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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2003 15.2002.140

16 janvier 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,212 mots·~16 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.140

Lugano 16 gennaio 2003 /LG/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Cassina

statuendo sul ricorso 11 ottobre 2002 di

__________ patrocinata dall'avv. __________  

contro  

il verbale di pignoramento 1° ottobre 2002 di

                                         __________ nell’ambito della procedura di pignoramento promossa dalla ricorrente nei confronti di

__________  

procedura ricorsuale riguardante pure i creditori partecipanti al pignoramento

                                         __________

                                         __________

                                         rappr. __________

                                         __________

                                         __________

                                         __________

                                         entrambi rappr. __________

ritenuto

in fatto:                    A.   Contro __________, procedono in via esecutiva per l’incasso di propri crediti __________, __________ __________ __________, __________, e __________. Tutti i creditori hanno chiesto il proseguimento delle rispettive esecuzioni.

                                  B.   Con verbale di pignoramento 11 giugno 2002 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ ha accertato che l’escusso è disoccupato, iscritto presso la __________, riconoscendogli il seguente minimo vitale:

                                         Minimo base:         1500.–

                                         Locazione:             2100.–

                                         Cassa malati:           560.–

                                         Trasferte:                  200.–

                                         Totale:                     4410.–

                                         Dal momento che l’importo delle indennità di disoccupazione varia di mese in mese, l’Ufficio ha comunicato all’__________ che l’importo eccedente CHF 4'410.– era pignorato.

                                  C.   Il verbale di pignoramento è stato spedito alle parti il 1° ottobre 2002.

                                  D.   Con ricorso 11 ottobre 2002 __________ sostiene che l’UEF non avrebbe sufficientemente indagato presso l’__________ sull’ammontare delle indennità di disoccupazione percepite dall’escusso, che l’UEF avrebbe omesso di indicare i redditi della moglie dell’escusso e di effettuare il calcolo corretto del minimo esistenziale, che l’UEF non si sarebbe basato sulla documentazione fiscale dei coniugi __________. La ricorrente giudica inoltre eccessivo un canone di locazione di CHF 2'100.– auspicando che venga ridotto a CHF 1'200.–; pure eccessivo sarebbe l’importo riconosciuto di CHF 200.– per trasferte, riconoscendo unicamente CHF 50.–. Infine chiede che l’UEF proceda pure al pignoramento dell’autoveicolo e dei mobili di casa, nonché dei conti bancari dell’escusso.

                                  E.   L’UEF ha provveduto ad intimare il ricorso unicamente all’escusso. Tuttavia il 23 ottobre 2002 ha proceduto a interrogare nuovamente l’escusso, il quale ha dichiarato di essere disoccupato dal 30 giugno 2002 ma di poter ottenere le indennità di disoccupazione solo dal 1° gennaio 2003; ha aggiunto che la moglie ha percepito nell’ultimo biennio fiscale solo CHF 500.– non esplicando comunque alcuna attività lavorativa; per quanto riguarda l’appartamento ha dichiarato essere composto di 5 locali, ritenuto che la sua famiglia sarebbe composta da lui, la moglie e 3 figli maggiorenni (__________nato il __________, __________ nato nel __________ e __________ nato nel __________); ha confermato la necessità di vedergli riconosciute indennità di trasferta per CHF 200.– al fine di permettergli spostamenti volti alla ricerca di un nuovo posto di lavoro; infine ha sostenuto che il saldo del suo unico conto ammonterebbe a CHF 500.–.

                                  F.   L’UEF ha inoltre proceduto al pignoramento dei mobili presenti il 29 ottobre 2002 presso il domicilio del convenuto. Alcuni oggetti sono stati dichiarati impignorabili ex art. 92 LEF o di pretesa proprietà di terzi.

                                  G.   Con osservazioni 6 novembre 2002 l’UEF ha riassunto i fatti alla base del ricorso e dichiarato che i beni di cui al verbale di pignoramento complementare 29 ottobre 2002 erano di scarso valore, di modo che per la loro realizzazione sarebbe stato applicabile l’art. 127 LEF (rinuncia da parte del creditore alla realizzazione).

considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio, Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 segg. ad art. 17; Flavio, Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 seg.).

