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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.09.2002 15.2001.00298

19 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·870 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2001.00298

Lugano 19 settembre 2002 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 novembre 2001 di

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ nell’ambito del fallimento della società

__________  

richiamata l’ordinanza presidenziale 22 novembre 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni 20 novembre 2001 dell’UEF di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   In data 14 febbraio 2000 la Pretura del Distretto di __________ ha decretato il fallimento della società __________.

                                  B.   Con scritto 15 febbraio 2000  la ditta __________ rivendicava tutto il materiale e i macchinari situati nei locali della fallita.

                                  C.   Il 2/11 ottobre  2000 l’UEF di __________ procedeva all’inventario dei beni della fallita. In tale occasione l’Ufficio constatava, su indicazione dell’amministratore unico, che diversi automezzi, autovetture e macchine edili, indicati nell’inventario con i numeri dal al 49 al 63, non risultavano essere in possesso della fallita.

                                  D.   Con circolare 21 dicembre 2000, inviata a tutti i creditori iscritti in graduatoria, l’UEF di __________ decideva di rinunciare alla rivendicazione della proprietà della fallita sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000.Nella circolare si assegnava nel contempo ai creditori il diritto di chiedere la cessione della citata pretesa, con l’avvertenza che se nessun creditore avesse inoltrato richiesta di cessione entro il 15 gennaio 2001, la rinuncia della massa sarebbe stata definitiva ed il citato diritto sarebbe stato realizzato a pubblico incanto.

                                  E.   Non avendo nessun creditore richiesto la cessione del diritto di rivendicare la proprietà della fallita sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000, l’UEF di __________ pubblicava sul __________ l’avviso d’incanto relativo a tale diritto.

                                  F.   Con  ricorso 19 novembre 2001 la __________ ha impugnato l’avviso d’incanto __________ chiedendone l’annullamento. La ricorrente sostiene che avendo l’UEF di __________ rinunciato a promuovere l’azione di rivendicazione, esso avrebbe riconosciuto il diritto di proprietà della __________ sugli oggetti rivendicati.

                                  G.   Con osservazioni 20 novembre 2001 l’UEF di __________ chiede la reiezione del ricorso ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto:                  1.   Per l’art. 242 cpv. 3 LEF la massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi. Alla norma di cui all’art. 242 LEF, in caso di rinuncia della massa, risulta applicabile l’art.260 LEF ( cfr. Marc Russenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44 ad art. 242 LEF).

                                         Giusta l’art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. La pretesa può essere realizzata, conformemente all’art. 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione ( art 260 cpv. 3 LEF).  

                                   2.   Nel caso di specie l’UEF di __________ ha rinunciato a promuovere l’azione di rivendicazione della proprietà della fallita __________. sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000, detenuti da terzi. La facoltà di chiedere la cessione del diritto di promuovere tale azione è stata data ai creditori con circolare 21 dicembre 2000. Non avendo alcun creditore richiesto la cessione del diritto di rivendicare la proprietà della fallita sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000, l’UEF di Leventina, in applicazione dell’art. 260 cpv. 3 LEF, ha pubblicato sul __________ l’avviso d’incanto relativo a tale diritto. L’Ufficio ha quindi agito correttamente mettendo all’asta tale diritto, in quanto espressamente previsto dall’art. 260 cpv. 3 LEF, applicabile alla procedura di rivendicazione di cui all’art. 242 cpv. 3 LEF. L’aver rinunciato a promuovere l’azione di rivendicazione non implica quindi in alcun modo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il riconoscimento della  proprietà della __________ sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000.

                                   3.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

                                         Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 242 e 260 LEF

pronuncia:              1.   Il ricorso 19 novembre 2001 __________, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UEF di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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