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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.05.2001 15.2001.00039

21 mai 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,779 mots·~9 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2001.00039

Lugano 21 maggio 2001 LG/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 febbraio 2001 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, e meglio contro il verbale di pignoramento e la comunicazione della domanda di realizzazione nell'ambito della procedura esecutiva dipendente da PE n. __________ contro di lui promossa da

__________

richiamata l'ordinanza presidenziale 20 febbraio 2001, con la quale al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

- 6 marzo 2001 di __________

- 16 marzo 2001 dell'UEF di Leventina

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con domanda di proseguire l'esecuzione 19 aprile 2000 __________ chiede all'UEF di Leventina di procedere ad un pignoramento nei confronti di __________ in virtù di un attestato di insufficienza di pegno per CHF 321'494.25 rilasciato il 2 marzo 2000 dal medesimo UEF.

                                  B.   Il 12 luglio 2000 l'UEF di Leventina ha incaricato per via rogatoriale l'UEF di Mendrisio di procedere ad un pignoramento nei confronti di __________.

                                  C.   Il 24 agosto 2000 l'UEF di Mendrisio ha effettuato il pignoramento indicando nel relativo verbale che __________ "__________, di professione esercente-cuoco, attualmente a beneficio della AI 75% fr. 1'357.– e complementare fr. 447.–, vive presso la sorella a __________, dichiara di non più possedere beni né mobili, né immobili o crediti da sottoporre al pignoramento. Il sig. __________ è intestatario di Polizza Assicurativa __________ presso la Comp. __________ con la quale è in corso una causa per la riscossione indennità infortunio dal 1995 per un importo di fr. 20'000.– annui".

                                  D.   Con verbale di pignoramento e comunicazione all'assicurazione del 25 settembre 2000 l'UEF ha pignorato il "credito vantato dal debitore a titolo di indennità per infortunio presso la __________ ".

                                  E.   In data 5 dicembre 2000 __________ ha chiesto la messa all'incanto del credito pignorato.

                                  F.   Il 2 febbraio 2001 l'UEF di Leventina ha comunicato a __________ la domanda di realizzazione presentata da __________, specificando che l'incanto avverrà "fra circa un mese".

                                  G.   Con ricorso 15 febbraio 2001 __________ chiede l'annullamento del verbale di pignoramento 25 settembre 2000 e di conseguenza della comunicazione della domanda di realizzazione 2 febbraio 2001, sostenendo che il verbale di pignoramento indicherebbe un credito generico non chiaramente specificato, che egli vanterebbe un credito non già contro la __________ ma di __________, che tale credito è oggetto di una causa e dunque non è liquido, che quand'anche tale credito fosse pignorabile esso dovrebbe essere limitato alle prestazioni di un anno (pari a CHF 20'000.–) in virtù dell'art. 93 cpv. 2 LEF, e che comunque prima di pignorare tale importo si dovrebbe procedere ad allestire un conto del minimo vitale (non inferiore a CHF 2'949.90 mensili). Il ricorrente chiede inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  H.   Con osservazioni 6 marzo 2001 __________ precisa che anche diritti derivanti da polizze di assicurazione contro il rischio di incapacità lavorativa sono pignorabili, seppure nei limiti dell'art. 93 LEF, e si rimette al giudizio di questa Camera.

                                    I.   Con osservazioni 16 marzo 2001 l'UEF di Leventina costata che dai documenti prodotti da __________ l'indicazione del credito pignorato non è corretta e che il verbale di pignoramento non contiene alcuna indicazione in merito al minimo di esistenza e alla durata del pignoramento dei redditi dell'escusso. Esso ritiene infine che i documenti prodotti dal ricorrente siano sufficienti per poter procedere ad un corretto pignoramento di salario e crediti.

considerando

in diritto:

                                   1.   Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).

                               1.1.   Il ricorso in esame, presentato il 15 febbraio 2001 in seguito alla ricezione (il 5 febbraio 2001) della comunicazione della domanda di realizzazione del 2 febbraio 2001, tende in sostanza all'annullamento del verbale di pignoramento 25 settembre 2000. Occorre preliminarmente rilevare che nonostante il gravame appaia intempestivo, esso potrebbe comunque rivelarsi ricevibile, a condizione che soddisfi i requisiti imposti dall'art. 93 cpv. 3 LEF, dal momento che il ricorrente sostiene che il pignoramento del 25 settembre 2000 intaccherebbe il suo minimo vitale. La questione d'ordine può essere pertanto evasa unicamente previa analisi del merito del ricorso.

                                   2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13; CEF vig. [15.2001.5] cons. 2).

                               2.1.   In virtù dell'art. 93 cpv. 1 LEF il pignoramento dei redditi si estende a tutti i proventi dell'escusso, fatta eccezione per quelli esaustivamente elencati all'art. 92 LEF. Dal momento che le prestazioni assicurative dipendenti dalla LCA non risultano impignorabili in virtù di quest'ultima disposizione, l'Ufficio può procedere al pignoramento delle stesse. Occorre tuttavia tenere conto che in virtù dell'art. 4 RPAss (RS 281.51) il Tribunale federale sembra partire dal presupposto che un siffatto pignoramento debba avvenire soltanto dopo che l'Ufficio ha potuto accertare la mancanza di altri beni sufficienti a coprire il credito per il quale ha luogo l'esecuzione. Sempre secondo l'art. 4 RPAss l'Ufficio deve procedere al pignoramento di tutti i diritti incorporati nella polizza assicurativa, indicando quali diritti non sono sottoposti all'esecuzione forzata (a motivo della presenza di una clausola beneficiaria o della data della prestazione assicurativa al di là della validità del pignoramento) e impartendo un termine di 10 giorni al creditore per contestare quest'indicazione; gli art. 5-7 RPAss indicano poi quali passi giudiziari può intraprendere il creditore in contestazione delle clausole beneficiarie.

                               2.2.   In casu occorre riconoscere che il pignoramento 25 settembre 2000 non ottempera la procedura imposta dall'art. 4 RPAss, non solo per quanto riguarda i termini da impartire al creditore, ma anche per quanto concerne l'oggetto pignorato. Infatti, prima di procedere al pignoramento di diritti dipendenti da una polizza assicurativa, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla determinazione dei redditi e del minimo vitale dell'escusso, completando semmai il pignoramento con i tre diritti contenuti nella polizza vita di __________ (cfr. doc. D, pag. 1) e indicando quali diritti non riteneva pignorabili. Di conseguenza, ritenuto che il verbale di pignoramento 25 settembre 2000 si rivela palesemente incompleto e proceduralmente irrito, il ricorso - in quanto tenda all'esecuzione di un pignoramento di salario o alla sua revisione risulta ricevibile in ogni tempo e va accolto nel senso di quanto considerato in precedenza. Analoga soluzione si sarebbe avuta se si fosse considerato il ricorso qui in esame quale segnalazione di nullità ex art. 22 LEF.

                               2.3.   Onde garantire il doppio grado di ricorso, questa Camera retrocede l'incarto all'UEF di Leventina affinché proceda ad assumere le prove mancanti per determinare il reddito, le deduzioni e il minimo vitale del ricorrente, e se del caso ad eseguire il pignoramento dei diritti contenuti nella polizza assicurativa sub. doc. C così come previsto al cons. 2.1. L'Ufficio terrà conto non solo dei documenti allegati al ricorso, ma anche di quelli allegati all'istanza di assistenza giudiziaria, dalla quale in particolare risulta - contrariamente a quanto affermato con il ricorso - che il ricorrente non versa alimenti ai figli, dal momento che gli stessi sono anticipati dall'Ufficio anticipo alimenti. L'Ufficio avrà inoltre cura di chiedere la documentazione attuale in merito ai contributi AVS pagati dal ricorrente e alla cassa malati.

                                   3.   Sulle tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF). A norma dell'art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2 c i. f.; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, n. 2.4.1 ad art. 15a LPR, p. 230 e riferimenti), l'interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.

                                         In concreto non sono date le eccezionali condizioni che comportano la necessità dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso in tema di pignoramento di redditi. L‘istanza di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF, 4 ss. RPAss, 61 e 62 OTLEF, 15a LPR

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 15 febbraio 2001 __________ è accolto.

                               1.1.   Di conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 25 settembre 2000 e la comunicazione della domanda di realizzazione 2 febbraio 2001.

                               1.2.   L'incarto è retrocesso all'UEF di Leventina per gli incombenti di cui al cons. 2.3.

                                   2.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 15 febbraio 2001 __________ è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UEF di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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