                               1.1.   In virtù dell’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può, in caso di ricorso contro un suo provvedimento e fino all’invio della sua risposta all’Autorità di vigilanza, riconsiderare la decisione impugnata (Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, n. 61 segg.;  Guidicelli / Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella prassi ticinese, Lugano 2002, n. 268 segg. e allegato 8.3 pag. 111 seg.).

                               1.2.   Nel caso in esame occorre rilevare che l’UEF sembrerebbe avere fatto uso di questa facoltà. Questo aspetto procedurale andrà tuttavia analizzato nel merito, ritenuto che il ricorso è incentrato sull’applicazione dell’art. 93 LEF (pignoramento di redditi).

                                   2.   Il pignoramento di redditi di cui all’art. 93 LEF ha come duplice scopo quello di garantire ai creditori il pagamento dei propri crediti e accessori in un tempo ragionevole tramite pagamenti rateali e quello di evitare che il debitore resti in balia dei suoi creditori per importi e tempi non commisurati alle sue capacità finanziarie (BlSchK 2000, pag. 72; Alfred, Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimus, in: Atti della giornata di studio del 12 novembre 2000 a Zurigo dell’Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis; Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 19).

                               2.1.   La nozione di reddito enunciata dall’art. 93 LEF è in sostanza la somma di tutti i redditi dell’escusso ad esclusione di tutti gli introiti elencanti all’art. 92 LEF; l’Ufficio, chiamato ad allestire un pignoramento di redditi di un escusso, dovrà pertanto elencare nel verbale di pignoramento tutte le fonti di reddito, ma avrà pure cura di individuare – prima di effettuare ogni ulteriore operazione di calcolo – quali di questi redditi vanno dichiarati impignorabili giusta l’art. 92 LEF. Il reddito eventualmente conseguito dall’escusso, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato solo fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita: in altre parole l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che – oltre a tale rendita – il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, da coprirsi con le rimanenti fonti di reddito (DTF 104 III 40 consid. 1; CEF 22.1.1999 [15.1998.142] consid. 3c; Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 38 seg.).

                                   3.   Secondo l’art. 93 cpv. 3 LEF, se durante la durata del pignoramento di redditi dell’escusso, l’Ufficio di esecuzione forzata viene a conoscenza (tramite terzi, il creditore o l’escusso stesso) di fatti sensibili di modificare il conteggio dei redditi o il calcolo del minimo di esistenza dell’escusso, esso deve procedere al riesame della fattispecie ed emanare una nuova decisione. In tal senso l’art. 93 cpv. 3 costituisce l’eccezione alla revisione di cui all’art. 17 cpv. 4 LEF (cfr. consid. 1.2; Guidicelli / Piccirilli, n. 271 e 282).

                               3.1.   Proceduralmente occorre rilevare che incomberebbe all’Ufficio determinare se il contenuto di un atto, genericamente denominato “ricorso” costituisca un vero e proprio ricorso o una richiesta di una parte all’esecuzione di procedere al riesame del pignoramento di redditi ex art. 93 cpv. 3 LEF (Guidicelli / Piccirilli, n. 272): nel dubbio, l’Ufficio prediligerà la soluzione di considerare l’atto ricevuto quale ricorso ex art. 17 LEF e darà avvio all’istruzione dello stesso secondo la LPR.

                               3.2.   Nel caso in esame, nonostante l’atto presentato dalla __________ sia stato qualificato quale “ricorso”, occorre rilevare che lo stesso appare un atto ibrido, nel senso che risulta parzialmente quale istanza di riesame ex art. 93 cpv. 3 LEF, dal momento che evidenzia delle “novità” (un presunto reddito della moglie dell’escusso), mentre costituisce ricorso ex art. 17 LEF allorquando rileva che l’UEF avrebbe proceduto ad ammettere importi eccessivi nel calcolo del minimo vitale (canone di locazione e trasferte) e non avrebbe proceduto al pignoramento di beni al domicilio dell’escusso.

