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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.05.2001 15.2001.00201

7 mai 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,376 mots·~12 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2001.00201   DOMANDA DI REVISIONE

Lugano 7 maggio 2001 /CJ/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale (considerato parzialmente quale domanda di revisione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale Autorità di vigilanza) 25 aprile 2001 di

__________

  contro  

la sentenza 6/11 aprile 2001 della Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell’inc. 15.2000.140 su ricorso 2 agosto 1999 contro l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano e meglio contro lo “stato di riparto provvisorio” 22 luglio 1999 nel fallimento

                                          __________

procedura concernente anche

                                          __________

nonché

                                          __________

richiamate le ordinanze presidenziali 29 gennaio 2001,

ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto 28 luglio 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società __________ in liquidazione.

                                B.      Il 4 dicembre 1997 ha avuto luogo l’incanto della part. __________ di Lugano di proprietà della fallita, aggiudicata per l’importo di fr. 1'498'000.–.

                                C.      In data 22 luglio 1999 l'UF di Lugano depositava lo "Stato di riparto provvisorio” del fallimento __________ in liquidazione. Il ricavo a beneficio dei creditori, risulta così composto:

                                          I.    Attivo

                                               Ricavo incanto                                         fr.       1'498'000.–

                                               Reddito degli immobili                           fr.        433'178.10

                                               Totale attivo                                             fr.     1'931'178.10

                                          II.   Riparto

                                               Spese di massa

                                          a) Crediti ex art. 262 cpv. 2 LEF

                                               Imposta cantonale 1993/96 + int.          fr.          58’199.95

                                               Imposta cantonale 1997                         fr.            8'412.30

                                               Imposta comunale 1993/96 + int.          fr.          47'559.55

                                               Imposta comunale 1997                         fr.            5'589.30

                                               IFD utile di vendita                                  fr.            1'923.90

                                          b)  Spese di amministrazione del fondo

                                               Tassa di canalizzazione 1992               fr.            1'104.65

                                               Totale                                                        fr.        122'789.65

                                               Ricavo netto da ripartire                         fr.     1'808'388.25

                                D.      Con sentenza 3 agosto 2000, questa Camera ha respinto il ricorso 2 agosto 1999 di __________ chiedente lo stralcio dallo stato di ripartizione provvisorio delle spese e dei debiti di massa, nonché delle spese di amministrazione, iscritti ai punti II a) e b) per un totale fr. 122'789.65.

                                E.      Tale sentenza è stata impugnata da __________ davanti al Tribunale federale, il quale, con decisione 2 ottobre 2000, ha accolto parzialmente il ricorso e rinviato la causa all’Autorità di vigilanza per completazione degli accertamenti di fatto e l’emanazione di un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. L’autorità federale, in particolare, ha rinviato la causa a questa Camera perché essa riesamini se effettivamente le imposte cantonale e comunale relative al 1993 e la tassa di canalizzazione 1992 siano state computate due volte nello stato di riparto, sia quali debiti della massa che quali debiti del fallito.

                                F.      Con sentenza 6 aprile 2001, questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso 2 agosto 1999 di __________ ordinando:

                                          –    all’UF di Lugano lo stralcio delle voci “Imposta comunale 1997” e “Imposta cantonale 1997” della cifra II.b). (recte: II.a), nonché la voce “Tassa di canalizzazione 1992” della cifra II.b),

                                          –    allo Stato del Canton Ticino la restituzione dell’importo di fr. 6'448.––, e

                                          –    al Comune di Lugano la restituzione degli importi di fr. 5'480,80 e fr. 638,25.

                                G.      Contro questa sentenza, __________ si aggrava con ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale. Oltre a chiedere lo stralcio dell’”imposta federale diretta (utile di vendita)” dalla cifra II a), nonché delle imposte cantonale e comunale 1993 dalla stessa cifra II a), la ricorrente rileva, al punto II.3. dell’atto di ricorso, un duplice errore di questa Camera, nell’avere dimenticato, nel dispositivo, di ordinare all’UF lo stralcio delle imposte cantonale e comunale 1993 e della tassa di canalizzazione 1992 a pagina 8 dello stato di riparto, nonché di aver, nei motivi della sentenza, indicato quale importo da stralciare a questo titolo l’importo di fr. 85'112,75 invece di fr. 27'822,30 (fr. 14'060,30 + 12'657,35 + 1'104,65).

Considerando

in diritto:               1.      Con atto 25 aprile 2001 __________ ha formulato ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale contro la sentenza 6 aprile 2001 di questa Camera, facendo valere alcune censure che già sarebbero potute essere formulate con domanda di revisione in conformità dell’art. 26 lett. a LPR.

