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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.08.2000 15.2000.90

10 août 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,296 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00090

Lugano 10 agosto 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi congiunti 13 luglio 2000 di

                                          __________

                                          e

                                          __________

                                          contro

l’operato dell’UEF di Riviera contro la decisione 10 luglio 2000 di respingere la domanda di esecuzione, promossa contro

                                          __________

viste le osservazioni 14 luglio 2000 dell’UEF di Riviera,

esaminati gli atti e i documenti;

ritenuto

in fatto:

                                          A.       In data 1 dicembre 1999 l'UEF di Riviera ha rilasciato due attestati di carenza beni per fr. 5'336.-- risp. fr. 1'051.65 nelle esecuzioni __________ risp. __________ promosse dallo __________ risp. dalla __________ nei confronti di __________.

                                          B.       In data 7 luglio 2000 lo __________ e la __________ hanno inoltrato le domande di esecuzione, indicando unicamente il nome, il cognome, il codice di avviamento postale e la località del debitore, riferendosi tuttavia agli attestati di carenza beni di cui sopra.

                                          C.       Il 20 luglio 2000, l'UEF di Riviera ha respinto le domande 7 luglio 2000 a motivo che le stesse non indicavano l'indirizzo esatto del debitore;

                                          D.       Con ricorsi congiunti 13 luglio 2000 lo __________ e la __________ hanno chiesto l'annullamento della decisione e che l'UEF di Riviera sia obbligato a dare seguito alle due domande di esecuzione, a motivo che la decisione contestata rivestirebbe un carattere eccessivamente formalista.

                                          E.       Con osservazioni 14 luglio 2000, l'UEF di Riviera conferma la propria decisione, sostenendo che la Posta di __________ non accetta invii senza l'indicazione della via e del numero civico, e rilevando che spetta al creditore fornire l'indirizzo esatto del debitore.

Considerando

in diritto:

                                          1.       I ricorsi 13 luglio 2000 dello __________ e della __________ sono entrambi diretti contro l'operato dell'UEF di Riviera nell'ambito di due differenti esecuzioni contro __________. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).

2.               Giusta l'art. 67 LEF la domanda di esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'Ufficio di esecuzione, indicando le generalità del creditore procedente e del suo eventuale rappresentante, le generalità dell'escusso e del suo eventuale rappresentante, l'ammontare del credito e il titolo su cui si fonda la pretesa (Sabine Kofmel Ehrenzeller, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ss. ad art. 67).

                                                     Se la domanda di esecuzione è viziata in modo rimediabile, il principio del divieto del formalismo eccessivo impone di dare la possibilità al creditore di riparare il vizio entro un termine adeguato (art. 32 cpv. 4 LEF; cfr. Francis Nordmann, in: op. cit., n° 15 ad art. 32; DTF 118 III 12). Nell'eseguire il controllo formale di una domanda di esecuzione, l'Ufficio non può percepire tasse e spese, poiché alla materia torna applicabile esclusivamente l'art. 16 OTLEF, che prevede una tassa forfetaria - calcolata in funzione dell'ammontare del credito - per tutte le operazioni connesse al precetto esecutivo.

                                          3.       Secondo dottrina e giurisprudenza la nozione di domicilio del debitore secondo l'art. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF va intesa in senso largo quale indirizzo per la notificazione del precetto esecutivo. In linea di principio incombe al creditore reperire questo indirizzo; tuttavia nel caso in cui il creditore non sia in grado di oggettivamente reperire quest'informazione con gli usuali mezzi e facendo uso della diligenza necessaria, l'Ufficio è eccezionalmente tenuto ad esperire ulteriori ricerche, per poi passare alla notifica nelle forme edittali previste dall'art. 66 cpv. 4 LEF (Nordmann, in: op. cit., n° 31 s. ad art. 67; DTF 112 III 6).

                                          4.       Per le domande di esecuzione contro debitori domiciliati in Comuni, le cui vie portano una denominazione ufficiale, occorre indicare la strada e l'eventuale numero civico, ed in caso di omonimia presso lo stesso indirizzo anche l'anno di nascita del debitore, poiché gli eventuali atti esecutivi redatti in base alle informazioni carenti fornite dal creditore - sarebbero di principio nulli (Nordmann, in: op. cit., n° 28 ad art. 67).

                                                    Le domande formalmente carenti sotto questo aspetto vanno pertanto ritornate al creditore per completazione, ma non respinte (cfr. cons. 7).

                                          4. a)   Se la domanda di esecuzione viene redatta rifacendosi ad atti immediatamente precedenti dell'Ufficio (ed in particolar modo ad un attestato di carenza beni nell’ipotesi che se ne chieda la prosecuzione dell’esecuzione entro i sei mesi ex art. 149 cpv. 3 LEF), nei quali l'Ufficio stesso non ha indicato in maniera completa l'indirizzo dell'escusso, l'esigenza di completare l'indirizzo da parte del creditore è un formalismo eccessivo, poiché l'errore di trascrizione dell'Ufficio può ingenerare nel creditore procedente la convinzione che l'Ufficio si accontenti delle indicazioni contenute nei propri atti.

                                          4. b)   Non è invece un formalismo eccessivo, pretendere che il creditore - che in precedenza ha dimostrato di conoscere l'indirizzo del debitore - indichi sempre l'indirizzo completo, nonostante le omissioni dell'Ufficio, poiché in ultima analisi la celerità dell'esecuzione da lui avviata dipenderà dalla sua precisione.

                                          5.       In casu occorre rilevare che i creditori procedenti hanno in precedenza già avviato delle procedure esecutive contro il medesimo debitore, ottenendo alla fine entrambe un attestato di carenza beni. Pur non essendo necessario produrre tali atti, e supposto che gli stessi riportino unicamente il nome, il cognome e la località dell'escusso, non sarebbero stati sufficienti a supplire la carenza formale delle domande di esecuzioni, poiché notoriamente le creditrici dispongono di un archivio aggiornato degli indirizzi dei propri debitori.

                                                    Se al contrario le creditrici non avessero disposto di tali archivi, si sarebbe dovuto procedere ai sensi del cons. 3.

                                                    Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

                                          6.       A futura memoria, l'Ufficio si preoccuperà di allestire tutti i propri atti esecutivi, indicando sempre l'indirizzo completo dell'escusso, e se del caso indicando pure l'anno di nascita. In tal modo eviterà che le domande (di esecuzione o di proseguimento) fondate su un precedente atto esecutivo dell'Ufficio, debbano essere accolte, nonostante la carenza nell'indicazione dell'indirizzo per la notificazione.

7.               La domanda di esecuzione formalmente carente non va respinta ma retrocessa al creditore perché la completi sollecitamente: in tal caso gli effetti temporali sono riportati al momento dell’insinuazione carente.

                                          8.       Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 20a, 32, 66, 67 LEF, art. 16, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                    

                                          1.       Il ricorsi 13 luglio 2000 sono dichiarati congiunti.

                                          2.       Il ricorso 13 luglio 2000 dello __________, è respinto.

3.               Il ricorso 13 luglio 2000 della __________, è respinto.

                                         4.       Le domande d’esecuzione sono retrocesse ai creditori perché le completino entro dieci giorni.

                                          5.       Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

                                          6.       Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          7.       Intimazione a: -  __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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