                                         Occorre pertanto rilevare il corretto agire dell’Ufficio: esso ha infatti evaso la parte dell’atto in esame da considerarsi quale istanza di riesame ex art. 93 cpv. 3 LEF, proceduto ad interrogare l’escusso sui redditi della moglie, e ha dato avvio alla fase istruttoria dell’atto in esame da considerare quale ricorso ex art. 17 LEF, lasciando al giudizio di questa Camera l’esame degli argomenti ricorsuali.

                                         Va tuttavia ricordato all’Ufficio che secondo l’art. 9 cpv. 3 LPR l’organo di esecuzione forzata deve impartire a tutte le parti interessate un termine (non superiore a quello di ricorso) per formulare eventuali osservazioni (Cometta, Commentario alla LPR, n. 6 ad art. 9). Dall’analisi dell’incarto, si rileva tuttavia che l’Ufficio ha intimato l’atto ricorsuale unicamente all’escusso, escludendo gli altri creditori partecipanti al pignoramento. Visto l’esito del ricorso, tale vizio procedurale viene sanato da questa Camera con la trasmissione anche a questi creditori della presente decisione.

                               3.3.   Ne consegue che il ricorso 11 ottobre 2002 è parzialmente ricevibile.

                                   4.   Secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) di questa Camera, (in: FUCT n. __________) all’escusso va riconosciuto nel suo minimo vitale il canone di locazione e le spese accessorie (Tabella, punto II.1). Occorre tuttavia ricordare che l’escusso – pur avendo il diritto di vivere in un certo agio – deve adoperarsi perlomeno durante la durata delle procedure esecutive a suo carico per ridurre le proprie spese al fine di poter soddisfare i creditori. Le spese, che manifestamente eccedono la media, non possono pertanto essere riconosciute in intero, ma vanno adeguatamente ridotte: questo principio non vale pertanto unicamente per le spese di locazione, ma anche per tutte le altre spese riconoscibili secondo la Tabella dei minimi esecutivi (Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 126).

                               4.1.   La decisione sulla congruità di un canone di locazione non è integralmente lasciata all’apprezzamento dell’Ufficio. Infatti, occorre valutare attentamente tutte le condizioni personali dell’escusso, che potrebbe anche giustificare la necessità di disporre di locali di livello medio-alto o in numero superiore ai comuni bisogni per poter esercitare parte o tutta la propria attività lavorativa. La decisione dell’Ufficio deve basarsi principalmente sul paragone delle pigioni usuali nella zona in cui vive l'escusso.

                                         Il debitore non può tuttavia essere costretto dall’Ufficio ad occupare fisicamente un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone di locazione deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità. La decurtazione non potrà tuttavia avvenire alla data del pignoramento, ma dovrà avvenire per il primo termine di disdetta possibile (Tabella, punto II.2; Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 128 segg.).

                               4.2.   Nel caso in esame nell’incarto dell’Ufficio non è presente il contratto di locazione dell’appartamento dell’escusso e dei suoi congiunti.

                                         Occorre a questo stadio rilevare che l’Ufficio e l’Autorità di vigilanza non possono effettuare una reformatio in peius se la procedura di ricorso è stata messa in moto dall’escusso (cfr. CEF 3.5.2000 [15.2001.67] consid. 4 in fine); se al contrario la procedura è stata avviata da un’altra parte o da un terzo la reformatio in peius è possibile, ritenuto comunque che l’Ufficio e l’Autorità di vigilanza non possono andare oltre le conclusioni delle parti, riservato unicamente il caso di nullità della propria decisione (DTF 116 III 75 consid. 4b e Lorandi, Franco, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 51 e 135 ad art. 20a, Cometta, Commentario alla LPR, n. 4 ad art. 21, pag. 262, Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, n. 8 segg. ad art. 22, Guidicelli / Piccirilli, n. 282 e nota a piè di pagina n. 295).

