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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.06.2002 15.2002.00047

25 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,113 mots·~21 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00047

Lugano 25 giugno 2002 /JC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 aprile 2002 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’elenco oneri depositato il 25 marzo 2002 nell’ambito di diverse procedure in via di pignoramento riferita al foglio PPP __________ RFD __________ di proprietà di

__________

con il quale la ricorrente chiede lo stralcio di diversi pubblici contributi del

__________

 nonché delle imposte cantonali e i relativi interessi per gli anni 1992-2002 dello

__________

viste le osservazioni:

-        19 aprile 2002 dello __________,

-        26 aprile 2002 dell’UE del Distretto di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nelle procedure di esecuzione n. __________ e __________ in via di pignoramento promosse dalla Confederazione Svizzera, risp. dallo __________ e dal Comune di __________, nei confronti di __________ l’UE del Distretto di Lugano, con atto 25 marzo 2002, ha pignorato la quota di comproprietà per piani di cui al foglio PPP __________ del fondo base __________ RFD __________ e comunicato l’elenco oneri a tutti gli interessati, tra cui __________, che aveva notificato l’8 marzo 2002 un credito garantito da cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 350'000.-- gravante in I rango la medesima PPP.

                                  B.   Per quanto concerne i crediti garantiti da ipoteche legali, l’elenco oneri si presenta come segue:

                                         1.     Comune di __________

                                         ●      Imposta comunale 1991                               fr.     955.90

                                         ●      imposta comunale 1992                               fr.  3'473.20         

                                         ●      imposta comunale 1993                               fr.  3'534.50

                                         ●      Interessi al 25.4.2002 + spese                    fr.  4'652.15

                                         ●      Imposta comunale 1994                               fr.  3'995.75

                                         ●      Interessi al 25.4.2002 + spese                    fr.  1'909.20

                                         ●      Tasse rifiuti 1993/1997                                 fr.     430.00

                                         ●      Tasse acqua potabile 1993/1997               fr.    166.00

                                         per complessivi                                                     fr.  19'116.70       

                                         2.     __________

                                         ●      Imposta cantonale 1992                               fr.     512.30

                                         ●      Interessi al 25.4.2002                                   fr.     177.50

                                         ●      Imposta cantonale 1993                               fr.     512.30

                                         ●      Interessi al 25.4.2002                                   fr.     276.80

                                         ●      Imposta cantonale 1994                               fr.     512.30

                                         ●      Interessi al 25.4.2002                                   fr.     198.70

                                         ●      Imposta cantonale 1995*                              fr.     512.30

                                         ●      Interessi al 6.7.2001                                      fr.     158.10

                                         ●      Imposta cantonale 1996*                              fr.     512.30

                                         ●      Interessi al 6.7.2001                                      fr.     132.50

                                         ●      Imposta cantonale 1997*                              fr.     512.30

                                         ●      Interessi al 6.7.2001                                      fr.     106.85

                                         ●      Imposta cantonale 1998*                              fr.     512.30

                                         ●      Imposta cantonale 1999*                              fr.     512.30

                                         ●      Imposta cantonale 2000*                              fr.     512.30

                                         ●      Imposta cantonale 2001*                              fr.     512.30

                                         ●      Imposta cantonale 2002*                              fr.     512.30

                                         *Importi provvisori

                                         per complessivi                                                     fr.  6'685.75

                                         Le “imposte comunali” 1991, 1992, e 1993 sono quelle oggetto dell’esecuzione n. __________ mentre non è dato sapere se le “imposte cantonali” 1992 a 1994 siano o no comprese negli importi chiesti nell’esecuzione n. __________

                                  C.   Con tempestivo ricorso 4 aprile 2002, __________ ha chiesto lo stralcio dall’elenco oneri di tutti i tributi pubblici comunali e cantonali “siccome non costituenti oneri iscrivibili”. Esso si duole di non aver ricevuto alcun conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale previsto all’art. 253 cpv. 1 LT e di non essere stato in grado di cerziorarsi se le imposte sul reddito e gli utili abbiano effettivamente stretta attinenza con gli immobili, le stesse essendo state insinuate senza alcun elemento probatorio. __________ ha inoltre allegato che le pretese per gli anni fiscali 2001 e 2002, in virtù dell’art. 49 cpv. 1 lett. b RFF non possono essere iscritti nell’elenco oneri poiché non scaduti al momento dell’incanto e devono quindi essere menzionati nelle condizioni di asta.

                                  D.   Con osservazioni 19 aprile 2002, lo __________ ha ricordato che ex art. 36 cpv. 2 RFF, il potere di cognizione dell’Ufficio è limitato ad un esame prima facie della questione di sapere se la pretesa creditoria implica o meno onere reale per il fondo. Nel caso di specie, trattandosi di imposte immobiliari (art. 98 lett. c LT), non vi è dubbio che tali crediti siano garantiti da ipoteca legale ai sensi degli art. 836 CC, 183 LAC e 252 LT. Il resistente ha tuttavia consentito allo stralcio delle imposte cantonali 1992/1993/1994 e dei relativi interessi in assenza di notifica del conteggio previsto all’art. 252 LT entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, come pure non si è opposto alla domanda ricorsuale relativa all’imposta cantonale 2002, non scaduta al momento dell’incanto e quindi non inscrivibile nell’elenco oneri giusta l’art. 49 cpv. 1 lett. b RFF.

                                  E.   Il Comune di __________ non ha presentato osservazioni mentre l’UE di Lugano si è rimesso alla decisione di questa Camera.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Le pretese che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda parte, RFF); l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF).

                               1.1.   L’apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il cpv. 2 dell’art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di ricorso, stabilire se prima facie la pretesa creditoria notificata (tempestivamente) implica oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che – se non vi è aggravio per il fondo – il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III p. 38 ss., cons. 3; Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 106 ad art. 140; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 105-106 ad art. 140). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è – e rimane – invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Va però precisato che quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione.

                               1.2.   Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale – stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, n. 2825 e 2830d con rif.) – soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata. D’altra parte, qualora una pretesa (tempestivamente notificata) divergesse (nel quantum o nel grado) dall’iscrizione a registro fondiario, l’Ufficio è comunque tenuto a iscrivere nell’elenco oneri la pretesa così come notificata, indicando nel contempo il contenuto dell’iscrizione a registro fondiario (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 29 ad § 28; Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 104-105 ad art. 140; Gilliéron, op. cit., n. 45-46 ad art. 140). Sarà poi nell’ambito dell’apposita procedura di appuramento che sarà data la possibilità di esaminare la fondatezza (dal profilo materiale) delle pretese iscritte nell’elenco oneri (cfr. art. 140 cpv. 2 LEF e 37 ss.  RFF). Allo stesso modo, una pretesa apparentemente al beneficio di un’ipoteca legale nel senso sopra inteso non iscritta a registro fondiario va riportata nell’elenco oneri così come annunciata anche in caso di dubbio sul suo quantum (cfr. JdT 1924 II 19 s., cons. 2 citato da Gilliéron, op. cit., n. 45 i.f. ad art. 140). Anche in questa ipotesi, eventuali contestazioni vanno risolte nell’ambito dell’apposita procedura di appuramento.

                                   2.   L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, op. cit., n. 2380d e rif.).

                               2.1.   L’art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).

                                         Per l’art. 229 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito LT 1976, applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1. gennaio 1995 ex art. 324 cpv. 2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT 1994) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo gli art. 836 CC e 183 LAC.

                                         Ex art. 252 LT 1994, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo 253 [LT 1994] (cpv. 3).

                               2.2.   Sia nel diritto previgente che nel diritto attuale, il beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente per tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale (sia la LT 1976, che la LT 1994 in vigore dal 1. gennaio 1995) non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.

                                   3.   Imposte immobiliari comunali e cantonali

                                         La stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche ex art. 89 ss. LT 1976 e 95 ss. LT 1994 e per l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche ex art. 262 ss. LT 1976 e 291 ss. LT 1994 (oggetto delle quali essendo infatti l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – esse vengono calcolate, cfr. Andrea Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I 535 ad 4.4; Claudio Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329) (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio 1998 [15.96.164], cons. 4).

                               3.1.   Nel caso concreto, né dall’elenco oneri né dalle insinuazioni 25 febbraio 2002 del Comune di __________, risp. 5 marzo 2002 dello Stato, si evince il tipo d’imposta rivendicata dagli enti pubblici, che viene designata con la dicitura del tutto generica “imposta comunale”, risp. “imposta cantonale”. Orbene, vi sono diversi tipi d’imposta comunale e cantonale, che come visto sopra (cons. 2.2) non sono tutti suscettibili di essere garantiti da ipoteca legale.

                               3.2.   In mancanza di puntuali elementi di fatto, all’Ufficio non è consentita neppure una semplice valutazione di grande massima, di modo che i crediti vantati dal Comune e dal Cantone dovrebbero essere stralciati dall’elenco oneri (in questo senso cfr. CEF 7 marzo 1995 [15.95.59], cons. 8 e 9; 1. giugno 1995 [15.95.83], cons. 7) e gli enti pubblici rinviati ad interporre opposizione all’elenco oneri (art. 140 cpv. 2, 1. periodo LEF), per promuovere poi, dietro assegnazione di un termine di 20 giorni da parte dell’Ufficio, azione di contestazione dell’elenco oneri ex art. 140 cpv. 2, 2. periodo LEF (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 34 ad § 28, 2. trattino; Gilliéron, op. cit., n. 130 ad art. 140; contra Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 126 ad art. 140, che ritengono che l’asserito creditore debba procedere con ricorso ex art. 17 LEF, ciò che è vero solo se tale ricorso non è già stato respinto), dato che l’asserito diritto di pegno non è iscritto a registro fondiario (contra però: Daniel Staehelin, Die Aufnahme in das Lastenverzeichnis und die Parteirollenver-teilung für den Lastbereinigungsprozess, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 308 ad VII.2, salvo nei casi in cui non è ancora stata emessa una tassazione definitiva).

                               3.3.   In sede di osservazioni (ad 6), lo Stato ha tuttavia allegato che i crediti vantati corrispondono all’imposta immobiliare ex art. 98 lett. c LT, calcolata in 3‰ sull’importo di fr. 170'768.-- (pari quindi a fr. 512,30). Poiché la stima ufficiale dell’immobile è appunto di fr. 170'768.-- (cfr. verbale d’incanto) e l’aliquota prevista all’art. 98 lett. c LT di 3‰, l’allegazione dello Stato appare, prima facie e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, verosimile. Il comune di __________ non ha invece fornito alcuna spiegazione per gli importi insinuati quali “imposte comunali” e appare dubbio che essi siano (solo) l’imposta immobiliare, visto che non sono tutti dello stesso ammontare (cfr. supra cons. B). Vanno quindi depennati dall’elenco oneri.

                               3.4.   Stato e ricorrente concordano nello stralciare le “imposte cantonali” per gli anni fiscali 1992-1994 (cfr. osservazioni dello Stato ad 8). In verità, l’art. 252 cpv. 3 LT 1994 citato a conforto della perenzione dell’ipoteca legale a garanzia di questi crediti (termine che d’altronde inizia a decorrere soltanto dalla crescita in giudicato della tassazione definitiva, a meno che il diritto di tassare sia prescritto prima, ciò che implica anche l’estinzione dell’ipoteca, o che il credito fiscale sia estinto o condonato, cfr. Pedroli, op. cit., p. 537 ad 6.1) è applicabile solo alle tassazioni riferite ai periodi fiscali posteriori al 31 dicembre 1994 (cfr. supra cons. 2.1). Vista l’adesione dello Stato alle conclusioni ricorsuali su questo punto, non è però necessario chiedersi se l’art. 229 LT 1976 avesse un contenuto diverso dall’art. 252 LT 1994.

                               3.5.   Il credito d'imposta è esigibile (fällig) nel momento in cui il creditore (in casu: lo Stato) può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 280-281).

                                  a)   La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281), è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art. 240 LT 1994 (art. 217 LT 1976) e per le imposte comunali come all'art. 297 LT 1994 (art. 267 LT 1976), con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è applicabile l’art. 240 LT 1994 (art. 217 LT 1976).

                                  b)   Per l’art. 1 cpv. 1 del Decreto concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali per il 2002 (RL 10.2.2.1, pubblicato in BU 2001, 401), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2002 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all’ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo. Giusta il terzo capoverso della medesima norma, termini di scadenza delle singole rate sono fissati al 1. maggio, 1. luglio, 1. settembre e 1. dicembre 2002 per le bollette notificate entro il 30 novembre 2002 (alla data d’intimazione per le altre). Anche in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha quindi, per legge, comunque esigibilità che determina – in caso di non pagamento – il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 278).

                                  c)   Nel caso di specie, l’incanto era stato previsto per il 25 aprile 2002, prima di essere sospeso in seguito all’effetto sospensivo concesso da questo Camera al ricorso di __________. A questa data, la prima rata dell’imposta per l’anno fiscale 2002 non era ancora scaduta, mentre l’ultima del 2001 sì. Va quindi data ragione allo Stato quando conclude per lo stralcio dall’elenco oneri soltanto dell’imposta 2002 e non anche delle imposte 1995-2001.

                                  d)   Per l'art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF "le condizioni di vendita metteranno a carico dell'aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo, i crediti assistiti da ipoteca legale non scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti nell'elenco oneri (art. 836 CC), tra cui anche le "imposte fondiarie".

                                         Questa norma riguarda solo i crediti insorti prima dell’asta ma non ancora esigibili a tale data. L’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche nasce all’inizio dell’anno civile per il solo fatto che il contribuente sia proprietario dell’immobile tassato e non è commisurata alla durata dell’assoggettamento (art. 95 LT). A condizione che l’asta avvenga prima del 31 dicembre 2002, l’imposta immobiliare 2002 dovrà quindi essere aggiunta all’importo di fr. 8'000.--, computato quale spese di trapasso, figurante alla cifra 10b delle condizioni d’asta (cfr. anche cifra 8b).

                               3.6.   Riassumendo, vanno depennate dall’elenco oneri tutte le “imposte comunali” nonché le “imposte cantonali” per gli anni fiscali 1992, 1993, 1994 e 2002.

                               3.7.   A scanso di equivoci, occorre precisare che il fatto che le “imposte cantonali” 1995-2001 siano fondate su tassazioni provvisorie non è d’ostacolo alla loro iscrizione nell’elenco oneri. L’imposta, indipendentemente da qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 3.5), il credito fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso, trattandosi dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il conteggio di cui all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge va notificato solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253 cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p. 545 s., ad 10.2), non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco oneri del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale. Del resto, gli altri creditori, nell’occorrenza __________, hanno sempre la facoltà, nel termine di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne l’esistenza (segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli art. 252-253 LT 1994, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera, cfr. supra cons. 1) e l’importo, mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF; Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 114 e 123 ad art. 140; Gilliéron, n. 129 ad art. 140).

                                   4.   Tributi causali

                                         L’art. 183 LAC riconosce il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 CC “per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile” (cpv. 1 cifra 1). Come si evince dal messaggio del Consiglio di Stato concernente la modifica dell’art. 229 vLT e dell’art. 183 LAC (messaggio no. 3262 del 26 gennaio 1988) e ancora più chiaramente dal relativo rapporto della Commissione speciale in materia tributaria (rapporto no. 3262 R del 7 giugno 1988), l’ipoteca legale di cui all’art. 183 cpv. 1 n. 1 LAC è istituita per garantire soltanto determinati crediti del Cantone rispettivamente del Comune, e meglio quelli relativi alle imposte – nel senso tecnico di tributi dovuti indipendentemente da una controprestazione dello Stato o dal conseguimento di un particolare vantaggio (cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. ed. Zurigo 1993, p. 489 ss.; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1998, n. 5 ad § 1) – che stanno in un rapporto particolare con gli immobili. Per contro, non è dato il privilegio dell’ipoteca legale per i tributi causali, a meno che la legge lo preveda esplicitamente (cfr. ad es. art. 19 cpv. 1 LCM [RL 7.3.3.1] per i contributi di miglioria; CEF 17 febbraio 1997 [15.1996.156], cons. 4). Va del resto osservato che la LT, e quindi anche il suo art. 252, si applica solo alle imposte definite esaustivamente all’art. 1 cpv. 1 LT.

                               4.1.   “Tasse acqua potabile”

                                         Nell’elenco oneri è iscritto a favore del Comune di __________ un credito di fr. 166.-- a titolo di “tasse acqua potabile 1993/1997”.

                                  a)   Dagli atti non è dato di sapere se nel caso di specie gli importi iscritti rappresentano tasse per l’allacciamento alle condotte dell’acqua potabile oppure tasse fisse di consumo dell’acqua. In entrambi i casi però essi costituiscono tributi causali e pertanto non rientrano nel concetto di imposte ai sensi dell’art. 183 cpv. 1 n. 1 LAC.

                                  b)   D’altra parte nessun’altra norma della vigente legislazione cantonale pone crediti di questo genere al beneficio di un’ipoteca legale. La Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1972 (LALIA) del 2 aprile 1975 (RL 9.1.1.2) stabilisce sì all’art. 107 cpv. 2 che “a garanzia del pagamento” dei contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione “spetta al Comune un'ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto”. La tassa d’uso della canalizzazione non beneficia invece della garanzia dell’ipoteca legale, né diretta  né indiretta (necessitante cioè dell’iscrizione a Registro fondiario). L’art. 110 cpv.1 LALIA stabilisce infatti unicamente che “il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa annua d’uso degli impianti”, ma non pone tali crediti al beneficio dell’ipoteca legale (cfr. CEF 17 febbraio 1997 [15.1996.156], cons. 5; 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 4a; 30 gennaio 1998 [15.96.164], cons. 3).

                                  c)   Di conseguenza la pretesa di fr. 166.-- per “le tasse acqua potabile 1993/1997” non implicando oneri reali per il fondo, deve essere depennata dall’elenco oneri.

                               4.2.   “Tasse rifiuti”

                                         Il Comune di __________ non ha fornito alcuna indicazione sulle norme legali su cui si fondano siffatte “tasse rifiuti” e in base alle quali le medesime sarebbero poste a beneficio di un’ipoteca legale. Già per questo motivo si potrebbe quindi non considerare tali tasse (cfr. supra cons. 3.1). Va comunque osservato come una tassa rifiuti sia d’acchito un tributo causale per il quale non è dato il beneficio dell’ipoteca legale in base agli art. 183 LAC e 229 LT 1976 o 252 LT 1994 (cfr. supra cons. 4). D’altronde, l’art. 70 LALIA, che sembra poter costituire la base legale su cui i Comuni possono istituire una tassa rifiuti, non prevede – né alcun’altra norma di questa legge – che siffatta tassa sia garantita da ipoteca legale, contrariamente a quanto previsto all’art. 107 cpv. 2 LALIA per i contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione (cfr. supra cons. 4.1b).

                                   5.   Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso.

                                         Sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 140 LEF; 36 RFF; 836 CC; 183 LAC; 252 LT; 70, 107, 110 LALIA;

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 4 aprile 2002 __________, succursale di __________, è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza sono stralciate dall’elenco oneri relativo alla PPP __________ RFD __________ le imposte e tributi comunali con i relativi interessi per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, nonché le imposte cantonali e i relativi interessi per gli anni 1992, 1993, 1994 e 2002.

                               1.2.   Il punto 10b delle condizioni di asta è modificato nel senso che verrà aggiunto all’importo di fr. 8'000.-- l’importo dell’imposta immobiliare cantonale 2002, da pagare a contanti dall’aggiudicatario “al momento dell’aggiudicazione, senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. punto 8b), quale acconto spese di trapasso e imposta immobiliare cantonale 2002”.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:   –   __________

                                         Comunicazione all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

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