                                          1.1.    Il ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF non esclude la domanda di revisione di diritto cantonale nei Cantoni che, come il Ticino, hanno introdotto siffatto rimedio di diritto. Nel caso in cui vengano formulati contemporaneamente – sia nello stesso atto che in gravami distinti – tanto il ricorso dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quanto la domanda di revisione all’Autorità cantonale di vigilanza, per i combinati art. 57 cpv. 1 e 81 OG il Tribunale federale sospende l’esame del ricorso fino a che l’autorità cantonale abbia pronunciato. Nel frattempo resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale al Tribunale federale per il tempo tecnico necessario all’Autorità cantonale per determinarsi sulla domanda di revisione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG., vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 51 ad art. 19 LEF; Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, p. 745 s.).

                                          1.2.    La qualificazione del gravame quale domanda di revisione va operata dall’Autorità cantonale di vigilanza secondo la sua esatta natura giuridica e non solo sulla base di una formulazione errata o imprecisa del rimedio di diritto. Con denominazione errata si può anche intendere che il ricorrente ritiene di doversi aggravare unicamente al Tribunale federale perché indottovi dall’indicazione in sentenza dei rimedi di diritto – che in virtù dell’art. 20 a cpv.2 n. 4 seconda proposizione LEF si compendiano nel ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF – senza sapere che le stesse argomentazioni, o almeno parte di esse, possono già essere formulate con la domanda di revisione all’Autorità cantonale di vigilanza. Ne consegue che il ricorso ex art. 19 LEF formulato da __________ deve essere subito trattato come domanda di revisione di diritto cantonale nel senso degli art. 25 ss. LPR, ritenuto che – per il principio di celerità e per evitare che possano darsi sospetti di ritardata giustizia – il giudizio sulla domanda di revisione dovrà essere pronunciato entro tempi ristretti. Da questo modus operandi non deriverà comunque alcun pregiudizio alle parti, cui resta aperta la via del ricorso di diritto federale contro il nuovo giudizio cantonale.

                                2.      Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo perdere tempo (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 all’art. 27).

                                          Nel caso di specie è ipotizzabile il motivo di revisione dell’art. 26 lett. a LPR (errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza).

                                3.      L’errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza si realizza quando l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie. In linea di principio si tratta di casi facilmente correggibili, gli elementi per operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi. Non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l’autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata – espressamente menzionata – ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un siffatto rifiuto non è questione d’ordine fattuale bensì giuridico (Cometta, op. cit., n.1.1 e 1.2 ad art. 26 LPR).

                                          3.1.    La nozione di inavvertenza presuppone che il tribunale abbia omesso di considerare un atto determinato o che l’abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo esatto tenore, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399–400, cons. 2a). L’inavvertenza non concerne l’apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori di diritto del giudice – restano comunque riservati i casi in cui l’errore sia di tutta evidenza e di immediato riscontro – e in linea di principio non può prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Cometta, op. cit., n.1.3 e 1.4 ad art. 26 LPR).

                                          3.2.    Chi sostiene esservi contrasto nel senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente:

                                                    –   indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso;

                                                    –   dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.

                                4.      __________ ha evidenziato, al punto 3 del suo atto di ricorso, due inavvertenze manifeste da parte di questa Camera, in quanto la medesima ha:

                                          –    dimenticato, nel dispositivo, di ordinare all’UF quanto esposto al considerando 6.4 c) della sentenza, ovvero lo stralcio degli importi figuranti a pagina 8 dello stato di riparto a titolo di imposte cantonale e comunale 1993 nonché di tassa di canalizzazione 1992;

                                          –    indicato, nello stesso considerando, quale importo da stralciare l’importo di fr. 85'112,75 invece che fr. 27'822,30 (fr. 14'060,30 + 12'657,35 + 1'104,65): si tratta ovviamente di un errore, in quanto l’importo di fr. 85'112,75 rappresenta il guadagno complessivo del processo riferito alle imposte cantonali per gli anni 1988–1993 (ossia fr. 46'978,20, cfr. p. 2 dello stato di riparto), alle imposte comunali per gli anni 1988–1993 (ossia fr. 37'029,90, cfr. p. 3 dello stato di riparto) nonché alla tassa di canalizzazione 1992 (ossia fr. 1'104,65, cfr. p. 4 dello stato di riparto); orbene, risulta esplicitamente dallo stesso considerando 6.4 c) della sentenza impugnata che andavano stralciate unicamente le imposte cantonale e comunale 1993 nonché la tassa di canalizzazione 1992, per gli importi figuranti nello stato di riparto a p. 2, 3 risp. 4 (nonché, in modo più dettagliato, nell’elenco oneri, alla voce “ipoteche legali”):

                                               fr. 13'940,30    (cfr. elenco oneri, p. 1 ad n. 01, “Imposta Cantonale 1993”; non sono stati contabilizzati interessi, perché la tassazione è stata intimata il 26 giugno 1997 posteriormente al deposito dell’elenco oneri dell'8 luglio 1996), risp.

                                               fr. 10'288,15    (cfr. elenco oneri, p. 2 ad n. 02, “Imposta Comunale 1993”; stessa osservazione che sopra), e

                                               fr. 1'104,65       (cfr. elenco oneri, p. 2 ad n. 03, “Tassa di canalizzazione” nonché stato di riparto, a p. 4),

                                               per un totale di fr. 25'333,10.

                                          4.1.    Di conseguenza, per i motivi esposti al considerando 6.4 c) della sentenza impugnata – che vengono qui confermati, malgrado le conclusioni in senso opposto di __________ –, vanno rettificati tutti gli importi stabiliti alle pagine 2 e seguenti dello stato di riparto in cui sono stati presi in considerazione le imposte cantonale o comunale 1993 oppure la tassa di canalizzazione 1992, nel senso della radiazione di queste imposte e del conseguente mutamenti dei dati numerici (ciò che avrà per effetto un aumento, pari a fr. 25'333,10, dei riparti a favore della ricorrente).

                                          4.2.    L’UF di Lugano modificherà pertanto lo stato di riparto come segue:

                                                    a)    riduzione a fr. 27'880,60 (41'820,90 – 13'940,30) dell’importo di fr. 41'820,90 figurante a pagina 2 dello stato di riparto quale “Capitale” delle imposte cantonali 1991–1993;

                                                    b)    riduzione a fr. 70'769,30 (84'709,60 – 13'940,30) degli importi di fr. 84'709,60 figuranti a pagina 2 dello stato di riparto quali somma dei crediti fatti valere dallo Stato nonché somma “da riportare”;

                                                    c)    riduzione a fr. 33'037,90 (70'769,30 – 37'731,40) dell’importo di fr. 46'978,20 figurante a pagina 2 dello stato di riparto quale “Guadagno del processo” a favore di __________;

                                                    d)    riduzione a fr. 35'907,15 (46'195,30 – 10'288,15) dell’importo di fr. 46'195,30 figurante a pagina 3 dello stato di riparto quale “Capitale” delle imposte comunali 1988–1993;

                                                    e)    riduzione a fr. 49'460,15 (59'748,30 – 10'288,15) dell’importo di fr. 59'748,30 figurante a pagina 3 dello stato di riparto quale somma dei crediti fatti valere dal Comune;

                                                    f)     riduzione a fr. 26'741,75 (49'460,15 – 22'718,40) dell’importo di fr. 37'029,90 figurante a pagina 3 dello stato di riparto quale “Guadagno del processo” a favore di __________;

                                                    g)    riduzione a fr. 120'229.45 (70'769.30 + 49'460.15) dell'importo di fr. 144'457,90 figurante a pagina 3 dello stato di riparto quale somma “da riportare”;

                                                    h)    riduzione a zero degli importi di fr. 1'104,65 figuranti a pagina 4 dello stato di riparto quale “Tassa di canalizzazione” e “Guadagno del processo” a favore di __________;

                                                    i)     correzione, a pagina 4, dell’importo, tra parentesi, da riportare;

                                                    k)    rettifica di tutte le cifre a pagine 5 a 8 in funzione delle modifiche che precedono, in particolare degli importi figuranti a pagina 8 quale “Guadagno del processo”, da ridurre a fr. 33'037,90, risp. 26'741,75 e 0, per un totale di fr. 59'779,65 invece di fr. 85'112,75.

                                5.      Le altre censure proposte dalla ricorrente sono punti fattuali (la qualifica dell’”imposta federale diretta (utile di vendita)” è fondata, come indicato al considerando 4.3, sulla tassazione relativa all’imposta federale diretta 1997, con riferimento in particolare all’allegata motivazione) e giuridici sui quali questa Camera si è già espressa e non configurano pertanto motivi di revisione. Per tale ragione, il ricorso di __________ è già stato trasmesso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale con avviso dell’apertura della procedura di revisione cantonale (con riferimento agli art. 57 cpv. 1 e 81 OG, cfr. supra cons. 1.1). Di conseguenza, la presente sentenza viene pure comunicata all’Autorità di ricorso superiore.

                                6.      Ne consegue l'accoglimento del ricorso limitatamente ai pregressi motivi di revisione.

                                          Non si prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR), perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale.

Richiamati gli art. 16, 17 e 26 lett. a LPR, 57 cpv. 1 e 81 OG

pronuncia:           1.      Il ricorso 25 aprile 2001 di __________, considerato in parte quale domanda di revisione, è parzialmente accolto.

                                          1.1.    Di conseguenza il dispositivo della sentenza 6 aprile 2001 di questa Camera (inc.15.2000.140) viene completato con l’aggiunta di un considerando 1.1.2 così formulato:

                                          1.1.2. È fatto ordine all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano di rettificare lo stato di riparto 21 luglio 1999, depositato il 22 luglio 1999, come al considerando 4.2 della presente decisione.

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                4.      Intimazione a:

                                          –    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            Il segretario

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