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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.2002 15.2001.274

2 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,003 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2001.274

Lugano 2 dicembre 2002 FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur

statuendo nel procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF 12 ottobre 2001 promosso

d’ufficio nei confronti di

__________

ritenuto

in fatto:                           A.  Con atto 29 agosto 2001 il Comune di __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di Blenio nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa dal citato Comune nei confronti di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e sei mesi il pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente.

B.  Il 13 settembre 2001 è stata compiuta un’indagine conoscitiva presso l’UEF di Blenio, durante la quale veniva esaminato

l’incarto esecutivo in oggetto, nonché altri incarti esecutivi  aventi quale creditore il Comune di __________.

                                          C.  Nel corso dell’istruttoria sono emerse diverse aritmie procedurali imputabili __________ dell’UEF di Blenio __________.

                                          D.  In occasione dell’ispezione 13 settembre 2001 presso l’UEF di Blenio sono emersi elementi tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti di __________. L’apertura di tale procedimento veniva ordinata con decisione 5 ottobre 2001 di questa Camera (inc. 15. 01. 255).

                                          E.  In data 23 ottobre 2001 veniva formalmente interrogato __________, il quale affermava che il ritardo accumulato nelle procedure in oggetto sarebbe dovuto al carico di lavoro dell’Ufficio ed alla carenza di personale.

Considerando

in diritto:                         1.   L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

                                          2.   Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello __________ (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

                                          3.   Giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale e del funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.

                                          4.   Nel caso di specie il procedimento disciplinare nei confronti di __________ è stato promosso d’ufficio da questa Camera a seguito delle risultanze istruttorie emerse nell’ambito del ricorso 29 agosto 2001 per ritardata/denegata giustizia del Comune di __________. In particolare nel corso dell’ispezione effettuata il 13 settembre 2001 sono stati riscontrati dei ritardi nell’evasione delle procedure esecutive, riconducibili all’operato di __________.

                                          5.   Nel corso del proprio interrogatorio __________ ha affermato che il ritardo nel pignoramento in oggetto è dovuto principalmente alle difficoltà incontrate nel reperire l’escussa. Egli ha inoltre sostenuto che, in generale, i ritardi nelle procedure, segnatamente nell’invio dei verbali di pignoramento, sono dovuti alla mancanza di personale in seno all’UEF di Blenio ( cfr. verbale d’interrogatorio 23 ottobre 2001).

6.      Durante l’indagine condotta presso l’UEF di Blenio non sono tuttavia emerse ulteriori aritmie procedurali e le lamentele nei confronti dell’Ufficio sembrano pervenire da un unico creditore. Tale tesi è avvalorata dalla deposizione di __________ il quale afferma: “Preciso inoltre che con altri creditori non ho mai avuto problemi, in quanto eventuali ritardi vengono trattati verbalmente o per iscritto direttamente da me e il creditore, spiegando la situazione reale del debitore e la mole di lavoro dell’ufficio e trovo sempre e comunque la situazione migliore alfine di non danneggiare ne il debitore ne il creditore. Detto ciò penso di aver sempre fatto il mio lavoro, pur non a regola d’arte o applicando alla lettera la LEF, ma nel migliore dei modi soddisfando ambo le parti. Mi sorge il dubbio che i problemi con il Comune di __________ siano di natura personale nei miei confronti o nei confronti dei funzionari dell’UEF di Blenio. Prendo atto che l’ispettore delegato mi invita a limitare i ritardi, compatibilmente con il carico di lavoro dell’ufficio.” (cfr. verbale di interrogatorio 23 ottobre 2001).

7.      Le risultanze istruttorie hanno dimostrato che il ritardo nell’evasione delle procedure esecutive è da ricondurre al carico di lavoro dell’UEF di Blenio ed alle difficoltà di esecuzione del pignoramento dovute alla scarsa collaborazione dei debitori. Non si tratta quindi di disfunzioni addebitabili direttamente a __________, il quale viene comunque invitato in futuro a voler fissare all’escusso un termine per la produzione dei documenti attestanti i redditi e le deduzioni richieste, con la comminatoria che in assenza di tale documentazione non si terrà conto delle deduzioni richieste nel calcolo del minimo di esistenza ed il reddito verrà fissato d’ufficio. In tal modo si evita di procrastinare inutilmente l’invio dell’atto di pignoramento, contro il quale resta sempre aperta, per il creditore ed il debitore, la via del ricorso ex art. 17 LEF.

8.      Di conseguenza visto l’esito dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati, da parte di __________, atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF, il procedimento disciplinare è da ritenere evaso.

                                         9.   Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF

PRONUNCIA

                                   1.   Il procedimento disciplinare 12 ottobre 2001 , è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di __________, funzionario dell'UEF di Blenio, __________.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Comunicazione:      __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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