                                         Constatata dunque la possibilità per questa Camera di operare una reformatio in peius nei confronti dell’escusso, ma al fine di garantire allo stesso il doppio grado di giurisdizione, occorrerà retrocedere l’incarto all’Ufficio con l’ordine di assumere questa informazione.

                                   5.   Secondo il capitolo II.4.d della Tabella dei minimi di esistenza all’escusso, che necessita professionalmente dell’autoveicolo (da considerarsi dunque impignorabile ex art. 92 LEF), vanno riconosciuti degli importi mensili a seconda del mezzo di trasporto in suo possesso. Prima di riconoscere queste spese, l’Ufficio deve procedere tuttavia alla decisione quo alla pignorabilità del veicolo usato dall’escusso, eseguendo un sommario calcolo della convenienza economica e temporale del veicolo privato rispetto ai mezzi pubblici (Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 171 segg.).

                               5.1.   Di principio il riconoscimento dell’impignorabilità del veicolo di un escusso e la conseguente iscrizione di importi mensili di trasferte nel conto del minimo esistenziale dell’escusso, è subordinato al fatto che le trasferte dell’escusso vengano effettivamente compiute e che siano professionali, non potendosi dunque tenere conto di quelle private (Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 171). Nulla esclude tuttavia che anche all’escusso in temporaneo stato di disoccupazione possano essere riconosciute spese di trasferte, che per evidenti ragioni non possono essere qualificate di “professionali” ma piuttosto di “ricerca di nuovo lavoro”. Occorre qui rilevare che l’escusso disoccupato potrebbe essere invitato dal competente Ufficio regionale del lavoro a presentarsi per un colloquio di lavoro ed anche accettare un posto presso un datore di lavoro distante fino a 2 ore dal domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI e contrario). Vero è tuttavia che durante il periodo di disoccupazione il disoccupato non compie un numero uguale di chilometri rispetto a quando lavorava stabilmente: infatti i colloqui di lavoro sono per esperienza assai diluiti nell’arco di un mese, ma raramente portano il disoccupato al di fuori del circondario dell’Ufficio del lavoro competente.

                               5.2.   Nel caso in esame __________, nella sua dichiarazione 23 ottobre 2002 rilasciata all’UEF e che per il suo contenuto sembra essere una risposta verbale al ricorso in esame, ha affermato di necessitare del mezzo di trasporto per spostarsi alla ricerca di posti di lavoro e di necessitare pertanto di almeno CHF 200.– mensili (come indicato dall’UEF nel verbale di pignoramento), rilevando come nel solo mese di settembre questi costi ammonterebbero a CHF 570.–. Da precisare poi che l’escusso ha dichiarato che questi costi sarebbero dovuti al fatto di usare i mezzi pubblici a sua disposizione.

                                         Occorre dapprima segnalare all’intenzione dell’escusso che costi di principio iscrivibili nel conto del minimo di esistenza possono venire presi in considerazione unicamente se essi sono giustificati e provati. Ritenuto come essi siano nel caso in esame giustificati, egli deve comunque provarli, ritenuto che altrimenti essi verrebbero ammessi solo per CHF 50.– così come proposto dalla ricorrente, ostando il principio della reformatio in peius ad un’ulteriore decurtazione (cfr. consid. 4.2).

                                   6.   In virtù dell’art. 95 cpv. 1 LEF si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), di seguito gli immobili (art. 95 cpv. 2 LEF) ed infine gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). L’Ufficio avrà in ogni caso cura degli interessi sia del creditore sia dell’escusso (art. 95 cpv. 5 LEF). Secondo l’art. 97 cpv. 2 LEF il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare i crediti e i loro accessori posti in esecuzione: l’Ufficio dovrà pertanto pignorare tanti oggetti quanti sono necessari a coprire, in caso di realizzazione agli incanti pubblici, i crediti dei creditori procedenti. Detto altrimenti l’Ufficio, man mano che iscrive nel verbale di pignoramento degli oggetti, deve anche effettuarne una stima (art. 97 cpv. 1 LEF) e terminare le operazioni di pignoramento allorquando la somma delle stime di tutti gli oggetti sin lì pignorati raggiunge i crediti posti in esecuzione.

