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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.10.2002 15.2002.142

30 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,398 mots·~12 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00142

Lugano 30 ottobre 2002 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 settembre 2002 di

__________ rappr. dall’avv. __________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca, e meglio contro la decisione 10 settembre 2002 di riparto dell’indennità dovuta al ricorrente dalla __________ scadente nel settembre 2002 nell’ambito del gruppo composto in particolare (i crediti oggetti delle esecuzioni n. __________ e __________ sono già stati pagati) delle esecuzioni promosse contro il ricorrente da

__________ __________ __________ __________ __________ __________

viste le osservazioni 16 ottobre 2002 dell'UE di Blenio;

ritenuto

in fatto:                           

                                           A.   Diversi creditori, formanti due gruppi di esecuzione (qui di seguito: “gruppo X” – purtroppo non numerato – composto delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________, risp. “gruppo Y”, composto delle esecuzioni n. __________, __________ e __________), procedono contro il ricorrente. Le rendite di invalidità mensili di fr. 6'118.-- versate trimestralmente da __________ sono state pignorate dal 1. gennaio 2002 a favore del gruppo X e dal 1. gennaio 2003 dal gruppo Y. Il minimo di esistenza dell’escusso è stato stabilito in un primo tempo in fr. 5'372.--, sotto “riserva di riconsiderare, a far tempo dal prossimo termine di disdetta contrattuale, il canone locatizio ritenuto nel minimo vitale”; tenuto conto della rendita AI (fr. 4'221.--/mese) percepita dal medesimo, è stata ordinata a __________ una trattenuta mensile di fr. 4'967.--.

                                           B.   Con decisione 15 maggio 2002, l’UEF di Riviera ha aumentato l’eccedenza pignorabile a fr. 5'800.-- con effetto dal 1. ottobre 2002, considerando che il canone di locazione preso in conto all’inizio del pignoramento (fr. 2'150.--) fosse eccessivo e, scaduto il termine contrattuale di disdetta, dovesse essere ridotto a fr. 1'500.--, mentre le spese di riscaldamento andavano limitate all’importo mensile di fr. 150.-- invece di quello di fr. 333.-- finora riconosciuto.

                                           C.   Addita da ricorso 25 maggio 2002 di __________, questa Camera, con decisione 26 agosto 2002 (inc. 15.2002.92), ha ridotto a decorrere dal 1. ottobre 2002 l’eccedenza mensile pignorabile da fr. 5'800.-- a fr. 5'720.--, ammettendo nel calcolo del minimo di esistenza quale canone locativo l’importo mensile di fr. 1'625.-effettivamente pagato dall’escusso e stralciando l’importo di fr. 45.-indicato alla posta “acqua potabile”, in quanto già contemplato nell’importo del minimo di base.

                                           D.   Accogliendo l’istanza 20 agosto 2002 dell’escusso tendente alla revisione del calcolo del minimo di esistenza in funzione del decreto “superprovvisionale” 14 agosto 2002 del Pretore del distretto di Riviera, che stabilisce che l’escusso deve alla moglie ed ai due figli un contributo alimentare mensile di fr. 6'500.-- dal 1. agosto 2002, l’UEF di Riviera, con decisione 5 settembre 2002, ha stabilito l’eccedenza mensile pignorabile a contare dal 1. agosto 2002 in fr. 600.--.

                                           E.   Con decisione 10 settembre 2002, l’UEF di Riviera ha stabilito che il trimestre d’indennità (fr. 14'901.-- = 3 x fr. 4'976.--) da versare da __________ alla fine del mese di settembre 2002 era da ripartire nella misura di fr. 6'167.-- (= fr. 4'967.-- [luglio ‘02] + fr. 600.-- [agosto ‘02] + fr. 600.-- [settembre ‘02]) a favore dei creditori e di fr. 8'734.-- (= fr. 4'367.-- [agosto ‘02] + fr. 4’367.-- [settembre ‘02]) a favore dell’escusso.

                                           F.    Con il ricorso in esame, __________ chiede, oltre che ad essere ammesso al totale gratuito patrocinio, il rimborso da parte dell’UEF di Riviera di parte del trimestre ricevuto da __________ a fine giugno 2002, e più precisamente dell’importo di fr. 8'734.--, pari alla differenza tra fr. 4'967.-- e fr. 600.-- per i mesi di agosto e settembre 2002. Il ricorrente allega infatti che i trimestri vengono pagati da __________ anticipatamente e non alla fine dei tre mesi, di modo che l’importo versato a fino giugno 2002 si riferisce ai mesi da luglio a settembre 2002.

