Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.2001 15.2001.00229

22 août 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,225 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2001.00229

Lugano 22 agosto 2001 /LG/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 giugno 2001 di

__________ (rappr. dal __________)

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 19 giugno 2001 di sospendere l'incanto immobiliare dei fogli PPP __________–__________ previsto per il 3 luglio 2001 alle 15.00 nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

__________ (rappr. dall'avv. __________)

procedura concernente anche:

                                          __________

viste le osservazioni:

– 4 luglio 2001 della __________

– 16 luglio 2001 dell'UE di Lugano;

– 19 luglio di __________

richiamata l'ordinanza presidenziale 25 giugno 2001 con la quale non è stato concesso l'effetto sospensivo ed è stato fatto ordine all'UE di Lugano non procedere ad atti e misure esecutive;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che l'UE di Lugano ha pubblicato sul FUCT ____________________ l'avviso di incanto unico delle PPP n. __________ (133 0/00 sul foglio base n. 125) e __________ (867 0/00 sul foglio base n. 125) RFD di __________, intestate a __________ fissando l'incanto per il 3 luglio 2001 alle 15.00 presso l'Ufficio stesso, rilevando che le condizioni d'incanto sarebbero state visibili a partire dal 18 giugno 2001 per 10 giorni consecutivi;

                                          che il 10 maggio 2001 l'UE di Lugano ha inviato alle parti interessate gli elenchi oneri per le due PPP summenzionate;

                                          che il 21 maggio 2001 il __________ ha ridotto le proprie pretese insinuate;

                                          che il medesimo giorno __________ ha comunicato all'UE di Lugano di contestare gli elenchi oneri delle PPP in questione, sostenendo che il credito di __________ sarebbe inferiore a quanto da notificato da questo istituto di credito;

                                          che il 22 maggio 2001 l'UE di Lugano ha aggiornato gli elenchi oneri come richiesto da __________ dandone comunicazione a tutte le parti interessate;

                                          che il 25 maggio 2001 l'UE di Lugano ha fissato a __________ un termine di 20 giorni per promuovere l'azione volta a contestare la pretesa di __________ iscritta negli elenchi oneri delle PPP in questione;

                                          che il 18 giugno 2001 __________ ha contestato la pretesa di __________ dinanzi il Pretore di Lugano chiedendo lo stralcio dai due elenchi oneri di tutte le pretese di __________;

                                          che il 19 giugno 2001 l'UE di Lugano, ricevuta copia della petizione 18 giugno 2001 di __________, ha deciso la sospensione dell'incanto delle 2 PPP previsto per il 3 luglio 2001, invocando l'art. 141 LEF;

                                          che con atto di ricorso 22 giugno 2001 __________ chiede l'annullamento della decisione di sospensione dell'incanto 3 luglio 2001, ritenendo che la contestazione promossa da __________ non è suscettibile di modificare il prezzo di aggiudicazione;

                                          che con osservazioni 4 luglio 2001 l'AFC si è rimessa al giudizio di questa Camera;

                                          che con osservazioni 16 luglio 2001 l'UE di Lugano conferma la propria decisione chiedendo la reiezione del gravame;

                                          che con osservazioni 19 luglio 2001 __________ chiede la conferma della decisione dell'UE di Lugano e la reiezione del gravame, siccome l'ammontare del preteso credito di __________ sarebbe nettamente inferiore a quello annunciato ed iscritto negli elenchi oneri;

                                          che questa Camera ha esperito l'8 agosto 2001 un sopralluogo presso l'UE di Lugano per stabilire se – oltre a __________ – altri creditori avessero promosso esecuzioni e/o domandato la realizzazione delle PPP in questione, appurando che solo __________ si è fatta unica parte attiva;

                                          che il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF È un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/

                                          Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.);

                                          che in virtù dell'art. 141 cpv. 1 LEF, se un diritto iscritto nell'elenco oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbe altri legittimi interessi;

                                          che la sospensione dell'incanto ex art. 141 cpv. 1 LEF è una misura conservativa lasciata al prudente giudizio dell'Ufficiale, per evitare che il prodotto dell'oggetto messo all'asta venga sminuito a causa della lite tra il proprietario dell'oggetto e il creditore pignorante o pignoratizio. La pratica dimostra che i casi, in cui tale provvedimento si giustifica, sono rari; il caso più frequente è quello in cui il credito di un creditore pignoratizio di rango superiore al creditore procedente viene contestato giudizialmente: dal momento che la lite potrebbe modificare l'importo del creditore di rango superiore, pure il prezzo minimo potrebbe variare (Markus Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, n. 6 ad art. 141);

                                          che l’art. 141 cpv. 1 LEF riserva tuttavia pure non meglio definiti “altri interessi legittimi”. Orbene, l'escusso ha, almeno potenzialmente, un interesse alla sospensione dell’asta. Infatti, qualora la contestazione della pretesa della ricorrente dovesse essere accolta dal Pretore, verrebbe a cadere la realizzazione, in quanto la ricorrente difetterebbe del diritto di esigerla. D’altronde, gli altri creditori iscritti nell’elenco oneri non sono procedenti. Non si può neanche rinviare gli escussi a far valere i propri diritti con l’azione di sospensione dell’esecuzione prevista all’art. 85a LEF, poiché quest’ultima ha un carattere sussidiario (cfr. Pierre–Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 16 ad art. 85a; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 16 ad § 20), in particolare rispetto all’azione di contestazione dell’elenco oneri, almeno quando quest’ultima azione è stata inoltrata anteriormente (litispendenza, cfr. Bernhard Bodmer, Basler Kommentar zum SchKG, n. 11 ad art. 85a; Luca Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 59);

                                          che in conclusione l'inoltro dell'azione in contestazione delle pretese di __________ da parte di __________ può potenzialmente portare all'annullamento dell'asta delle PPP di quest'ultimo; la decisione 19 giugno 2001 va pertanto confermata e l'asta va sospesa, perlomeno fino a quando un altro creditore procedente non dovesse presentare la sua domanda di vendita;

                                          che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 20a, 141 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:           1.      Il ricorso 22 giugno __________ è respinto.

                                2.      Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione a:   –   __________

                                          Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

15.2001.00229 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.2001 15.2001.00229 — Swissrulings