __________

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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