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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.08.2000 15.2000.77

8 août 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,155 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00077

Lugano 8 agosto 2000 /FP/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 giugno 2000 di

                                          __________

                                          contro

l’operato dell’amministratore speciale del fallimento __________, __________

procedura concernente anche

                                          __________

                                          patr. dallo studio legale __________

viste le osservazioni 14 giugno 2000 di __________                              

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.    In data 14 novembre 1995 __________ é stato nominato dall’assemblea dei creditori quale amministratore speciale del fallimento __________.

                                          B.    In data 20 aprile 1999 la __________ (__________) ha comunicato ad __________ che la moglie del fallito, __________ - __________ risulta proprietaria della part. n. __________ RFD di __________ (__________) sulla quale il marito __________ vanta un diritto di abitazione, nonché un diritto di ricupera al prezzo di fr.   210'000.--. La __________ ha chiesto quindi all'amministratore speciale del fallimento di iscrivere nell'inventario dei beni del fallito il diritto di ricupera sulla part. n. __________ RFD di __________ e di esercitare tale diritto. Subordinatamente qualora la massa decida di rinunciare all'esercizio di tale diritto, la __________ ha postulato la cessione dello stesso ai creditori ex art. 260 LEF.

                                          C.    Con scritto 20 maggio 1999 __________ si è rifiutato di aderire alle richieste della __________ sostenendo che il diritto di ricupera non costituirebbe un attivo della massa e di conseguenza l'esercizio di tale diritto da parte dell'amministrazione fallimentare speciale sarebbe escluso.

                                          D.    Con ricorso 31 maggio 1999 la __________ formulava il seguente petitum:

                                                  "1.1 La decisione 20 maggio 1999 del signor __________ è annullata.

                                                  1.2. E' fatto ordine all'amministratore speciale del fallimento __________, signor __________, di procedere immediatamente ad iscrivere nell'inventario dei beni della massa il diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.--.

                                                  1.3. E' fatto ordine all'amministratore speciale del fallimento __________, signor __________, di esercitare ai sensi dell'art. 211 cpv. 2 LEF il diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.--.

                                                         Subordinatamente, è fatto ordine all'amministratore del fallimento __________, signor __________, di interpellare i creditori (previa convocazione di un'ulteriore assemblea ai sensi dell'art. 255 LEF oppure in via circolare secondo l'art. 255a LEF) affinché abbiano a deliberare sull'esercizio o meno del diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.-- e, in caso di rinuncia all'esercizio, è fatto ordine all'amministratore speciale del fallimento di offrirlo in cessione ai singoli creditori ai sensi dell'art. 260 LEF."

                                                  La ricorrente assevera che il diritto di ricupera in oggetto non rientra nella categoria dei beni impignorabili ex art. 92 LEF né nella categoria dei redditi limitatamente pignorabili ai sensi dell'art. 93 LEF. Di conseguenza tale diritto si rivelerebbe pignorabile.

                                          E.    Con decisione 20 gennaio 2000 questa Camera accoglieva il ricorso della __________ e ordinava all’amministratore fallimentare speciale di inserire tra i beni della massa, inventariandoli, i diritti di abitazione e di ricupera in oggetto. Contro tale decisione __________ si è aggravato al Tribunale federale, il quale il 16 febbraio 2000 dichiarava inammissibile il ricorso.

                                          F.     Il 5 giugno 2000 __________ procedeva all’inventario del diritto di abitazione a favore di __________ sulla part. n. __________ del Comune di __________ (__________), nonché del diritto di ricupera a favore di __________ al prezzo di fr. 210'000.-- sulla part. n. __________ del Comune di __________ (__________). Tali diritti venivano stimati fr. 1.-- ciascuno.

                                          G.    Con ricorso 8 giugno 2000 __________ insorge contro la decisione di inventariare tali diritti sostenendone l’impignorabilità. Subordinatamente il ricorrente chiede, nell’ipotesi che tali diritti vengano considerati beni della massa, che gli stessi siano stimati correttamente.

                                          H.    Delle osservazioni di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

                                          1.     Nella misura in cui il ricorrente si aggrava contro la decisione d’inventariare i diritti di abitazione (recte: i diritti patrimoniali sottesi al diritto d’abitazione, corrispondente almeno al minor valore che il bene gravato ha per effetto del diritto d’abitazione) e di ricupera, il gravame si rivela irricevibile, in quanto la questione è già stata decisa con sentenza 20 gennaio 2000 di questa Camera, cresciuta in giudicato.

                                          2.     Secondo il ricorrente l’amministratore fallimentare speciale sarebbe incorso in un errore di apprezzamento nell’ambito della valutazione dei diritti di abitazione e ricupera. Il fallito chiede quindi una nuova valutazione di tali diritti.

                                                  Per l’art.97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. La dottrina ritiene applicabile per analogia anche agli oggetti mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF secondo cui ogni parte interessata può entro il termine di ricorso contro il pignoramento e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti (Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.16-19 ad art. 97 LEF; Amonn/Gasser, op. cit. § 22 n.50, p. 158). Ritenuto che la legge e la dottrina ammettono il ricorso ad un perito anche nella procedura di fallimento (cfr. art. 29 cpv. 2 RUF, Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zurigo 1993, § 44 n. 10, p. 225), si giustifica l’applicazione , mutatis mutandis, degli art. 97 cpv. 1 LEF e 9 cpv. 2 RFF anche alla fattispecie in esame. Di conseguenza __________ dovrà procedere ad una nuova stima dei diritti inventariati con l’ausilio di un perito, previo versamento dell’anticipazione delle spese da parte di __________. Si ricorda tuttavia che l’assenza della stima peritale, analogamente a quanto avviene  nella procedura di pignoramento non inficia l’inventario che resta valido ed esplica tutti i suoi effetti nella procedura fallimentare in oggetto.            

                                          3.     Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

                                                  Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 97 cpv.1, 227 LEF, 9 cpv. 2 RFF

Pronuncia:

                                          1.     Il ricorso 8 giugno 2000 di __________, è accolto.

                                          2.     E' fatto ordine all'amministratore fallimentare speciale del fallimento __________, __________, di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

                                          3.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità

                                          4.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          5.     Intimazione a:     -    __________

                                                  Comunicazione a UEF Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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