                               6.1.   Nel caso in esame occorre rilevare che i crediti (e i loro accessori) posti in esecuzione ammontavano nel giugno 2002 ad oltre CHF 50'000.–. A fronte di queste esecuzione l’Ufficio aveva inizialmente previsto un pignoramento di redditi (della validità di 1 anno, cfr. art. 93 cpv. 2 LEF) eccedenti il minimo vitale fissato in CHF 4'410.–. Occorre dunque considerare che né l’Ufficio né i creditori procedenti potevano legittimamente sincerarsi se fossero potuti essere pagati tutti i crediti posti in esecuzione, dal momento che i redditi mensili dell’escusso sembravano variare di mese in mese. Donde la corretta richiesta della richiedente di procedere al pignoramento complementare della mobilia casalinga dell’escusso, nonché della sua autovettura.

                                         Dal verbale di pignoramento complementare 29 ottobre 2002 si può constatare che, non considerando gli oggetti impignorabili ex art. 92 LEF e gli oggetti dichiarati di proprietà di terzi, il valore degli oggetti pignorati ammonta a CHF 6'725.–, importo di gran lunga inferiore ai crediti posti in esecuzione.

                                         Tali mobili andranno, se i creditori lo vorranno, posti all’incanto pubblico, e non – come ritenuto dall’Ufficio – estromessi dal pignoramento per rinuncia ex art. 127 LEF, dal momento che – per il chiaro tenore di questa disposizione – la rinuncia alla realizzazione può avvenire soltanto su istanza dei creditori procedenti, che in questo caso, almeno per quanto riguarda la ricorrente, non hanno manifestato tale intenzione.

                               6.2.   Proceduralmente, ritenuto dunque ammissibile il gravame della ricorrente, che chiedeva il pignoramento complementare della mobilia di casa dell’escusso, ritenuto che l’atto richiesto è nel frattempo stato compiuto dall’Ufficio, il ricorso su questo punto è da considerarsi evaso.

                               6.3.   La ricorrente chiede infine che si pignori l’autoveicolo dell’escusso. Tale richiesta è superata dalla dichiarazione 23 ottobre 2002 dell'escusso da cui risulta: "Confermo e ribadisco di non possedere autovetture".

                                         Tuttavia l’escusso stesso segnala nel proprio interrogatorio 23 ottobre 2002 dinanzi l’Ufficio di compiere tutte le sue trasferte con i mezzi pubblici. Ne consegue che egli non necessita di un autoveicolo e che quindi quest’ultimo può essere validamente pignorato. L’Ufficio procederà pertanto, tosto cresciuta in giudicato questa decisione, a pignorare eventuali autoveicoli di proprietà dell’escusso.

                                   7.   Infine, ritenuto che l’Ufficio dovrà comunque procedere ad una revisione del calcolo del minimo vitale così come disposto al consid. 4.2, occorrerà che verifichi nuovamente l’importo della cassa malati dell’escusso e di sua moglie (ritenuto in particolare che i premi dovuti in virtù della LCA dovranno essere riconosciuti unicamente fino al prossimo termine di disdetta, cfr. Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 145) e che oltre alla riduzione qui ordinata del canone di locazione (cfr. consid. 4.1), l’Ufficio riduca ulteriormente questo importo per il fatto che i tre figli maggiorenni dell’escusso vivono presso il domicilio dei genitori e che sono tenuti a versargli una partecipazione (Guidicelli / Piccirilli, op. cit., n. 225)

                                   8.   Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret, Jean-François / Sandoz-Monod, Suzette, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 consid. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati                        gli art. 17, 20a, 92, 93, 95, 97, 127 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso di __________, __________, in quanto ricevibile, è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ procederà ad allestire un nuovo pignoramento di redditi nei confronti di __________, __________, così come previsto ai consid. 4.2 e 5.2 di questa sentenza.

                                   2.   Il ricorso è evaso per quanto riguarda la richiesta di procedere ad un pignoramento complementare dei beni presso il domicilio di __________.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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