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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.10.2002 15.2002.119

22 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,033 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00119

Lugano 22 ottobre 2002 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di

__________ rappr. dallo St. leg. __________

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il provvedimento 30 agosto 2002 con il quale è stata respinta la domanda della ricorrente volta alla sospensione ex art. 61 LEF della procedura di pignoramento provvisorio ex art. 39 CL n. __________ chiesto da

__________ patr. dallo St. leg. __________

viste le osservazioni 19 settembre 2002 di __________ e 19 settembre 2002 dell’UE di Lugano;

ritenuto di non accedere all'istanza di ammissione a replicare del 30 settembre 2002, lo stato valetudinario della ricorrente essendo ininfluente a questo stadio di procedura;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che la ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UE di Lugano per nuova decisione, subordinatamente la sospensione della procedura di pignoramento provvisorio causa il suo stato di salute;

                                         che il dispositivo n. 3.1 della decisione 16 agosto 2002 (CN.2002.43) del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, con cui è stato ordinato il pignoramento provvisorio in esame, prevede che “il pignoramento provvisorio quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL non costituisce alcun atto esecutivo, di guisa che le disposizioni di cui agli artt. 56 ss LEF non trovano applicazione”;

                                         che questa Camera, ancora recentemente nell’ambito di una precedente procedura ricorsuale vertente tra le stesse parti e relativa allo stesso pignoramento provvisorio (CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.4), ha già avuto modo di precisare che le autorità esecutive, compresa l’autorità di vigilanza, hanno un potere di cognizione limitato alle questioni specificatamente esecutive e devono per il resto attenersi ai termini del decreto pretorile senza possibilità di esaminarne il fondamento;

                                         che tali autorità sono competenti per pronunciare sui necessari adattamenti dei provvedimenti della LEF (pignoramento provvisorio, sequestro, inventario cautelativo, cfr. DTF 126 III 443 s., cons. 4b) alle esigenze dell’art. 39 CL (cfr. CEF 30 novembre 2001 [15.2001.272], cons. 2.2; CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.5e);

                                         che la questione dell’applicabilità dell’art. 61 LEF ad un provvedimento cautelare ex art. 39 CL eseguito da un ufficio di esecuzione rientra quindi nella competenza di questa Camera;

                                         che siffatto provvedimento è concepito quale misura provvisionale urgente, che per quanto riguarda il suo carattere repentino (sul cosiddetto “effetto sorpresa”, cfr. CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.5e) e unilaterale va parificato ad un sequestro LEF;

                                         che del resto, secondo il Tribunale federale (STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15.2001]), la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire il pignoramento provvisorio è assimilabile a quella che gli compete nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF;

                                         che quest’ultima norma non rinvia agli art. 56 ss. LEF, i quali sono d’altronde inapplicabili in materia di sequestro e di altri provvedimenti conservativi urgenti (cfr. art. 56 LEF principio);

                                         che l’art. 61 LEF non può pertanto trovare applicazione nella fase dell’esecuzione del provvedimento conservativo retto dall’art. 39 CL;

                                         che comunque la sospensione dell’esecuzione prevista all’art. 61 LEF, riservato il caso eccezionale d’insolvibilità consecutiva ad una grave malattia, che non è però stato allegato nel caso di specie, deve solo dare il tempo all’escusso gravemente malato di nominarsi un rappresentante (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 61; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 61), ciò che in casu si rivela inutile, visto che __________ è patrocinata dallo Studio legale __________, con il quale ella risulta del resto in grado di corrispondere epistolarmente;

                                         che spetterà però in ogni caso all’UE di Lugano valutare se lo stato di salute della ricorrente impedisce la sua audizione a Lugano, nel qual caso essa dovrebbe essere sentita in via rogatoriale;

                                         che in ogni ipotesi, la ricorrente è tenuta ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (se del caso dai propri patrocinatori) nonché ad indicare all’UE di Lugano, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF per analogia e CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.5b);

                                         che qualora la ricorrente dovesse persistere a sottrarsi ai propri obblighi, salvo la comparizione personale nell'ipotesi che lo stato valetudinario al momento della citazione non lo consenta, l’UE di Lugano dovrà segnalare il caso alla Procura pubblica (cfr. art. 323 n. 2 CP) e potrà richiedere l’aiuto dell’autorità di polizia (cfr. art. 91 cpv. 3 LEF per analogia);

                                         che va ricordato all’escussa che è nel proprio interesse collaborare nella misura del possibile con l’UE di Lugano per permettere a quest’ultimo di ultimare la fase di pignoramento, ciò che le consentirà poi di far valere i propri diritti nella procedura di exequatur così come nella procedura esecutiva;

                                         che pertanto il ricorso va respinto;

                                         che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 61, 91 LEF; 39 CL; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                    

1.      Il ricorso 12 settembre 2002 di __________, vedova __________, è respinto.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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