                                           G.   Nelle sue osservazioni, l’UEF di Riviera rileva di aver saputo del fatto che __________ versa le indennità anticipatamente la prima volta il 12 settembre 2002. In precedenza, e in particolare per la determinazione del periodo del pignoramento di 12 mesi, si era ritenuto che i pagamenti fossero effettuati a posteriori. Conferma quindi la regolarità del proprio operato, osservando come nel frattempo abbia già proceduto a rimborsare all’escusso l’importo di fr. 8'734.-- stabilito nella sentenza impugnata, prelevandolo sull’indennità ricevuta a fine settembre 2002.

                                           H.   Sulle osservazioni di __________ si rinvia al considerando 1 che segue.

Considerato

in diritto:                         

                                           1.    Le osservazioni 4 ottobre 2002 di __________, creditore del gruppo Y, in quanto non redatte in lingua italiana (cfr. art. 7 cpv. 2 LPR per rinvio dell’art. 9 cpv. 4 LPR), sono irricevibili. La fissazione di un termine perentorio ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR si rivela peraltro nel caso di specie inutile, in considerazione dell’esito del ricorso e del principio di celerità.

                                           2.    È indiscusso il fatto che __________ versa all’escusso le indennità d’invalidità anticipatamente per i tre mesi seguenti quello in cui interviene il pagamento. È quindi erroneamente – ma in modo scusabile vista l’assenza d’indicazioni e di reazione delle parti – che l’UEF di Riviera, nella notificazione 13 dicembre 2001 del pignoramento a __________, ha autorizzato quest’ultima a versare l’eccedenza pignorata alla fine di ogni trimestre, la prima volta alla fine di marzo 2002, sebbene l’inizio del pignoramento fosse stato fissato nel gennaio 2002 (cfr. verbale di pignoramento 13 dicembre 2001 relativo al gruppo X). Tale decisione non è tuttavia stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato. Il ricorso in esame è da questo profilo ovviamente tardivo. Il primo versamento di __________ per il gruppo X (nonché per un residuo di fr. 640.-- a favore del gruppo precedente) è stato effettuato il 28 marzo 2002 e contabilizzato per il trimestre precedente (da gennaio a marzo 2002). Il ricorrente non allega che da questo modo di procedere sia insorta per lui una qualsivoglia lesione del suo minimo di esistenza, che potesse giustificare la nullità dei procedimenti adottati dall’Ufficio. Al contrario, visto che quest’ultimo ha sempre pignorato le indennità di __________ secondo il presupposto che fossero pagate a posteriori, si può dedurre che all’inizio non è stato pignorato l’importo corrispondente al versamento trimestrale che invece sarebbe potuto essere pignorato. A fronte dell’importo di fr. 8'734.--, di cui il ricorrente chiede il rimborso sull’indennità versata il 1. luglio 2002, si deve quindi contrapporre quello di fr. 14'901.--, pari al trimestre versato a fine dicembre 2001, che nel sistema del ricorrente sarebbe dovuto essere pignorato a favore del gruppo X. Decisivo è che con quanto ricevuto il ricorrente è sempre stato in grado di coprire il proprio minimo di esistenza così come accertato dall’Ufficio.

                                           3.    Richiamato l’obbligo delle autorità di esecuzione forzata di controllare d'ufficio il rispetto delle norme sulla determinazione del minimo di esistenza la cui lesione è costitutiva di nullità (Georges vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 16 e 65 s. ad art. 93), occorre del resto osservare che la decisione 5 settembre 2002, con la quale l’UEF di Riviera ha stabilito l’eccedenza mensile pignorabile a contare dal 1. agosto 2002 in fr. 600.--, appare erronea.

                                        3.1.   Dalla giurisprudenza federale si evince che solo la parte veramente necessaria al sostentamento del creditore di alimenti può essere presa in considerazione (cfr. ad es. DTF 89 III 67 cons. 1; 107 III 77, cons. 1). Anche se nelle decisioni più recenti è stata posta la presunzione che il credito per alimenti accertato giudizialmente corrisponda al minimo di esistenza del creditore (cfr. DTF 71 III 177 cons. 3; nelle sentenze successive non vi è nemmeno più il riferimento esplicito al carattere giudiziale del credito, cfr. DTF 107 III 77 cons. 1), va ricordato che secondo la giurisprudenza e la dottrina (cfr. DTF 57 III 208; 68 III 28, 106; 71 III 177; 74 III 47; 105 III 55; cons. 5; 111 III 19 cons. 6a; CEF 3 luglio 2002 [15.2002.70], cons. 2.4; Michael Pierre Storner, Unterhaltsbeiträge in der Zwangsvollstreckung, tesi Zurigo 1979, p. 44 s.; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, tesi Losanna 1989, n. 152-153) l’importo deciso dal giudice civile che ha fissato il contributo alimentare costituisce solo un limite massimo per le autorità di esecuzione, le quali sono libere di esaminare se tale importo va o no oltre il minimo indispensabile del creditore. Infatti, la ratio legis del computo degli alimenti nel minimo di esistenza va ricercata nell’art. 93 cpv. 1 LEF, che dichiara impignorabile quanto assolutamente necessario al sostentamento del debitore “e della sua famiglia”. Quindi, logicamente, soltanto la parte degli alimenti corrispondente al minimo di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF può essere considerata. Non si vedono d’altronde motivi per privilegiare i membri della famiglia dell’escusso che vivono fuori dalla comunione domestica rispetto a quelli che vivono assieme all’escusso: in entrambi i casi, il fabbisogno vitale va calcolato secondo la Tabella dei minimi di esistenza. I costi supplementari connessi alla separazione vanno considerati tramite il computo di un minimo di base più elevato (fr. 1'250.-- [cifra I.2] invece di fr. 1'100.-- [cifra I.1]).

