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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.09.2000 15.2000.95

8 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,148 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00095

Lugano 8 settembre 2000 LG/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 luglio 2000 di

                                         __________

                                         contro

l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ – e meglio contro l’attestato di carenza beni 12 luglio 2000 – promossa da __________ avverso

                                         __________

viste le osservazioni:

4 agosto 2000 di __________

11 agosto 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   In data 14 giugno 2000 la __________ ha domandato di proseguire l’esecuzione in base all’attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento dell’11 gennaio 2000.

                                         In data 15 giugno 2000 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 10 luglio 2000.

                                         Solo l’11 luglio 2000 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento risultato tuttavia infruttuoso sulla base del seguente calcolo:

                                         Entrate:

                                         Stipendio                                         CHF               4'479.80

                                         Alimenti (1'068 x 1/3)                     CHF                  356.00

                                                                                                  CHF               4'835.80

                              Minimo d’esistenza

                                         Minimo base                                   CHF           1'025.--

                                         Figlio                                                CHF             400.--

                                         Figlio                                                CHF             300.--

                                         Affitto                                                CHF           1'900.--

                                         Riscaldamento                                CHF               20.--

                                         Cassa Malati                                   CHF             249.60

                                         Cassa Malati                                   CHF             246.40

                                         Trasferte                                          CHF             240.--

                                         Dr. __________                             CHF             300.--

                                         Dr. __________                             CHF             300.--

                                         Tribunale d’appello                         CHF             100.--

                                                                                                  CHF           5'081.20

                                         Con ricorso 20 luglio 2000 la __________ chiede che l’attestato di carenza beni 12 luglio 2000 venga annullato e che l’UE di Lugano proceda ad un nuovo calcolo del minimo esistenziale, sostenendo che un canone di locazione di CHF 1'900.—mensili è eccessivo.

                                         Nelle sue osservazioni 4 agosto 2000, __________ postula in sostanza la reiezione del gravame, sostenendo di aver già provato nel passato di cercare un nuovo appartamento e di avere infine trovato una casa a __________ per CHF 1'500.—mensili.

                                         L’UEF ha chiesto con osservazioni 11 agosto 2000 la conferma della propria decisione.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione si potrà tenere conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.

                                   a)   Per quanto riguarda le entrate dell’escussa occorre rilevare che l’Ufficio ha correttamente fissato lo stipendio netto in CHF 4'479.80, non tenendo conto del rimborso di un prestito che l’escussa ha probabilmente contratto con la sua datrice di lavoro (cfr. conteggio paga, voci “ 752 rimborso prestito” e “754 interessi prestito”).

                                  b)   Tale modo di procedere è corretto, ma necessita di precisazioni. Infatti quando il terzo debitore contesta in tutto o in parte l’ammontare del credito di cui è chiesto il pignoramento, rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei confronti dell’escusso, il credito dell’escusso è in principio comunque pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato, se del caso, mediante assegnazione ai creditori ex art. 131 LEF ( cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 27 n. 3 pag. 215; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 100 LEF; cfr. DTF 120 III 18, 120 III 131). Ciò vale anche in caso di pignoramento di salario (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 76 pag. 181, Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 13 ad art. 93 LEF). Qualora il datore di lavoro contestasse solo in parte l’ammontare dello stipendio, rispettivamente operasse una compensazione solo parziale, l’eccedenza pignorabile è costituita dalla quota dello stipendio percepita dall’escusso (dedotta la trattenuta effettuata dal datore di lavoro) eccedente il minimo vitale dell’escusso. Inoltre andrà pignorato quale credito contestato l’importo mensile pari alla trattenuta operata dal datore di lavoro, che, se del caso, potrà essere realizzata.

                                   c)   L’Ufficio iscrive inoltre un’entrata per alimenti pari a CHF 356.--(1068 x 1/3), senza essersi fatto produrre una copia della sentenza di divorzio da __________: questa Camera non può pertanto verificare né la correttezza dell’importo di CHF 1'068.—né il motivo della riduzione di 2/3 di tale importo né se tale importo viene effettivamente ancora corrisposto.

                                         Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella) l'importo base per persona singola che vive presso parenti è di CHF 925.--. In caso di conviventi senza figli in comune, il debitore viene considerato agli effetti della determinazione del minimo vitale, come persona sola vivente presso parenti; se i conviventi hanno invece figli in comune si giustifica l’applicazione dell’importo base per coniugi di CHF 1'370.-- (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n° 24 ad art. 93 LEF).

                                         Nel caso di specie l’escussa ha dichiarato di essere divorziata da __________ dal settembre 1990; tuttavia dal contratto di locazione 21 luglio 1993 si può desumere che l’escussa divide l’appartamento con __________; inoltre sempre l’escussa afferma di essere la madre di due figlie: __________ (nata nel __________) e __________ (nata nel __________) [cfr. fattura 23 maggio 2000 cassa malati __________]. Per quanto attiene __________, la filiazione appare verosimile, l’escussa avendo divorziato da __________; essa invece si rivela dubbia per __________, poiché se quest’ultima fosse stata concepita dall’escussa dovrebbe portare il cognome di quest’ultima, dato che è divorziata (cfr. art. 270 cpv. 2 CC). Di conseguenza occorre rilevare che gli accertamenti dell’Ufficio non sono sufficienti; in particolare esso doveva appurare quale fosse il legame tra l’escussa e __________, nonché tra l’escussa e le presunte figlie, interrogando tanto l’escussa quanto __________.

                                         In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell'escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest'ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento (cfr. pure Georges Vonder Mühll, ibidem).

