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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.06.2001 15.2001.00028

21 juin 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·695 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2001.00028

Lugano 21 giugno 2001 /B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 febbraio 2001 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento 2/5 febbraio 2001 emessa nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________  

richiamata l'ordinanza presidenziale 8 febbraio 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;

viste le osservazioni:      -     16 febbraio 2001 del__________ __________

                                          -     19 febbraio 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che __________ ents (in seguito: __________) procede con PE n. __________ dell'UE di __________ contro __________ per il pagamento di un suo credito;

                                          che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;

                                          che con decisione amministrativa 6 dicembre 2000 ("decisione secondo art. 80 LAMal - precetto esecutivo N° __________") __________ ha determinato in fr. 283.30 il ritardo contributivo dell'assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo;

                                          che la decisione amministrativa 6 dicembre 2000 è stata resa con l'indicazione dei seguenti rimedi di diritto: "Vie di ricorso - La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione, debitamente motivata, dovrà essere fatta per iscritto e tramite invio raccomandato";

                                          che con domanda 26 gennaio 2001 __________ ha chiesto all'UE di __________ il proseguimento dell'esecuzione;

                                          che il 2 febbraio 2001 l'UE di __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata a __________ il 5 febbraio 2001;

                                          che con scritto spedito per via raccomandata il 5 febbraio 2001 indirizzato alla "Camera dei ricorsi delle Assicurazioni sociali" del Tribunale di appello __________ ha interposto "ricorso";

                                          che con decisione 18 maggio 2001 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato irricevibile il predetto ricorso e ha inviato gli atti alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione;

                                          che la decisione ex art. 80 LAMal può essere infatti impugnata entro trenta giorni formulando opposizione all'assicuratore (art. 85 cpv. 1 LAMal), ritenuto che la decisione su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 LAMal), contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);

                                          che pertanto la decisione amministrativa 6 dicembre 2000 dell'Universa non è cresciuta in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________, per cui l'esecuzione è sospesa ex art. 88 cpv. 1 LEF e di conseguenza l'UE di __________ non poteva ex art. 159 LEF emettere la comminatoria di fallimento in esame;

                                          che il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e la comminatoria di fallimento 2/5 febbraio 2001 emessa nell'esecuzione n. 780'976 dell'UE di __________ annullata;

                                          che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                          che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 88 LEF

pronuncia:

                                          1.   Il ricorso 5 febbraio 2001 __________, è accolto.

                                               1.1    La comminatoria di fallimento 2/5 febbraio 2001 emessa dall'UE di __________ nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________, è annullata.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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