                                                  Infine, va notato che il criterio sul quale deve fondarsi il giudice civile chiamato a pronunciare su alimenti chiesti con istanza di misure a tutela dell’unione coniugale non è (solo) il fabbisogno vitale del creditore d’alimenti: l’intero reddito della famiglia va infatti ripartito tra i coniugi – di regola per metà –, dopo copertura del loro fabbisogno, che si calcola secondo regole in parte diverse da quelle del diritto esecutivo (ad es. si tiene conto dell’onere fiscale e, per determinare il fabbisogno dei figli minorenni, delle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo), sotto riserva dei casi di situazione economica molto agiata, in cui il sostentamento conveniente viene determinato in base al (precedente) tenore di vita della comunione domestica (cfr. Emanuela Epiney-Colombo, Prime esperienze nel nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, p. 5 ss.). L’ufficio di esecuzione non può quindi essere vincolato dalla decisione del giudice civile, a fortiori in casi come quello in esame in cui il giudice di merito ha omologato la convenzione pattuita tra i coniugi.

                                                  L’UEF di Riviera avrebbe quindi dovuto determinare il minimo di esistenza della moglie dell’escusso e dei figli – che sicuramente sarebbe risultato inferiore a fr. 6'500.-- – e prendere in considerazione nel minimo di esistenza del marito solo tale importo a titolo di alimenti dovuti dall’escusso, a patto che risultino effettivamente versati. La decisione 5 settembre 2002 fissante in fr. 600.-l’eccedenza pignorabile è però cresciuta in giudicato ed una revisione ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF non appare possibile. L’UEF controllerà tuttavia che l’escusso versi effettivamente il contributo alimentare di fr. 6'500.--.

                                        3.2.   Occorre inoltre rendere attento l’Ufficio di Riviera sul fatto che solo i redditi dell’escusso possono essere pignorati. Le rendite d’invalidità per i figli versate da __________ (fr. 3'984.-- all’anno per ogni figlio) non potevano quindi essere pignorate se, com’è probabile, gli aventi diritto sono i figli stessi. Un terzo di siffatte indennità sarebbe però dovuto essere dedotto dalla parte del minimo di esistenza dell’escusso riferita ai figli (cfr. vonder Mühll, op. cit., n. 24 i.f. e 35 ad art. 93, con rif.), parte equivalente in concreto a 2/3 degli alimenti, ossia a fr. 4'333.-- (fr. 6'500.-- x 2/3) al mese.

                                        3.3.   Non occorre però ordinare all’Ufficio una revisione del calcolo del minimo di esistenza nel senso indicato al considerando 3.2, visto che comunque è stato erroneamente considerato nel minimo di esistenza dell’escusso l’intero importo degli alimenti pronunciati dal Pretore del distretto di Riviera (cfr. supra cons. 3.1): i due errori si compensano, con addirittura un saldo sicuramente positivo a favore dell’escusso.

                                           4.    Ne consegue la reiezione del gravame.

                                                  Sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

                                           5.    Il ricorrente chiede di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio. Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti:

                                                  –   il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

                                                  –   la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

                                                  –   la persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri (art. 14 cpv. 2 a contrario);

                                                  –   la designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi (art. 14 cpv. 2 a contrario);

                                                  –   la causa presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 a contrario).

                                                  L’assistenza di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a; critico: Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 27 ad art. 20a). Nel caso di specie, l’assistenza di un avvocato non appare in ogni caso essere stata necessaria, poiché bastava al ricorrente ricordare che __________ versa le indennità trimestrali in anticipo, fatto peraltro non contestato dall’UEF di Riviera. La causa non presentava quindi difficoltà particolari. L’istanza va quindi respinta.

Richiamati gli art. 93 LEF.; 7 cpv. 2 e 9 cpv. 4 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:                     

                                           1.    Il ricorso 23 settembre 2002 __________ è respinto.

                                           2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                           3.    L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

                                           4.    Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                           5.    Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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