                                         Nel caso in esame la debitrice stessa produce un contratto di locazione dal quale si rileva che lo stesso viene locato assieme a __________. Il canone di locazione (CHF 1'500.--) e le spese accessorie (CHF 200.--) assommano a CHF 1'700.—(e non a 1'900.—come indicato dall’Ufficio). Di conseguenza il canone di locazione computabile a __________ è di CHF 850.--. Dal momento che nelle spese accessorie sono comprese le spese di riscaldamento non può dunque essere riconosciuta un’ulteriore spesa di CHF 20.—mensili.

                                         È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cifra 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Ammon / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n° 27, pag. 170; Fritsche / Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n° 60).

                                         Nel caso in esame __________ abita a __________ e lavora a __________; la distanza non è eccessiva, e occorre considerare che l’escussa potrebbe fare capo ai frequenti autopostali che collegano il suo domicilio al luogo di lavoro; la durata di tale spostamento si aggira attorno ai 20 minuti, cosicché essa impiegherebbe quotidianamente circa quaranta minuti per il tragitto casa-lavoro e ritorno.

                                         L’Ufficio avrebbe dovuto appurare se l’uso del veicolo privato era strettamente necessario con l’esercizio della professione della debitrice, e in caso negativo se alla debitrice non dovessero essere computati unicamente i costi di un abbonamento “Arcobaleno” o di altra tariffa applicabile alla presente fattispecie.

                                         Per quanto attiene alla Cassa malati dell’escussa, l’estratto dei premi LAMal prodotto dall’escussa attesta un premio mensile di CHF 249.—(e non 249.60 come riportato dall’Ufficio), che può essere ammesso integralmente non essendo comprensivo di prestazioni complementari secondo la LCA.

                                         Per quanto attiene ai premi delle Casse malati delle figlie, il premio mensile per __________ di CHF 83.20 può essere ammesso; per quanto riguarda invece quello di __________, l’Ufficio avrebbe dovuto – come detto – appurare il legame tra l’escussa e __________. Occorre da ultimo rilevare che anche se il premio per __________ fosse da imputare all’escussa, esso avrebbe dovuto essere fissato in CHF 83.20: l’Ufficio ha invece ammesso un premio per entrambe le bambine di CHF 246.40, importo che non risulta da nessun documento formante l’incarto.

                                         Il ricorrente chiede che venga tenuto conto di alcuni debiti con il Tribunale d’appello e con i dentisti __________ e __________.

                                         Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un'espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all'esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l'esercizio dell'attività lucrativa dell'escusso (DTF 112 III 18).

                                         Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l'intento del legislatore di lasciare all'escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. In ogni caso l’Ufficio deve accertarsi che il contratto su cui si fonda il presunto debito esista veramente, a quanto assomma ancora lo scoperto e se le rate vengono effettivamente pagate (cfr. in senso convergente Georges Vonder Mühll,  op. cit., n° 33 ad art. 93 LEF). In caso contrario tali importi non possono figurare nel calcolo del minimo di esistenza.

                                         Per quanto riguarda dunque il debito con il Tribunale d’appello, nulla prova l’esistenza, la consistenza e la dilazione di tale importo, nonché lo stadio dell’eventuale procedura esecutiva e gli effettivi pagamenti. Esso pertanto non può essere ammesso.

                                         Per quanto riguarda i presunti versamenti a favore del dr. dent. __________, occorre rilevare che l’escussa ha soltanto prodotto una fattura del 6 agosto 1999, sostenendo inoltre di versargli CHF 300.—mensili. Orbene al momento del pignoramento, se tale dilazione fosse veramente stata rispettata, questo debito avrebbe dovuto essere saldato da diversi mesi.

                                         Per quanto riguarda da ultimo il preteso credito del dr. dent. __________, l’escussa ha unicamente prodotto un preventivo del 23 febbraio 1999. Tale documento non dimostra certamente l’esistenza di un debito e non può giustificare alcuna deduzione.

                                         Di conseguenza l’Ufficio non avrebbe dovuto iscrivere alcuna deduzione per i tre pretesi creditori.

                                         Alla luce di queste considerazioni e onde garantire il doppio grado di giurisdizione, si giustifica la retrocessione degli atti, con l'invito all'UE di Lugano a procedere ad un nuovo calcolo dell'eccedenza pignorabile sulla base delle indicazioni espresse ai considerandi precedenti e sulla base delle affermazioni contenute nelle osservazioni dell’escussa, che ha sostenuto di voler traslocare a __________ nel corso del mese di settembre 2000.

                                         Il ricorso è pertanto accolto nel senso dei considerandi.

                                         A futura memoria si ricorda all’UE di Lugano che i pignoramenti di salario devono essere eseguiti con maggiore diligenza, non limitandosi ad accogliere tutte le affermazioni degli escussi, ma obbligandoli a produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrazione delle loro entrate e uscite, pena il non riconoscimento delle deduzioni da loro richieste. L’Ufficio dovrà inoltre prestare maggiore attenzione agli argomenti ricorsuali, facendo maggiormente uso della sua facoltà di riconsiderazione prevista dagli art. 17 cpv. 4 LEF e 11 cpv. 2 LPR. Detto altrimenti osservazioni come quelle 11 agosto 2000 non sono ammissibili.

                                         Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Poudret J.-F. / Poudret-Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 11 LPR, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:              1.   Il ricorso 20 luglio 2000 __________, è accolto nel senso dei considerandi.

                               1.1.   L’attestato di carenza beni 12 luglio 2000 dell’UE di Lugano è annullato.

                               1.2.   Di conseguenza l'incarto è retrocesso all'UE di Lugano per nuova decisione sull'eccedenza pignorabile del salario secondo i considerandi di questa sentenza.

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         -                                       __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria

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