Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2003 15.2002.108

20 janvier 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,434 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00108

Lugano 20 gennaio 2003 JC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 agosto 2002 di

_________

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro il pignoramento 6 (recte 5) agosto 2002 eseguito nell’ambito dell’esecuzione n. _______promossa contro il ricorrente dallo

_________

viste le osservazioni 20 agosto e 23 settembre 2002 dell’UEF di Locarno;

richiamato l’ordinanza di concessione dell’effetto sospensivo emanata il 23 agosto 2002 dal Presidente di questa Camera;

preso atto dello scritto 19 settembre 2002 con cui ________ ha dichiarato di non ritirare il ricorso malgrado il decesso del suo padre, avvenuto il __________;

atteso che l’8 ottobre 2002 il figlio ____________ hanno rinunciato all’eredità, la quale è stata dichiarata giacente il 16 ottobre 2002 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. ______), l’UEF di Locarno essendo incaricato di procedere alla sua liquidazione;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che l’esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare all’eredità (art. 59 cpv. 1 LEF), ossia tre mesi dalla conoscenza del decesso da parte di ciascuno degli eredi (art. 567 cpv. 1 CC) o per la durata dell’inventario ufficiale fino alla scadenza del termine di riflessione di un mese dell’art. 587 cpv. 1 CC se il beneficio d’inventario è stato chiesto (cfr. art. 588 cpv. 1 CC; cfr. pure art. 586 cpv. 1 LEF);

                                         che durante siffatta sospensione non si può procedere ad alcun atto esecutivo (cfr. art. 56 n. 3 LEF), in particolare all’intimazione di decisioni dell’autorità di vigilanza, nella misura in cui essa interviene direttamente nel procedimento e prescrive all'ufficiale di procedere ad un atto esecutivo, ossia ad un atto che ha influsso sul decorso della procedura esecutiva (cfr. DTF 115 III 10, cons. 5; Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 25 s. ad art. 56);

                                         che nel caso di specie la sospensione ex art. 59 cpv. 1 LEF ha preso fine il 16 ottobre 2002 con il decreto di apertura della liquidazione dell’eredità (comunicato solo recentemente a questa Camera);

                                         che nel merito, la censura relativa al rifiuto da parte dell’Ufficio di concedere la sospensione per grave malattia di cui all’art. 61 LEF è diventata priva di oggetto con il decesso dell’escusso, ritenuto comunque come la decisione dell’UEF di Locarno sia conforme alla legge, poiché l’art. 61 LEF ha solo quale scopo (riservato il caso eccezionale dell’insolvibilità consecutiva ad una grave malattia, che non è però stato allegato nel caso di specie) di dare il tempo all’escusso gravemente malato di nominarsi un rappresentante (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 61; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 61), ciò che in casu si rivelava inutile, __________ essendo già rappresentato dal figlio __________;

                                         che per quanto riguarda la questione delle rendite invalidità, quelle dell’assicurazione sociale obbligatoria (AI) sono in ogni caso assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), mentre le rendite in caso d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria o no sono – se esigibili –  relativamente pignorabili ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF (art. 92 cpv. 1 n. 10 a contrario; Georges vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 12 ad art. 93);

                                         che la decisione di pignoramento delle rendite versate dalla ____________ va quindi confermata, non avendo l’escusso per il resto contestato il calcolo del minimo di esistenza, che comunque appare corretto;

                                         che l’esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può proseguire contro la successione, dopo la sospensione di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF, fintanto che la divisione non ha avuto luogo, che nessuna indivisione è stata costituita o che la liquidazione d’ufficio non è stata ordinata (art. 59 cpv. 2 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 29 ad art. 59), ritenuto comunque come la divisione e la costituzione di un’indivisione non abbiano effetto su un pignoramento già eseguito (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 49 e 30 ad art. 59; Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, tesi Losanna 1999, p. 159 e 161), né la liquidazione d’ufficio sui beni pignorati già realizzati (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF per il rinvio dell’art. 193 cpv. 2 LEF; in tal senso: Laydu Molinari, op. cit., p. 52; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 28 ad art. 193);

                                         che la rata mensile pignorata di fr. 4'365,70 incassata dall’UEF di Locarno un giorno prima della morte dell’escusso non cade nella massa successoria (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF) e va quindi versata al procedente a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione;

                                         che il ricorrente chiede “il riconoscimento degli __________ emessi a suo tempo”;

                                         che tale domanda sembra fondata su un’affermazione sbagliata di una funzionaria dell’UEF di Locarno o su un’erronea comprensione di siffatta dichiarazione, in quanto gli attestati di carenza di beni in questione esistono tuttora, anche se effettivamente non sarebbero dovuti essere emessi, poiché già nel 1999 l’escusso percepiva una rendita invalidità, la colpa di tale errore essendo però da addebitare all’escusso che ha taciuto siffatta entrata;

                                         che l’escutente procede in base ad un attestato di carenza di beni allestito nell’esecuzione n. __________ il 2 giugno 1999 e che gli sarebbe stato trasmesso solo il 23 febbraio 2001;

                                         che secondo l’art. 149 cpv. 1bis LEF, l’ufficio di esecuzione rilascia un attestato di carenza di beni non appena stabilito l’ammontare della perdita;

                                         che entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può chiedere la prosecuzione dell’esecuzione senza preventiva notifica di un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF);

                                         che la domanda di prosecuzione dell’esecuzione in esame, datata 22 maggio 2001 e ricevuta il 1° giugno 2001 dall’UEF di Locarno, risulta tempestiva dal punto di vista dell’art. 149 cpv. 3 LEF interpretato letteralmente;

                                         che secondo la dottrina (cfr. Ueli Huber, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 33 ad art. 149; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 27 ad art. 115) e la giurisprudenza (BlSchK 1963, 182; 1981, 18 e 84), se l’attestato di carenza di beni non viene rilasciato “non appena stabilito l’ammontare della perdita”, il termine di sei mesi decorre a partire dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza dell’esistenza della propria perdita;

                                         che nel caso di specie, il verbale di pignoramento eseguito il 2 giugno 1999 nella precedente esecuzione n. __________ è stato intimato al procedente solo il 21 febbraio 2001 in seguito alla sospensione dell’esecuzione (n. __________) per grave malattia dell’escusso;

                                         che la domanda di “prosecuzione” dell’esecuzione (recte: di avvio di una nuova esecuzione [n. __________] senza preventiva notifica di un precetto esecutivo) è pervenuta all’UEF di Locarno il 1° giugno 2001, quindi nel termine di 6 mesi di cui all’art. 149 cpv. 3 LEF;

                                         che pertanto il ricorso è da respingere;

                                         che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

                                         che in seguito alla rinuncia all’eredità da parte degli eredi e all’apertura della liquidazione a cura dell’UEF di Locarno, il patrimonio di __________ è rimasto “senza padrone” (cfr. Laydu Molinari, op. cit., p. 50 e 51) ed è rappresentato dall’UEF di Locarno, al quale va pertanto notificata la presente decisione, che viene anche comunicata per conoscenza ad __________ nella sua qualità di ex rappresentante dell’escusso;

Richiamati gli art. 59, 61, 92, 149, 193 e 199 LEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:                    

1.      Il ricorso 13 agosto 2002 di __________ è respinto.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     _________

                                               Comunicazione ad _________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario