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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.2001 15.2001.292

19 novembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·886 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2001.00292

Lugano 19 novembre 2001 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 novembre 2001 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione e il verbale di stima 4 ottobre 2001 nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal precetto esecutivo n. __________ in realizzazione del pegno manuale fatto spiccare da

__________  

viste le osservazioni 9 novembre 2001 dell'UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che il __________ ha fatto spiccare il PE n. __________ nei confronti di __________ per l'incasso di CHF 898.25 oltre accessori;

                                         che __________ ha interposto opposizione al PE in esame il 6 giugno 2001;

                                         che il Giudice di Pace di __________ ha citato __________ per l'udienza di discussione dell'istanza di rigetto dell'opposizione prevista per il 19 settembre 2001, alla quale ha partecipato unicamente il __________;

                                         che il Giudice di Pace di __________ ha rigettato integralmente l'opposizione con sentenza 25 settembre 2001;

                                         che di conseguenza il __________ ha chiesto la vendita del pegno manuale costituito da un'autovettura depositata presso il garage stesso;

                                         che l'UE di Lugano ha comunicato alle parti la domanda di vendita in data 4 ottobre 2001 e il verbale di stima del pegno;

                                         che la raccomandata spedita a __________ è ritornata non intimata all'UE di Lugano il 18 ottobre 2001; l'UE ha poi rispedito per lettera semplice tale atto all'escusso;

                                         che l'8 novembre 2001 __________ ha inviato all'UE di Lugano per telefax un reclamo (recte: ricorso) ex art. 17 LEF, chiedendo la sospensione dell'incanto e una nuova stima che tenga conto del fatto che il __________ avrebbe provocato al veicolo in questione dei danni durante una riparazione; nelle sue motivazioni il ricorrente sostiene di non aver ricevuto una citazione all'udienza dinanzi il Giudice di Pace e sostiene di aver l'intenzione di agire civilmente nei confronti del __________ in risarcimento di un preteso danno; lo stesso ricorrente sostiene di aver ricevuto gli atti contestati il 22 ottobre 2001;

                                         che con osservazioni 9 novembre 2001 l'UE di Lugano chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per intempestività, essendo manifestamente tardivo;

                                         che il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo; il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.);

                                         che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario; che tale disposizione va intesa in realtà in un senso più largo corrispondente a quanto disposto dall’art. 36a OG, il quale, oltre a permettere all’organo giudicante di dichiarare irricevibili i ricorsi e azioni fondati su modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi (cpv. 2), autorizza pure la reiezione senza deliberazione pubblica di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 1 lett. b) o irricevibili per ragioni di natura formale (CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]);

                                         che nel caso in esame il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto gli atti contestati con il suo ricorso il 22 ottobre 2001, di modo che l'ultimo giorno del termine di 10 giorni per ricorrere (art. 17 cpv. 2 LEF) era venerdì 2 novembre 2001, il giorno precedente essendo festivo, e che dunque il ricorso si palesa manifestamente tardivo e che va dichiarato irricevibile;

                                         che tuttavia in futuro l'UE di Lugano eviterà di inviare atti esecutivi per invio semplice, così come già considerato in CEF 1° marzo 2001 [15.2001.5] cons. 1.2.3.;

                                         che a titolo abbondanziale occorre segnalare al ricorrente che ove se ne verifichino le condizioni egli potrà domandare in ogni tempo al giudice del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione così come previsto dall'art. 85a LEF;

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17 e 85a LEF, art. 9 LPR

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 8 novembre 2001 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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